Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

consegna chiavi locali

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    03/03/2021 19:27

    consegna chiavi locali

    Buongiorno
    nel caso di un fallimento dove il curatore deve riconsegnare il negozio dove si svolgeva l'attività, è possibile riconsegnare i locali senza ripristinarli come in origine (è stata tolta una scala a chiocciola e abbattuto un muro perimetrale)?
    Le eventuali richieste di danni da parte del locatore sono da richiedere mediante insinuazione al passivo e da ammettere al chirografo (essendo modifiche apportate dalla società in periodo ante fallimento)?
    Grazie
    Marta Mazzucchi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2021 19:40

      RE: consegna chiavi locali

      Presumibilmente si tratta di restituire un locale che il fallito aveva in locazione, per cui dovrebbe essere redatto un verbale di riconsegna che descriva le condizioni dell'immobile che vie restituito, da raffrontare con il corrispondente verbale di consegna fatto all'inizio della locazione, in modo da verificare il negozio in questione si trova in buono stato di conservazione, che non sono presenti danneggiamenti rilevanti, a meno dell'ordinaria usura nel tempo dovuta al normale utilizzo, e che non siano state fate modifiche non autorizzate (art. 1590 c.c.). In sostanza, il conduttore deve restituire l'immobile nelle condizioni in cui si trovava all'inizio del rapporto, salvo il deterioramento ordinario derivato dall'uso protratto nel tempo e ciò pur in mancanza dei verbali di consegna e riconsegna, che servono principalmente a fornire facilmente la prova di eventuali variazioni.
      Gli interventi che lei ha citato effettuati dal conduttore non sembrano potersi configurare come miglioramenti o addizioni. che, tuttavia, non darebbero diritto ad indennità, ma potrebbero in qualche modo essere compensati con eventuali altri danni. A fronte di tali interventi è probabile che il locatore, più che chiedere la rimessa in pristino ad opera del fallimento, accetterà la riconsegna con riserva, tratterrà il deposito cauzionale e chiederà i danni per il costo della rimessa in pristino, per la parte non coperta dall'importo del deposito cauzionale.
      Quanto alla collocazione dei questo credito, bisognerebbe sapere se il rapporto di locazione era già cessato prima della dichiarazione di fallimento, oppure è venuto meno solo dopo. Nel primo caso il credito ha natura concorsuale; nel secondo troverebbe, in primo luogo, applicazione il terzo comma dell'art. 80 l. fall., e, per quanto riguarda il problema in esame, si deve ritenere che il credito per risarcimento dei danni per lo stato dell'immobile riconsegnato, poichè nasce al momento della riconsegna, è sorto in occasione del fallimento, per cui, a nostro avviso, va calcolato in prededuzione.
      Zucchetti SG srl