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Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA
COMPENSO ESPERTO NEGOZIATORE NEL FALLIMENTO VECCHIO RITO
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Antonio Digati
Termoli (CB)20/10/2023 15:33COMPENSO ESPERTO NEGOZIATORE NEL FALLIMENTO VECCHIO RITO
Buonasera.
Ho svolto l'incarico di Esperto Negoziatore in una composizione negoziata e avrei da porre il seguente quesito.
La procedura per cui ho svolto l'incarico di Esperto Negoziatore è stata dichiarata fallita (non Liquidazione Giudiziale) in quanto pendente una precedente istanza di Fallimento.
Assodato che il compenso dell'Esperto Negoziatore, nel Codice della Crisi d'Impresa, è prededucibile ai sensi dell'art. 25-ter c. 12 e art. 6 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i., quale è il trattamento all'interno del Fallimento vecchio rito?
Nella domanda di insinuazione (art. 93 R.D. n. 267/1942) che dovrò presentare è corretto indicare il credito in prededuzione?
In attesa saluto cordialmente.
AD-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/10/2023 18:56RE: COMPENSO ESPERTO NEGOZIATORE NEL FALLIMENTO VECCHIO RITO
Anche questa difficile combinazione di una composizione negoziata della crisi disciplinata dagli art. 12 e segg. del codice della crisi cui abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, regolato dalla legge fallimentare si è verificata, creando inevitabilmente problemi interpretativi di non facile soluzione, tra cui quello che lei propone circa la collocazione del credito per il compenso dell'esperto negoziatore nel fallimento.
A nostro avviso, essendosi la composizione negoziata svolta sotto l'egida del nuovo codice- (l'istituto è stato introdotto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito nella l. n- 147 del 2022, ma inesistente nella legge fallimentare), trova applicazione per la stessa l'intera normativa per essa dettata; come infatti l'intera procedura è stata regolata dalle norme del nuovo codice, anche la determinazione del compenso va stabilita secondo le regole di cui all'art. 25yter, da lei giustamente richiamato e, di conseguenza trova applicazione anche il comma 12 di tale articolo, che stabilisce che "il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'art. 6". Del resto, se così non fosse e si applicasse la legge fallimentare, non solo tale credito, pur essendo il compenso di organo terzo nominato per lo svolgimento di una attività ritenuta meritoria dal legislatore, non godrebbe della prededuzione in quanto non rientrerebbe nella previsione del secondo comma dell'art. 111 l. fall. non essendo sorto né in occasione né in funzione di "procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma no0n si saprebbe neanche come determinare il compenso, dato che è l'art. 23 ter che detta i criteri utilizzabili allo scopo e, come detto, nulla dispone in materia la legge fallimentare che non conosce una tale percorso, difficilmente qualificabile come procedura concorsuale.
Zucchetti SG srl -
Andrea Cundari
Santo Stefano di Rogliano (CS)09/10/2025 16:35RE: COMPENSO ESPERTO NEGOZIATORE NEL FALLIMENTO VECCHIO RITO
A me la prededuzione non è stata concessa. Di seguito le motivazioni: ... Il curatore, analizzata l'insinuazione al
passivo e la documentazione prodotta, propone l'ammissione per euro 500,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera
ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Il professionista istante ha fatto pervenire
osservazioni sul progetto di stato passivo. In particolare, l'istante ha precisato che il
credito per la quale chiede l'ammissione al passivo rientra nelle previsioni di cui
all'articolo 25-ter, comma 12 CCII, in quanto è stato sostenuto per attività necessarie
e funzionali alla procedura concorsuale ed autorizzato in quanto Esperto di
Composizione Negoziata della Crisi dalla società. Il Curatore, vista l'osservazione
presentata dall'istante, fa presente che non compete la prededuzione in quanto non
positivamente previsto dall'art. 6 CCII. Il giudice ha confermato ciò.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2025 12:44RE: RE: COMPENSO ESPERTO NEGOZIATORE NEL FALLIMENTO VECCHIO RITO
Prendiamo atto del provvedimento, che è in netto contrasto con il disposto attuale dell'art. 25-ter, comma 12, CCII, che afferma che "il compenso dell'esperto è prededucibile"; e, poichè a norma dell'art. 6 sono da considerare tali non solo quelli elencati in detta norma, ma anche quelli "espressamente qualificati" come prededucibili dalla legge, riesce difficile escludere la prededuzione per i crediti riguardanti il compenso degli esperti.
Probabilmente la decisione riportata è precedente al decreto correttivo n. 136 del 2024, che ha soppresso dal comma 12 dell'art. 25-ter dell'inciso "ai sensi dell'art. 6", che poteva far pensare che la prededuzione fosse riconducibile alle ipotesi elencate in tale norma, tant'è che il provvedimento riportato chiude dicendo che la prededuzione è esclusa "in quanto non
positivamente previsto dall'art. 6 CCII".
Zucchetti SG srl
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