Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Sopravvenuta inefficacia delle misure protettive ex art. 19 co 3 ultimate. cpv ccii

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    04/09/2022 10:26

    Sopravvenuta inefficacia delle misure protettive ex art. 19 co 3 ultimate. cpv ccii

    Il tribunale non ha fissato l'udienza nel termine di 10 gg dal deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive e/o l'adozione di misure cautelari, quindi all'udienza il giudice ha preso atto della inefficacia delle mp ed ha comunque effettuato una valutazione anche nel merito.
    E' stato quindi depositato il secondo ricorso ex art. 19 co 3 ult cpv che recita "nei casi previsti dalla terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta". Nella criptica formulazione letterale non sono specificate le modalità di ripresentazione della domanda, anche se il termine utilizzato "domanda" lascerebbe intendere il ricorso da proporre al tribunale, anche perché con il deposito della richiesta di conferma delle mp unitamente all'istanza di nomina dell'esperto non si formula alcuna domanda alla CCIAA, bensì si chiede la pubblicazione della richiesta delle mp operando secondo il principio della automatic stay.

    Sta di fatto che il giudice del secondo ricorso, in udienza ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso ritenendo che preliminarmente bisogna depositare una nuova richiesta in CCIAA e poi chiedere la conferma al tribunale, richiamando l'art. 18 co 1 che a sua volta richiama l'art. 17 co 1, che comunque si riferisce alla presentazione della prima richiesta di mp.

    Non essendo possibile tecnicamente depositare una seconda richiesta presso la CCIAA, in quanto il file iniziale non consente di integrare e /o modificare le voci già flaggate con l'istanza, è evidente che non può ripresentarsi una nuova istanza di nomina dell'esperto.

    Cosa ne pensate al riguardo, visto che sia la CCIAA e Unioncamere non hanno ad oggi fornito alcuna risposta?

    Pende comunque reclamo al collegio avverso l'ordinanza di inammissibilità
    Grazie

    Avv. Luigi Benigno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/09/2022 18:12

      RE: Sopravvenuta inefficacia delle misure protettive ex art. 19 co 3 ultimate. cpv ccii

      Premesso che la novità delle recenti disposizioni creano e creeranno inevitabili problemi interpretati, come accade sempre a seguito di una riforma di sì vasta portata, fin quanto non si stratifica una lettura omogenea, noi non possiamo assicurare certezze, ma solo esporre la nostra opinione.
      Nel caso condividiamo in pieno le sue perplessità che partono dalla dizione dell'ultima frase del terzo comma dell'art. 19 CCII, secondo cui "nei casi preisti dal terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta".
      La domanda da farsi è quale domanda, in questi casi, può essere riproposta.
      Orbene, se considera:
      1. che le misure protettive prendono effetto (immediato, ancorché provvisorio) nel momento in cui l'imprenditore formula l'istanza di nomina dell'esperto o la successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17 (una istanza che, oltretutto, non è un ricorso);
      2. che, a norma del primo comma dell'art. 18 CCII, l'imprenditore che accede alla composizione negoziata "può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio";
      3. che, a norma del primo comma dell'art. 19, lo stesso imprenditore che abbia chiesto le misure di protezione deve chiedere, con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, la conferma o la modifica delle misure protettive;
      4. che, a norma del terzo comma dell'art. 19, è a seguito di questa istanza che il tribunale deve fissare, con decreto, l'udienza, "entro dieci giorni dal deposito del ricorso, con la sanzione della perdita di efficacia delle misure protettive qualora il tribunale non provveda alla fissazione dell'udienza entro il termine indicato, come previsto nel quarto periodo del comma terzo dell'art. 19);
      la nuova domanda che l'imprenditore deve presentare non può che essere quella rivolta al tribunale di conferma o modifica delle misure protettive, di cui tratta l'art. 19. La conferma viene dal fatto che nella stessa ipotesi della riproposizione della domanda è contemplato il caso che l'imprenditore non abbia presentato al tribunale il ricorso con cui chiede la conferma o modifica delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, per cui, in tal caso, pare ancor più chiaro che la nuova domanda non possa che essere la ripetizione di quella non presentata in termine.
      La norma della decadenza degli effetti delle misure protettive per mancata fissazione dell'udienza è stata molto criticata fin dall'inizio del d.l. n. 118 del 2021 in quanto fa discendere delle conseguenze negative per la parte dall'inadempimento da parte del giudice, e si superava l'obiezione sostenendosi che il termine di 10 giorni era più che sufficiente ad emettere il provvedimento; eppure, come si vede, queste situazioni si verificano; sicchè, a maggior ragione, proprio perché l'imprenditore è incolpevole, sarebbe opportuna in questo caso una interpretazione largheggiante in modo da non far scontare al privato ulteriori disagi.
      Zucchetti SG srl