Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

  • Pietro Grammatico

    Palermo
    18/06/2020 12:52

    Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

    Stimati professionisti espongo l mio caso:

    Sono curatore di una s.r.l. il cui a.u. è deceduto PRIMA (circa 6 mesi) della dichiarazione di fallimento, mentre i soci sono irreperibili.
    Sono prossimo a depositare il rendiconto ex art. 116 L.F., sicchè si pone il problema della comunicazione AL legale rappresentante amministratore (DECEDUTO) dell'avvenuto deposito e fissazione dell'udienza della sua approvazione.
    Che fare?
    la nomina di un curatore speciale ex art. 78 e ss. c.p.c. ad impulso della curatela affinché quest'ultimo rappresenti il fallito nell'udienza di approvazione del rendiconto potrebbe essere una soluzione?
    Vi sono altre strade percorribili?

    Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra risposta e porgo,
    cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/06/2020 20:35

      RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

      E' strano che si sia arrivati alla dichiarazione di fallimento senxza che risultasse la morte dell'amministratore unico (evidentemente nella istruttoria prefallimentare non si è presentato nessuno) e che la procedura sia andata avanti finora senza che il problema sorgesse. Allo stato attuale, dovendo arrivare alla conclusione della procedura e prevedendo l'art. 116 la comunicazione anche al fallito dell'udienza fissata per discussione del conto, la soluzione da lei proposta di fare ricorso alla nomina di un curatore speciale pare l'unica possibile, nella irreperibilità dei soci.
      Zucchetti SG srl
    • Davide Grasselli

      Reggio Emilia (RE)
      30/07/2021 12:40

      RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

      Immagino che la questione sia la stessa nel caso di Amministratore e Socio unico di una srl deceduto due anni prima della dichiarazione di fallimento. Immagino inoltre che l'istanza per la nomina di un curatore speciale debba essere indirizzata al G.D. Ringrazio e saluto.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/08/2021 09:57

        RE: RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

        Si, vale quanto detto in precedenza, anche se appare ancor più strana la dichiarazione di fallimento di una società il cui amministratore unico e socio unico sia deceduto da due anni. Con la morte dell'unico socio la sua quota si è trasferita agli eredi, se esistono e se hanno accettato, per cui costoro dovevano essere sentiti all'atto della dichiarazione di fallimento.
        Data la situazione determinatasi, la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc sembra la soluzione possibile per dare un rappresentante all'entità che costituiva la società e valutare poi, cosa fare dal punto di vista sociale e comunque trovare un interlocutore per il curatore.
        La istanza per la nomina del curatore speciale va rivolta non al giudice delegato ma "al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa" ( art. 80 cpc).
        Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      25/01/2022 12:19

      RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

      Buongiorno a tutti, mi allaccio alla discussione per chiedere un Vostro parere.

      Fallimento di srl, segue dopo poco il decesso del liquidatore e legale rappresentante Sig. Tizio.

      La domanda è questa.

      La nomina del curatore speciale ex art. 78 l.f. secondo Voi deve essere fatta automaticamente dal curatore del fallimento (per tutta la durata della procedura, attualmente ancora nella fase iniziale) ovvero ad hoc, solamente nel momento in cui serve una rappresentanza per particolari comunicazioni (ad esempio dell'udienza di approvazione del rendiconto?).

      Io sarei propensa per la seconda opzione, ritenendo che la nomina vada fatta quando occorre specificatamente un soggetto con cui interloquire ma non avendo trovato precisi riferimenti, chiedo un Vostro parere in merito.

      Grazie come sempre.
      A.S.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/01/2022 20:39

        RE: RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

        Nelle precedenti risposte abbiamo avallato il ricorso alla nomina del curatore speciale ex art. 78 cpc per la peculiarità delle situazioni, in quanto in una si era alla fine della procedura (si parlava infatti del conto gestione) e nell'altra vi era l'anomalia di un fallimento di una srl con socio unico dichiarato dopo due anni dalla morte del socio e legale rappresentante.
        Qui sembrerebbe una situazione più "normale" di intervenuto decesso dell'amministratore unico di una srl poco prima del fallimento della società. Orbene, in caso di morte dell'amministratore unico, i soci devono procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea e alla nomina di un nuovo amministratore e, in mancanza di accordo presentare istanza al Tribunale affinchè nomini un amministratore provvisorio che compia gli atti più urgenti.
        in caso di inerzia dei soci, il curatore potrà fare ricorso, per il compimento di atti che richiedono un coinvolgimento della società fallita, alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
        Zucchetti Sg srl
        • Angela Sapio

          Roma
          25/01/2022 21:23

          RE: RE: RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

          Vi ringrazio, ma probabilmente non ci siamo intesi.

          Nel caso prospettato, il decesso è avvenuto "dopo" la dichiarazione di fallimento.

          La procedura concorsuale è agli albori e la mia domanda è, appunto, se secondo Voi sia necessaria comunque la nomina del curatore ex art. 78 c.p.c. ovvero debba essere fatta solamente in casi peculiari (come, appunto, per la comunicazione del rendiconto).

          Vi ringrazio per il riscontro che vorrete dare alla presente.

          Cordiali saluti.

