Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Liquidazione coatta amministrativa con mancanza assoluta di attivo

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    24/01/2022 10:38

    Liquidazione coatta amministrativa con mancanza assoluta di attivo

    Buongiorno,
    in caso di lca con assoluta mancanza di attivo, il Commissario Liquidatore può procedere alla chiusura della Procedura in modo analogo a quanto previsto per il fallimento dall'art. 118, 1 comma, n. 4 LF ? Quali sono gli adempimenti comunque necessari?

    Ringrazio anticipatamente per la risposta
    Cordiali saluti,
    Franco Gliatta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2022 19:51

      RE: Liquidazione coatta amministrativa con mancanza assoluta di attivo

      La chiusura della liquidazione coatta amministrativa è regolamentata dall'art. 213 l.fall. e si sviluppa attraverso la presentazione del bilancio finale di liquidazione, conto gestione e piano di riparto, che devono esse re sottoposti all'esame del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione al deposito da parte dell'autorità che esercita la vigilanza. Non è previsto un formale decreto di chiusura.
      Nel suo caso, in mancanza di qualsiasi attivo, non ci sarà un riparto ai creditori e lei darà atto di tanto nella relazione accompagnatoria. Intanto chiederà la liquidazione del compenso.
      Zucchetti SG srl
      • Franco Gliatta

        Cortona (AR)
        25/01/2022 11:49

        RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa con mancanza assoluta di attivo

        grazie mille
    • Paolo Casarini

      Carpi (MO)
      25/07/2022 15:01

      RE: Liquidazione coatta amministrativa con mancanza assoluta di attivo

      Nel mio caso, non solo, vi è mancanza assoluta di attivo, ma non è stato possibile reperire la contabilità ne l'amministratore. L'art. 2, c. 2, l. n. 400/75, prevede che il Commissario Liquidatore "- ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive - può richiedere , ..., all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulterori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 213" LF.
      Non mi è chiaro la procedura da seguire: in particolare il richiamo ai commi 2 e 3 dell'art. 213. Occorre comunque presentare un bilancio finale di liquidazione (e in caso positivo, come comporlo) ? direi di no, diversamente, non si capisce il mancato richiamo al comma 1. Ma allora gli adempimenti previsti nel comma 2, art. 213, a cosa fanno riferimento ??? all'istanza di chisura ex art. 2, L. n. 400/75 ???
      Vi ringrazio per la collaborazione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/07/2022 12:24

        RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa con mancanza assoluta di attivo

        Il secondo comma dell'art. 2 l. 17/07/1975, n. 400 dispone che "Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive - può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
        In primo luogo, quindi, lei dovrebbe fprocedere alla formazione dello stato passivo e, non disponendo di elementi per individuare i credigtori per la carenza di documentazione crediamo debba chiedere all'organo di sorveglianza di essere autorizzato a non formare lo stato passivo in applicazione analogica dell'art. 102 l. fall., non richiamato dall'art. 209. Gli ulteriori passi sono poi segnati dai commi richiamati dell'art. 213 l. fall., da adattare alla fattispecie e, quindi, il commissario deve dare comunicazione della mancata formazione dello stato passivo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Gli interessati possono poi proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione ecc.
        Si tratta di una nostra ricostruzione, ma non sapremmo come uscire diversamente dalla situazione da lei esposta e non presa in considerazione dalla normativa sulla liquidazione coatta.
        Zucchetti SG srl
    • Franco Gliatta

      Cortona (AR)
      26/04/2023 19:59

      RE: Liquidazione coatta amministrativa con mancanza assoluta di attivo

      Buonasera,
      in data odierna, l'Agenzia delle Entrate mi ha notificato con riservata personale, a mezzo pec, quale commissario liquidatore (e quindi soggetto responsabile), la richiesta di pagamento per l'imposta di registro (atti giudiziari) afferente alla sentenza fallimentare del Tribunale di dichiarazione di insolvenza (per la quale non era stata richiesta inclusione nello Stato Passivo), antecedente alla LCA e alla mia nomina. Ho già proceduto, alcuni mesi fa, producendo la opportuna documentazione, sulla scorta di autorizzazione del MISE (oggi Ministero dell'Impresa e del Made in Italy), alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 2 L. 400/1975 (quindi in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa).
      I rimedi indicati nell'avviso notificatomi sono l'istanza di autotutela e il ricorso/reclamo ex D. Lgs. 546/1992.
      Riterrei di chiedere il riesame in autotutela.
      Sarei grato se poteste fornirmi suggerimenti su come procedere in modo consono alla situazione verificatasi.
      Cordiali saluti
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        28/04/2023 22:43

        RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa con mancanza assoluta di attivo

        Ciò che appare evidentemente non corretto nella descrizione dei fatti esposta nel quesito è la qualificazione del Commissario liquidatore come "soggetto responsabile" del pagamento.

        Il Commissario, come il Curatore fallimentare, non sono personalmente responsabili del pagamento dei debiti che sorgono in corso di procedura, sia fiscali che di diversa natura, quindi la notifica della richiesta di pagamento personalmente al Commissario è semplicemente illegittima.

        Purtroppo ciò talvolta avviene, e l'unica soluzione è quella di presentare con la massima sollecitudine istanza di annullamento in autotutela, spiegando appunto che la supposta responsabilità personale non ha alcuna base giuridica e chiedendo l'annullamento della richiesta.

        La massima tempestività è necessaria perché in caso che la richiesta di annullamento in autotutela non venga accolta è purtroppo necessario proporre ricorso, nei termini di legge, avanti la giustizia tributaria (con evidente dispendio di tempo e danaro).