Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA
COMPOSIZ NEGOZIATA DELLA CRISI CHE SFOCIA IN ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART 61 CCII
-
Francesco Cappello
ALBA (CN)16/05/2024 13:31COMPOSIZ NEGOZIATA DELLA CRISI CHE SFOCIA IN ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART 61 CCII
Gent.mi
sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito.
Sono stato nominato Esperto nell'ambito di una composizione negoziata della crisi in data 3/10/2023.
Riepilogo brevemente i dati:
1) termine per le misure protettive (già prorogate): 31/05/2024
2) depositata in data 3/5/2024 presso la CCIAA istanza per la proroga ai sensi dell'art. 17, 7° comma CCII
Ora, la debitrice intende sfociare nella domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ai sensi dell'art. 61 CCII.
Si chiede:
1) il compito dell'esperto continua anche nella fase di redazione degli accordi ex art 61 CCII? Se si, fino a quando?
2) quando deve considerarsi cessata l'attività dell'esperto?
Grazie per il vostro parere.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2024 18:46RE: COMPOSIZ NEGOZIATA DELLA CRISI CHE SFOCIA IN ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART 61 CCII
L'incarico dell'esperto cessa o per il decorso del termine ed eventuale proroga di cui all'art.17 comma 7 o perché si è raggiunto, prima di tale scadenza uno degli accordo di cui
All'art. 23 comma 1 o, infine quando si constata che la negoziazione non può proseguire in quanto non vi sono prospettive di soluzioni negoziate della crisi. In ogni caso l'esperto redige la relazione finale di cui all'art. 17, comma 8, con la quale, come nel caso in esame in cui le trattative non hanno avuto esito positivo, espone come si sono svolte le trattative, se si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non sono praticabili soluzioni concordate come si è pervenuti all'insuccesso. Se il debitore chiede, come anticipato nel caso, l'omologa di un accordo di ristrutturazione il compito dell'esperto finisce con il mdeposito della relazione finale; qualora il debitore intenda accedere al concordato semplificato l'esperto deve fornire un ulteriore parere sui con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione (art. 25 sexies, comma 3).
Zucchetti SG srl-
Luigi Lucchetti
ROMA04/06/2025 18:41RE: RE: COMPOSIZ NEGOZIATA DELLA CRISI CHE SFOCIA IN ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART 61 CCII
col correttivo ter - entrato in vigore dopo questa risposta, è stato introdotto il comma 2 ter all'articolo 23 che recita:
2 -ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente.
Per cui l'attività dell'esperto sopravvive nel caso in cui si proceda con le procedure concorsuali previste dal comma 2. Anzi, alcuni interpreti sostengono che l'accesso al piano di risanamento di cui all'articolo 56, la ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa o la convenzione di moratoria possono essere avviate contestualmente all'accesso alla composizione negoziata e il tentativo di raggiungere gli accordi o i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 23 non deve necessariamente precedere questi altri strumenti e, dunque, non si verificherebbe alcun abuso dello strumento.
-
-