          A.S.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            26/01/2022 20:01

            RE: RE: RE: RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

            Avevamo letto la frase inziale "Fallimento di srl, segue dopo poco il decesso del liquidatore e legale rappresentante Sig. Tizio" nel senso che il fallimento era seguito al decesso di Tizio e non il contrario.
            Preso atto della precisazione, nulla cambia perché qui non si sta discutendo della morte del fallito, con conseguente applicazione dell'art. 12 l. fall., ma del venir meno del legale rappresentante della società fallita. Questa, con la dichiarazione di fallimento, rimane in vita e la morte dell'unico liquidatore non comporta la reviviscenza dei poteri di rappresentanza degli amministratori ma implica che i soci devono provvedere alla nomina di un altro liquidatore, al posto di quello deceduto, anche se il liquidatore serve solo a rappresentare la società e non anche ad effettuare la liquidazione, cui provvede il curatore; in caso di inerzia provvede il tribunale su istanza dei soci o anche del PM (art. 2487 e segg. c.c.), ma non del curatore del fallimento della società a ciò non legittimato.
            In attesa della sostituzione la società fallita resta senza un legale rappresentante, e, come avevamo detto nella risposta che precede, dopo aver sottolineato la peculiarità delle situazioni trattate in precedenza, avevamo concluso dicendo che "il curatore potrà fare ricorso, per il compimento di atti che richiedono un coinvolgimento della società fallita, alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.".
            Avevamo usato questo termine abbastanza generico di coinvolgimento per la difficoltà ad individuare esattamente quando è necessario il ricorso alla nomina del curatore speciale, da valutare perciò caso per caso; sicuramente lo è nel caso di giudizio in cui sia parte la società, ma avremmo molti dubbi che possa essere necessario per le comunicazioni del curatore alla società. Questa ha una propria pec e non crediamo che il curatore debba sopperire all'inerzia dei soci che non si preoccupano di sostituire il legale rappresentante della società, cui servirebbe la nomina di un curatore speciale alla società per la durata del fallimento, ammesso che sia accolta una domanda del genere (cosa di cui dubitiamo dovendo la nomina essere precisa per singoli attività).
            Si tratta di una nostra opinione, non avendo trovato precedenti specifici, e per questo, nonché per la accennata difficoltà a supporre una nomina generalizzata, avevamo consigliato di chiedere, di volta in volta, a seconda dell'atto da compiere, la nomina del curatore speciale, in modo da vedere come la pensa il giudice.
            Zucchetti SG srl
    • Asmara Ziboni

      Solto Collina (BG)
      18/01/2023 10:19

      RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

      Buongiorno, mi inserisco nella discussione per chiedere cosa ne pensate della possibilità di inviare il rendiconto ex art. 116 L.F. a tutti i soci della società, nel caso fossero solo due e fossero reperibili? Sempre nel caso di decesso del Liquidatore senza che lo stesso sia stato sostituito? I due soci potrebbero così rappresentare la società nell'udienza di approvazione del rendiconto. Vi sembra una strada percorribile?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/01/2023 19:27

        RE: RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

        Si è percorribile in quanto, sebbene i soci non abbiano la rappresentanza della società, sono i diretti e unici interessati.
        Zucchetti Sg srl
        • Antonella Sbalchiero

          Vicenza
          13/02/2023 17:08

          RE: RE: RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

          Buongiorno, pur se non perfettamente coincidente con i casi prospettati, avrei anch'io un quesito in quanto sono il curatore di un imprenditore individuale il cui decesso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 11 l.f.
          I chiamati all'eredità hanno tutti accettato con beneficio di inventario e il fallimento è giunto alla fine.
          Il Giudice delegato ha fissato l'udienza di approvazione del rendiconto della gestione e mi chiedevo come assolvere l'obbligo di comunicazione al fallito, posto che questi non esiste più.
          Invio la comunicazione agli eredi anche se hanno accettato con beneficio di inventario ?
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            13/02/2023 20:02

            RE: RE: RE: RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

            Gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario sono eredi del defunto a tutti gli effetti con l'unica limitazione che rispondono delle obbligazioni del de cuius nel limite massimo del patrimonio ereditato e non con il proprio patrimonio, come sarebbe se avessero accettato puramente e semplicemente in quanto l'accettazione pura e semplice porta alla confusione dei beni ereditati con i propri. Per il resto gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario sono equiparati agli eredi puri e semplici, per cui la comunicazione di cui all'art. 116 l. fall. può farla agli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario.
            Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      17/05/2023 08:27

      RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

      Buongiorno, sempre in relazione al quesito, sono stata nominata curatore speciale ex art. 79 l.f., in quanto il curatore del Fallimento deve notificare il rendiconto alla società, il cui liquidatore - nelle more - è deceduto.
      A parte ricevere la notifica degli atti e valutare il contenuto del rendiconto, ci sono altre attività che il curatore speciale deve fare?
      Accettazione incarico, oneri fiscali, tributari ecc?

      Grazie, non ci sono molte indicazioni in merito...
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/05/2023 16:54

        RE: RE: Art. 116 L.F. comunicazione avvenuto deposito e fissazione ud. di approvaz. rendiconto al fallito deceduto

        Dal punto di vista formale n n dovrebbe fare nulla in quanto svolgendo le funzioni per le quali è stata nominata accetta implicitamente l'incarico, tuttavia è preferibile formalizzare l'accettazione con una comunicazione alla cancelleria del giudice che l'ha nominata e anche al curatore che ha richiesto la nomina. Dopo di che deve svolgere l'incarico come se fosse il liquidatore deceduto della società.
        Zucchetti SG Srl