Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura Procedura con beni immobili

  • Francesco Maria Pecora

    Cosenza
    22/02/2021 10:43

    Chiusura Procedura con beni immobili

    Buongiorno, srl fallita si trova in fase di chiusura della procedura in quanto il GD ha approvato il piano di riparto. La stessa società è intestataria del capannone e di un appratamento, la mia domanda è il curatore può cancellare la società se ci sono beni immobili? In questo caso i beni vanno pro quota ai soci? Insieme agli immobili i soci devono accollarsi anche i debiti societari? Oppure la procedura corretta è che la società ritorni in bonis? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/02/2021 18:51

      RE: Chiusura Procedura con beni immobili

      La cancellazione della società dal registro delle imprese è prevista dal secondo comma dell'art. 118 nei casi di chiusura del fallimento di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma, quando cioè i creditori non sono stati soddisfatti. Il fatto che alla chiusura del fallimento permangano al fallimento beni immobili lascia presumere che i creditori siano stati tutti pagati o non si siano insinuati (ipotesi di cui ai nn. 2 e 1 del primo comma dell'art. 118), per cui, se è così la cancellazione non va richiesta; tuttavia lei parla anche di debiti residui, ed allora, non riusciamo a capire bene la condizione in cui si trova.
      Sia così gentile da spiegare meglio i termini della situazione in modo che possiamo essere più precisi nella risposta.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Maria Pecora

        Cosenza
        23/02/2021 09:03

        RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

        Buongiorno cerco di spiegarmi meglio, il curatore ha rinunciato alla vendita dei beni immobili che sono tornati nella disponibilità della società fallita, il piano di riparto copre solo i creditori privilegiati ammessi al passivo lasciando fuori tutti i chirografari. Allora quale è la procedura corretta che deve adottare il curatore? Deve solo comunicare la chiusura della procedura e far tornare la società in bonis? Oppure può procedere alla cancellazione della società chiudendo anche la P.iva? In questo ultimo caso che fine fanno i beni e i debiti chirografari? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/02/2021 20:20

          RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

          Ciò che rileva è quale fattispecie ha determinato la chiusura del fallimento (per questo abbiamo chiesto spiegazioni), che nel caso rappresentato è quella di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 118 l. fall.. Il secondo comma della stessa norma, come già ricordato nella precedente risposta, prevede che, in tale eventualità, "il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese". Il legislatore , quando ha introdotto la facoltà per il curatore di non acquisire o di dismettere i beni acquisiti a norma del comma ottavo dell'art. 104 ter non si è posto i problemi che lei solleva né altri, ma rimane il dato che oggi, il fallimento può essere chiuso, con cancellazione della società che rimane intestataria di beni. In tal caso, come abbiamo altre volte detto citando la giurisprudenza della cassazione, attività e passività residue della società estinta a seguito della cancellazione, si trasmettono ai soci in comunione.
          Zucchetti Sg srl
          • Francesco Maria Pecora

            Cosenza
            24/02/2021 12:12

            RE: RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

            Buongiorno e grazie per la risposta. Come mai nella liquidazione delle srl i soci alla chiusura della società rispondono nei confronti dei creditori della società solo fino alla somma da loro ricevuta in sede di liquidazione e invece nel fallimento dovrebbero farsi carico di tutti i debiti? Se l'amministratore una volta chiusa la procedura voglia continuare a lavorare con la società tornata in bonis può fare richiesta al curatore di chiudere solo la procedura fallimentare senza cancellare la società? Nel caso in cui invece il curatore proceda alla cancellazione dalla CCIAA, i soci come si possono tutelare se non vogliono immobili e crediti/debiti della società? Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/02/2021 19:17

