Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE - modifica art. 119 I co LF (D. Lgs. n.149/2022)

  • Raffaella Santinelli

    SAN SEVERINO MARCHE (MC)
    20/10/2022 12:24

    RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE - modifica art. 119 I co LF (D. Lgs. n.149/2022)

    Vorrei confrontarmi con voi sull'art. 119 L.F., in vigore dal 18.10.2022, sulla base della modifica apportata dall'art. 14 del D.L.gs. n.149 del 10.10.2022:
    "Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

    b) all'articolo 119, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma»".
    Così vi segnalo i miei dubbi e la mia lettura della norma:
    - il rapporto riepilogativo va allegato all'istanza di chiusura che viene depositata ex art. 119 1° comma L.F.? o depositato separatamente come un ordinario rapporto ex art. 33 5° comma LF? Io propenderei per l'invio in allegato, ipotesi suggeritami dal termine "unitamente".
    - la procedura canonica che riguarda il rapporto semestrale ex art. 33 V co LF (invio al Comitato dei creditori, attesa dei termini per l'approvazione, deposito al RI e invio a tutti i creditori) va rispettata? La mia interpretazione (che risulta armonica con un rapporto finale allegato all'istanza di chiusura) è avvalorata dal dettato normativo che prevede un "rapporto finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 33, quinto comma": è l'uso della parola REDATTO che me lo ha suggerito.
    Ringraziandovi anticipatamente, resto in attesa del Vs sempre prezioso contributo.
    Cordiali saluti
    RS
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/10/2022 20:50

      RE: RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE - modifica art. 119 I co LF (D. Lgs. n.149/2022)

      L'art. 14 del d.lgs 10.10.2022, n. 149 ha apportato modifiche agli artt. 33, 119, 182 e 186-bis legge fall., ma a norma dell'art. 35 di detto decreto, queste disposizioni (come altre del decreto), " salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Il che significa, se non andiamo errati, che non troveranno mai applicazione, in quanto dal 15 luglio 2022 le nuove procedure di insolvenza sono regolate dal codice della crisi e non dalla legge fallimentare, che si applica alle sole procedure già pendenti a quella data; di conseguenza, a maggior ragione, dopo il 30 giugno 2023 non potranno esservi fallimenti dichiarati secondo la legge fallimentare del 1942.
      Ad ogni modo la modifica dell'art. 119 consiste, come lei giustamente ricorda, nell'aggiunta alla fine del primo comma del seguente periodo "Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma". In realtà non cambia nulla perché questa regola esiste già oggi in quanto il comma 9-quater dell'art. 16-bis del d.l. 18.10.2012 n. 179 (convertito nella l. n. 221 del 2012) dispone che "Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto". Questa norma è stata trasfusa nell'art. 119 ed infatti l'art- 16-bis , dalla medesima data del 30 giugno 2023 viene abrogato dall'art. 11 del nuovo d.lgs n. 149 del 2022.
      Zucchetti SG srl
    • Alessandro Cottica

      SONDRIO
      12/01/2026 09:29

      RE: RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE - modifica art. 119 I co LF (D. Lgs. n.149/2022)

      Buongiorno, quindi per un fallimento aperto nel 2017 in fase di chiusura, stando a quanto scrivete, il rapporto riepilogativo finale va fatto non tanto a seguito della modifica all'art. 119 l.f. da parte del D.Lgs 149/2022 ma ai sensi dell'art 16-bis, comma 9-quater del Dl 179/2012? Se è così non va comunque fatta alcuna comunicazione al comitato dei creditori/creditori come da Vostra risposta del 11/7/2025 ad altra discussione di contenuto analogo a questa, ma riferito al Codice della Crisi?
      grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        12/01/2026 18:38

        RE: RE: RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE - modifica art. 119 I co LF (D. Lgs. n.149/2022)

        La risposta dell'11.7.2025 è in realtà un chiarimento a quanto detto nel precedente intervento del 28 giugno, in cui discuteva dell'interpretazione dell'art. 235 CCII e non dell'art. 119 l. fall.. Tuttavia le due norme presentano sotto questo profilo lo stesso contenuto in quanto entrambe le norme prevedono che il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto, secondo il comma 14 dell'art. 119, "in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto" e, secondo il pari comma dell'art. 235 CCII, "in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9".
        A questo punto effettivamente entra in ballo quanto detto nella risposta del 28.6.2025 quando avevamo scritto (con riferimento all'art. 235 CCII) che "questa espressione non è univoca nel significato, nel senso che può essere interpretata come se il legislatore avesse inteso precisare che il rapporto riepilogativo finale deve avere il contenuto di quelli periodici, ma non tocca le modalità di comunicazione anche ai creditori e debitore, ma può essere interpretata anche come un richiamo generalizzato dell'art. 139, comma 9, comprensivo della trasmissione al comitato creditori e poi ai creditori e debitore" Avevamo concluso propendendo per la prima soluzione in quanto "non vediamo un particolare interesse di questi soggetti a conoscere il rapporto riepilogativo finale una volta chiusa la procedura, considerato che ad essi è stato già trasmesso il rapporto ultimo alla scadenza del semestre prima della chiusura, nonché il conto gestione e il riparto finale". La stessa valutazione può essere fatta nell'applicazione della legge fallimentare per cui confermiamo la nostra opinione che anche in applicazione dell'art. 119 l. fall. non va fatta alcuna comunicazione al comitato dei creditori.
        Zucchetti SG Srl