Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

composizione negoziata post cancellazione

  • Cristiana Meroni

    Milano
    02/07/2025 12:11

    composizione negoziata post cancellazione

    buon giorno, segue quesito:
    - una ditta individuale , fallibile per dimensioni, e' stata cancellata a settembre2024.
    - ha subito istanza di fallimento della procura di milano per debiti erariali, udienza 10.7.25, circa 900.000.
    - l'art 33, comma 4 preclude richiesta di pre cp
    - unica possibilità sarebbe la richiesta di una composizione negoziata ( se il tribunale concedesse termine x depositarla in 20 gg minimo..) ma c'è dubbio che l'art33 4 comma sia preclusivo dell'accesso alla composizione negoziate per l'avvenuta cancellazione di agosto 24.
    La composizione negoziata sarebbe preferibile perché ad agosto era stata creata newco con stesso nome e conferiti due contratti di leasing x immobili già pagati al'80% ( valore immobili circa 1.200.000) e la newco metterebbe a disposizione il netto prezzo di cessione e parente darebbe finanziamento pre deducibile per pagare rottamazione/ rateazione sino alla vendita immobili.
    E' possibile chiedere la composizione negoziata congelando la istanza di liquidazione giudiziale che potrà essere riattivata in caso di mancato esito della composizione negoziata?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/07/2025 12:38

      RE: composizione negoziata post cancellazione

      Stante la finalità della composizione negoziata di agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, o già in una situazione di crisi o di insolvenza reversibile, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con l'assistenza di un esperto,, p la pendenza di procedure per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa da terzi non è di ostacolo al ricorso alla composizione negoziata. Tanto si ricava chiaramente dall'art. 25 quiquies CCII che così dispone: "L'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) (riferimento agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza, richiesti anche in via prenotativa), e 74 (concordato minore) o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3 ((richiesta anticipata di misure protettive nella ristrutturazione dei debiti).
      Questa è la versione dovuta al d.lgs n. 136 del 2024 che, rispetto al testo precedente, fa riferimento all'istanza di cui all'articolo 17, che non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, invece che fare riferimento al "ricorso presentato ai sensi dell'art. 40". Modifica rilevante proprio al fine che qui interessa dato che il richiamo dell'art. 40 coinvolgeva anche l'accesso alla liquidazione giudiziale, tanto che la norma era stata oggetto di due interpretazioni; una che negava il ricorso alla composizione negoziata e, quindi, l'ammissibilità di misure protettive laddove pendesse il procedimento unitario per la liquidazione giudiziale proposto da terzi e non solo laddove fosse depositata un'istanza in proprio (Trib. Roma 6 settembre 2023 in Juscrisidimpresa.it. 2024, con nota critica di CESARE,; Trib. Palermo 22 maggio 2023, in ilcaso.it), ed altra che limitava il divieto alle sole ipotesi in cui l'istanza fosse stata avanzata dal debitore (Trib. Bologna, 23 giugno2023 in Juscrisidimpresa.it. 2023; Trib. Tempio Pausania, 12 ottobre 2023 e Trib. Trani 30 dicembre 2023 in Fallimento 2024, 550, con nota adesiva di FAROLFI).
      Sebbene questa seconda lettura sembrasse preferibile in quanto, nonostante il riferimento all'art. 40, l'intera norma prende in considerazione procedure che possono essere azionate solo su istanza del debitore il quale, se sceglie la via della composizione giudiziale o della liquidazione giudiziaria vuol dire che ha ritenuto superfluo il ricorso a quella negoziale stragiudiziale, bene ha fatto il legislatore ad introdurre l'accennata previsione, che chiarisce inequivocabilmente che l'accesso alla composizione negoziata è possibile solo in pendenza della fase istruttoria della liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal PM o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa e non quando il debitore stesso abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale. Soluzione questa che non contrasta, anzi ben si concilia, con la previsione dell'art. 17, comma 3, lett. d) che richiede all'imprenditore che presenta domanda di nomina dell'esperto di produrre una dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445 del 2000) oltre che sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza, allo scopo di verificarne lo stato, anche "una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3", proprio perché la presentazione di uno di questi ricorsi è ostativa alla nomina dell'esperto da parte della apposita commissione istituita presso le camere di commercio, nel mentre non lo è la pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, la cui conoscenza ha lo scopo di evitare che sia emessa la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fin quando dura la composizione..
      La soluzione prospettata è ancor più valida nel caso la liquidazione giudiziale non possa essere aperta per il decorso dell'anno dalla cancellazione dell'impresa dal registro imprese (art. 33 comma 1 CCII), e comunque un ulteriore suffragio lo apporta la parte finale del comma 10 dell'art. 40 che, dopo aver fissato il termine entro cui, in pendenza della procedura di istruttoria di liquidazione giudiziale possa essere presentata domanda di concordato, chiarisce che "Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8", che fa capire come il ricorso alla procedura stragiudiziale di cocprizione sia svincolato da termini; l'importante è che non sia già dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl