Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

relazione esperto sulla funzionalità delle misure protettive ex art. 19 CCI

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    28/05/2025 12:57

    relazione esperto sulla funzionalità delle misure protettive ex art. 19 CCI

    Si chiede l'esperto, con riferimento alla sua valutazione in merito alle concrete prospettive di risanamento, debba necessariamente riscontrare nel piano dell'imprenditore un obiettivo di risanamento dell'impresa che preveda la prosecuzione dell'attività, oppure se si possa intendere come risanamento anche un piano dove la società, pur pon essendo formalmente in liquidazione, abbia cessato l'attività cedendo l'intera azienda in data antecedente alla presentazione di istanza di applicazione delle misure protettive e il piano preveda il soddisfacimento dei creditori in base a accordi da concludere con l'ausilio dell'esperto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/05/2025 18:35

      RE: relazione esperto sulla funzionalità delle misure protettive ex art. 19 CCI

      Il parere richiesto all'esperto per la conferma delle misure protettive è chiaramente strumentale alle stesse, per cui l'art. 19 comma 4, c.c.i.i., richiede che questi esprima "il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio". Il punto di fondo quindi per capèire le finalità di detto parere non è tanto dato dall'art. 19, quanto dall'art. 12 che indica lo scopo cui tende la composizione negoziata e, cioè, che lo stato di crisi o di insolvenza non reversibile o anche soltanto le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza in cui l'impresa si trova consenta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa stessa, che può avvenire anche a mezzo di continuità indiretta cn vendita a terzi. E' questo il fine ultimo cui deve tendere il piano presentato dal debiore o comunque le trattative che si svolgono e, quindi, nella stessa ottica va inquadrato il parere dell'esperto ai fine delle misure protettive.
      Zucchetti SG Srl