Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

concordato fallimentare e procedura esecutiva

  • Nicola de Lucia

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    17/03/2021 19:07

    concordato fallimentare e procedura esecutiva

    La questione è la seguente:
    in una procedura fallimentare è pendente esecuzione immobiliare con creditore fondiario, non insinuato al passivo.
    Nel momento in cui si volesse presentare una domanda di concordato fallimentare, come si concilierebbe con la procedura esecutiva pendente? Inoltre, visto che il creditore fondiario non è insinuato al passivo, come verrebbe pagato? Dovrebbe essere considerato comunque nella debitoria fallimentare?
    Infine, ma non da ultimo, come verrebbero cancellate le formalità pregiudizievoli sul bene da trasferire all'assuntore (di cui alla procedura esecutiva suindicata), vista l'assenza nel C.F. di un decreto di trasferimento?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/03/2021 20:08

      RE: concordato fallimentare e procedura esecutiva

      Non ci risulta alcun precedente specifico, per cui cerchiamo di ricostruire la vicenda secondo i principi generali e la nostra interpretazione.
      A nostro avviso il punto di partenza è che il creditore fondiario vanta nei confronti del debitore un credito garantito da ipoteca che, rispetto alle altre ipoteche, concede al creditore alcuni privilegi processuali, tra cui quello di iniziare o proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza di fallimento, controbilanciato dalla possibilità per il curatore di intervenire nel procedimento esecutivo per far valere i diritti prioritari sull'ipoteca e l'onere per il creditore fondiario di insinuarsi al fallimento per accertare il credito e mantenere, in base ai conteggi del dare e avere, quanto ricevuto in via provvisorio nell'esecuzione.
      Non vi è dubbio, pertanto, che, fin quando rimane aperto il fallimento, il creditore fondiario possa continuare l'esecuzione, in quanto la legge glielo consente; tuttavia una volta omologato, il concordato fallimentare è, a norma del primo comma dell'art. 135 l. fall., "obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo".
      A nostro avviso questa norma, determinando l'esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali e l'obbligo per costoro di essere soddisfatte secondo l'accordi omologato, blocca anche l'inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive sui beni del fallito, che in corso di fallimento potevano essere esercitate. Chiuso il fallimento, infatti, viene meno non solo la possibilità di verificare il credito (dato nel caso rilevante perché il creditore fondiario non si è ancora insinuato, nel mentre se si fosse insinuato questa considerazione sarebbe irrilevante), ma, e principalmente, viene meno la possibilità di effettuare quei conteggi del dare e avere che , come detto, vanno effettuati in sede fallimentare per stabilire se il creditore fondiario ha abbia eventualmente ricevuto dall'espropriazione individuale più di quanto gli sarebbe dovuto nel fallimento. Del resto, anche nel concordato preventivo- ove l'art. 168 prevede il blocco delle azioni esecutive fino all'omologa- è pacifico che, ciò nonostante, il divieto rimane anche per la fase successiva in forza dell'art. 184, che riproduce l'art. 135; ossia i creditori devono essere soddisfatti secondo il piano concordatario e non possono pertanto soddisfarsi individualmente sui beni destinati alla soddisfazione di tutti.
      Se si muove da questo principio, bisogna impostare il concordato fallimentare tenendo conto, da un lato, che il bene oggetto dell'esecuzione potrebbe ancora essere venduto fin quando il fallimento è aperto se il creditore fondiario prosegue nell'esecuzione individuale, e, dall'altro, che se tale condizione non si verifica, l'esecuzione si blocca e il bene, che fa parte dell'attivo fallimentare, può essere trasferito all'assuntore, se questo è previsto nella proposta. Invero, secondo costante giurisprudenza, il trasferimento all'assuntore, che si accollato il pagamento in cambio del trasferimento dell'attivo, avviene con il decreto e la stipula di un atto di compravendita ha solo valore confermativo e formale; pertanto ben può essere disposta la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni sul bene perché si è comunque nell'ambito di una vendita coattiva.
      In questo caso, permane un ordinario credito ipotecario del creditore fondiario, da trattare come gli altri crediti ipotecari, per cui, se la proposta concordataria non ne prevede il pagamento integrale, va eseguita la stima di cui al terzo comma dell'art. 124.
      Come vede la vicenda concordataria potrebbe essere condizionata dalla esecuzione in corso, per cui sarebbe opportuno accordarsi con tale creditore e muoversi di concerto, anche perché la banca, se le viene assicurato il pagamento di quanto potrebbe ricavare dall'esecuzione, non dovrebbe avere difficoltà a favorire il concordato, non forzando la mano nell'esecuzione.
      Zucchetti Sg srl