Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento in pendenza di opposizione Stato Passivo

  • Paola Del Prete

    PORCARI (LU)
    27/11/2022 18:43

    Chiusura fallimento in pendenza di opposizione Stato Passivo

    Ho effettuato il riparto finale di un fallimento in pendenza di una opposizione allo Stato Passivo irrilevante (procedura incapiente in caso di ammissione della domanda) ed ho effettuato un accantonamento per eventuali spese legali cui la Curatela dovesse essere condannata. Devo depositare istanza di chiusura del fallimento per compiuta ripartizione dell'attivo ma non posso chiudere la Partita Iva né cancellare la società da Registro Imprese in quanto, una volta definita l'opposizione, almeno il legale della procedura emetterà fattura e così pure potrà esserci un ulteriore riparto a favore dei creditori (professionisti) di quanto accantonato o di parte di esso. Vorrei sapere come devo comportarmi. Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/12/2022 10:59

      RE: Chiusura fallimento in pendenza di opposizione Stato Passivo

      Preliminarmente riteniamo che il fallimento non possa essere chiuso in via anticipata ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l. fall. trattandosi di una causa pendente passiva e non attiva per la procedura.


      Ciò premesso, la chiusura del fallimento con accantonamento o deposito non escluderebbe un eventuale riparto suppletivo, pertanto la questione IVA si pone nei seguenti termini:

      a) si può chiudere la partita IVA, conseguentemente l'IVA a credito portata dalle eventuali fatture di acquisto future non è più un'IVA a credito ma semplicemente un maggior costo

      b) se invece si mantiene aperta la partita IVA, quella a credito derivante dalla fattura del legale della procedura è "IVA post" fallimento, quella portata dalle eventuali fatture dei professionisti è invece "IVA ante", compensabile con l'eventuale debito erariale parimenti ante fallimento; ciò premesso si pone un problema:

      - se si ritiene che al momento del pagamento il Curatore non abbia più tale veste e quindi non sia tenuto a operare la ritenuta d'acconto né sul pagamento al legale né sull'eventuale riparto a professionisti, il credito IVA "effettivo" (ovvero al netto della eventuale quota ante procedura compensata) dovrebbe essere recuperato o attendendo il rimborso o cedendolo, in entrambi i casi con ulteriori tempi e adempimenti

      - se invece si ritiene che al momento del pagamento il Curatore abbia ancora tale veste e quindi sia tenuto a operare le ritenute d'acconto, il credito IVA "effettivo" potrebbe essere utilizzato quasi per intero per il versamento di tali ritenute, e quindi recuperato almeno in parte (per i percipienti in regime forfetario la ritenuta non dovrà essere operata) in tempi brevi.

      Riteniamo di aver fornito elementi sufficienti perché valutando la situazione reale e gli effettivi importi in gioco si possa prendere la decisione migliore.