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Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA
Proroga composizione negoziata
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Andrea Di Prinzio
PESCARA28/05/2025 17:28Proroga composizione negoziata
Nel mese di dicembre 2024 l'Esperto ha accettato la nomina ed ha avviato le conseguenti attività. L'impresa ha formulato istanza per la concessione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 19 CCII. Il Tribunale espletate le procedure e sentite le parti in udienza ha consecco le misure cautelari per la durata di giorni 120 decorrenti dall'accettazione dell' Esperto (6.12.2024) con termine per il giorno 5 aprile 2025. Tutti i creditori sono stati notiziati.
L'imprenditore ha chiesto la proroga delle suddette misure cautelari ed il Tribunale ha acconsentito alla suddetta richiesta prorogando il termine di giorni 120 ovvero sino al 3 agosto 2025. Tutti i creditori sono stati notiziati circa la proroga delle misure cautelari.
Il 4 giugno 2025 ha termine l'incarico dell'Esperto.
L'imprenditore chiede con istanza notificata all' Esperto a mezzo pec ,disporsi la proroga della durata della CNC sino al 30.11.2025 in considerazione della pendenza delle misure cautelari nonchè in attesa da parte di istituti di credito dei richiesti provvedimnti di moratoria rappresentando inoltre che dai dati a consuntivo al 31 marzo 2025 la società è in linea con i piani previsionali del piano economico finanziario presentato ai creditori.
Quale Esperto della procedura, ritengo che sussitono le condizioni affinchè l'Esperto ai sensi dell'art. 17 comma 7 della CCII possa acconsentire alla prosecuzione dell'incarico non oltre la data di scadenza della proroga delle misure cautelari. (3.08.2025).
Tuttavia si ritiene che con l'autorizzazione delle parti con le quali sono in corso le trattative, si possa acconsentire-anche in un secondo momento e quindi con successiva istanza dell'imprenditore- alla proroga della durata dell'incarico per l'intero periodo di 180 giorni quindi fino al 01 .12.2025.In attesa di vostro riscontro saluto cordialmente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/05/2025 17:40RE: Proroga composizione negoziata
comma 7 dell'art. 17 c.c.ik.i., dopo aver previsto che l'incarico dell'esperto si considera cessato decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, qualora le parti non abbiano una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, dispone che "Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale".
La norma richiamata non prevede espressamente il frazionamento della proroga in più periodi, per cui la possibilità di aderire ad una proroga fino alla cessazione degli effetti delle misure cautelari per poi eventualmente acconsentire una ulteriore proroga fin a sfruttamento massimo dei 180 giorni potrebbe essere esclusa da un giudice eccessivamente rigoroso e formale. Noi pertanto consiglieremmo all'esperto di acconsentire alla proroga dell'intero periodo, salvo a ivalutare la situazione al momento in cui cessano gli effeti delle mixure cautelari.
Zucchetti SG Srl
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