Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento ditta individuale

  • Sergio Tenuta

    COSENZA
    24/02/2021 15:02

    Chiusura fallimento ditta individuale

    Buon giorno!
    Il Tribunale ha emesso il decreto di chiusura del fallimento di una ditta individuale di cui sono curatore.
    La chiusura del fallimento è stata disposta ai sensi dell'art.118 c.4 LF.
    In considerazione di quanto precede procederò esclusivamente alla chiusura della partita IVA senza effettuare la cancellazione della ditta dal RI. Notificherò, inoltre all'ex fallito la cancellazione della partita IVA affinché questi provveda autonomamente all'eventuale cancellazione della ditta dal RI.
    E' corretta questa procedura?
    Inoltre
    In cosa consistono, da chi e come devono essere eseguiti gli adempimenti di cui all'art.119 c.1 riguardanti la pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento?
    Inoltre
    In cosa consiste, da chi e come deve essere eseguita l'annotazione del decreto di chiusura del procedimento a margine della sentenza di fallimento ex art.2655 c.c.
    Infine
    In cosa consiste, da chi e come deve essere eseguito l'aggiornamento dei dati presso il registro nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia ex art.28 LF?

    Grazie per il supporto. Sergio Tenuta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/02/2021 19:18

      RE: Chiusura fallimento ditta individuale

      L'incipit del secondo comma dell'art. 118 l. fall. è il seguente: "Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese". Pertanto, in forza di questa disposizione, lei deve chiedere la chiusura, visto che chiude il fallimento ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 118.
      Il primo comma dell'art. 119 l. fall. stabilisce che "La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17". A loro volta, i commi 2 e 3 dell'art. 17, che riguardano la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, dispongono che "La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta" e che "A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente".
      In sostanza, l'art. 119 l,fall. prevede che il decreto di chiusura sia assoggettato alle medesime forme di pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento, e, di conseguenza, ai, sensi dell'art. 17 L.F, tale provvedimento deve essere iscritto nel registro delle imprese a seguito di trasmissione dello stesso da parte del Tribunale, a cura del Cancelliere.
      Quanto alla annotazione, no va fatta una annotazione del decreto di chiusura a margine della sentenza di fallimento; se questa è stata trascritta su beni immobili o mobili registrati, all'atto della vendita e dell'incasso del prezzo, il giudice delegato ordina, a norma del secondo comma dell'art. 108 l.fall., la cancellazione della trascrizione, così come deve ordinarla nel caso che beni di tale natura vengano dismessi ai sensi del comma ottavo dell'art. 104ter l. fall..
      L'aggiornamento dei dati dell'albo avverrà in automatico, quando sarà operativo. Al momento non ci risulta costituito sebbene l'art. 356 del nuovo codice della crisi, che regola organicamente la materia, sia entrato immediatamente in vigore; doveva però essere emanato un decreto attuativo entro il 1° marzo 2020, ma tale termine è stato poi spostato al 30 giugno 2020. A tale data nulla è accaduto ed è probabile che, in considerazione anche del rinvio all'1.9 2021 del CCI, si arriverà alla emanazione entro tale data.
      Zucchetti Sg srl
    • Sergio Tenuta

      COSENZA
      05/03/2021 16:02

      RE: Chiusura fallimento ditta individuale

      Ribadendo che nel caso di specie il fallimento riguarda una ditta individuale e non una società, chiedo conferma sul fatto che io debba procedere unicamente alla chiusura della partita iva senza effettuare la cancellazione dal RI.
      Grazie. Sergio Tenuta
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/03/2021 19:50

        RE: RE: Chiusura fallimento ditta individuale

        Si perché il secondo comma dell'art. 118 l. fall., come abbiamo ricordato nella risposta che precede, contempla la cancellazione solo nel caso si tratti di società e la cancellazione è un adempimento pubblicitario i cui presupposti, oggetto ed effetti possono variare a seconda della forma giuridica presa in considerazione. Ed infatti, la S. Corte (Cass. 07/01/2016, n.98) ha precisato che "La disciplina di cui all'art. 2495 c.c., secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale".
        Zucchetti SG srl