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Rilascio seconda copia esecutiva ordine di sloggio in procedura riunita

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    18/09/2019 11:07

    Rilascio seconda copia esecutiva ordine di sloggio in procedura riunita

    Buongiorno avrei bisogno di un vostro parere. Nel 2017 sono stato nominato custode di una procedura esecutiva immobiliare riguardante un appartamento al primo piano di una una villetta di n. 2 piani (due appartamenti indipendenti) e nel medesimo anno il GE ha emesso l'ordine di sloggio per il quale è stata richiesta copia esecutiva notificata al debitore. Nel 2018 è stata sospesa la procedura in questione e il creditore procedente ha esteso il pignoramento sull'appartamento al secondo piano per il quale è stato aperto un secondo procedimento. Nel 2019 i procedimenti sono stati riuniti e il GE ha emesso un nuovo ordine di sloggio, con riferimento ad entrambi gli appartamenti, precisando che deve intendersi revocato il precedente ordine di sloggio emesso nel 2017. Oggi la cancelleria non rilascia la copia esecutiva dell'ordine di sloggio del 2019 in quanto non vi può essere più di una copia esecutiva per fascicolo e mi consiglia di fare istanza al presidente del tribunale. E' corretto quanto sostiene la cancelleria?Vi ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      21/09/2019 10:35

      RE: Rilascio seconda copia esecutiva ordine di sloggio in procedura riunita

      A nostro avviso la risposta della cancelleria non è corretta per le ragioni che ci accingiamo ad esplicitare.
      È noto che a mente dell'art 475 c.p.c. i titoli esecutivi, per valere come tali, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge non disponga diversamente.
      La spedizione in forma esecutiva viene rilasciata alla parte in favore della quale il provvedimento è stato pronunciato, con indicazione della persona alla quale è spedita.
      L'art. 476 prosegue affermando che non può spedirsi alla stessa parte più di una forma esecutiva, salvo giustificato motivo.
      Ulteriori copie possono essere chieste dalla parte interessata al presidente del Tribunale, che provvede con decreto.
      In dottrina si è molto discusso in ordine alla funzione assolta dall'apposizione della formula esecutiva, passandosi dalle affermazioni di coloro i quali la considera un "residuo storico" a quelle di chi invece ha ritenuto che la fattispecie formativa del titolo esecutivo si perfezioni solo con l'apposizione della formula esecutiva.
      In ogni caso, a prescindere dalla valenza della formula esecutiva, è unanime l'idea per cui la spedizione in forma esecutiva assolve ad una triplice funzione: contraddistingue la copia esecutiva da altre possibili copie, anche autentiche; evita il pericolo che più titoli esecutivi siano messi in circolazione, e che dunque lo stesso credito possa essere azionato più volte; consente che il titolo esecutivo venga rilasciato solo all'avente diritto.
      Osserviamo ancora in generale che la spedizione in forma esecutiva viene apposta su una copia dell'atto, il cui originale rimane in cancelleria (anche se vi sono casi in cui la formula esecutiva viene apposta sull'originale dell'atto, come accade ad esempio per le convalide di licenza o sfratto).
      Soffermandoci sul divieto di cui all'art. 476, che più da vicino coinvolge i temi posti dalla domanda, osserviamo che la ratio della disposizione è quella di garantire la unicità del documento atto a promuovere l'azione esecutiva, al fine di scongiurare abusi.
      Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, riteniamo che esso non si applichi al caso di specie poiché qui non si tratta di chiedere una seconda copia esecutiva dello stesso titolo, ma di un titolo diverso, e l'obiezione della cancelleria non può essere condivisa poiché le norme che abbiamo richiamato, e soprattutto l'art. 476 c.p.c. disciplinano il rilascio di ulteriori copie dello stesso titolo, non già di titoli diversi, non affermando affatto che non può esservi più di una copia esecutiva per fascicolo. Così sarebbe se ogni fascicolo potesse avere un solo titolo esecutivo, ma così non è, anche se normalmente è questo che si verifica. Riteniamo dunque che, poiché normalmente in ogni fascicolo c'è un solo titolo esecutivo, la cancelleria sia incorsa nell'errore di considerare che per ogni fascicolo può essere rilasciata una sola copia esecutiva, quando invece la regola è quella per cui per ogni titolo esecutivo può essere rilasciata una sola copia esecutiva.
      Consigliamo, pertanto, di ripresentare l'istanza, magari argomentando nei termini che abbiamo sin qui esplicitato.
      Se a cancelleria dovesse mantenere fermo il rifiuto si potrebbe rivolgere istanza al Presidente del Tribunale (Trib. Trani, 28.8.96, Foro It., 1984, I, 3029), oppure ricorso ex art. 743 e ss c.p.c.