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

              Ha ragione, siamo stati troppo frettolosi nella parte finale della nostra risposta pensando che il rinvio a precedenti risposte e a precedenti della Cassazione fosse sufficiente a chiarire, nel mentre è giusto in ogni risposta precisare gli esatti confini di ciò che si dice.
              In realtà non esiste alcuna differenza tra effetti della cancellazione della società a seguito di liquidazione volontaria o a seguito di liquidazione collettiva fallimentare, nel senso che in entrambi i casi "ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate", e, quindi in caso di società di capitali estinta, i soci rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione, giusto il disposto dell'art. 2495 c.c..
              Questi principi sono stati sceverati a fondo dalle Sez. unite della Cassazione che con la sentenza 12/03/2013, n.6070, che può considerarsi basilare per la completezza a profondità delle argomentazioni, hanno spiegato appunto qual' è la sorte dei crediti, beni ed altre attività e dei debiti sopravvissuti alla cancellazione seguita a liquidazione volontaria, e non vi è ragione per dare una diversa risposta in caso di chiusura del fallimento. Qui questo problema non si poneva in passato perché la chiusura del fallimento presupponeva la completa liquidazione dell'attivo, per cui un residuo attivo poteva verificarsi solo in caso di integrale soddisfazione dei creditori, nel mentre, in caso di chiusura ai sensi dei nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 118 l.fall., potevano residuare solo debiti, dei quali, cancellata ed estinta la società, i soci non rispondevano non essendo loro attribuito alcun attivo; ora che è possibile dismettere beni e non realizzare crediti (senza rinunciarvi come in precedenza si faceva trattandosi di diritti obbligatori), il problklema si pone anche nel fallimento.
              Le Sez. unite nella citata sentenza esaminano anche il lato attivo e pervengono alla conclusione che "Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore".
              Tanto chiarito, si ritorna al problema iniziale, e cioè che quando la chiusura del fallimento di una società avviene ai sensi del n. 3 o n. 4 del primo comma dell'art. 118 l.fall. , il curatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, in quanto lo prevede espressamente la secondo comma di detto articolo, eventualmente valuterà il responsabile del registro delle imprese se procedere alla cancellazione in presenza di beni intestati alla società, ma crediamo che alnche lui disponga la cancellazione e gli effetti sono quelli che la Cassazione illustra, ai quali non crediamo che i soci possano opporsi.
              Consigliamo di leggere la sentenza in questione se si vogliono approfondire le tematiche di cui si è parlato.
              Zucchetti SG srl
              • Mario Doni

                MILANO
                12/03/2022 14:56

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

                Mi inserisco nella discussione per chiedere un chiarimento in materia di IMU.
                In particolare, dovendo avviare le operazioni di chiusura di un fallimento ex art. 118, n. 2, L.F. ed in presenza di immobili da "retrocedere" alla Fallita, vorrei sapere se la curatela è tenuta al pagamento dell'IMU sugli immobili invenduti per i quali ha operato la sospensione di cui al D.Lgs. n. 504/1992, art. 10.
                Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  13/03/2022 14:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

                  La questione è stata oggetto di svariate sentenze della Suprema Corte, tutte concordi nel sostenere che l'obbligo di pagamento dell'IMU (in realtà dell'ICI, nella gran parte delle sentenze, dato che sono riferite al periodo in cui era quella, l'imposta in vigore) grava sulla procedura solo a seguito del decreto di trasferimento e non, quindi, nel caso di "restituzione" al fallito.

                  Fra tutte segnaliamo Cass. n. 15462/2010, che cita Cass. n. 17636/2004, n. 24670/2007 e n. 9384/2009, ed è citata, fra altre, da Cass. n. 20953/2019, a sua volta citata dalla recente Cass. 18270/2021: una produzione giurisprudenziale quindi ben estesa nel tempo, sempre concorde, fino a tempi recentissimi.

                  E il principio cardine è quello che motiva le virgolette utilizzate sopra attorno alla parola restituzione; dalla citata sentenza 15462/2010 riportiamo infatti i seguenti chiari stralci: "La premessa ... evidenzia come un'impresa non sia privata, per effetto del fallimento, della sua veste di soggetto passivo del rapporto tributario. Ne deriva che ... il debito di imposta doveva ricadere, non sul curatore, bensì sulla società fallita, alla quale nelle more della procedura concorsuale gli immobili ... continuavano ad appartenere a titolo di proprietà".

                  E ancora: "Né sussiste la dedotta contraddittorietà della motivazione, per aver la CTR dapprima riconosciuto i presupposto dell'ICI nel possesso degli immobili e quindi "considerato a carico della società un debito relativo ad un periodo in cui si era verificato lo spossessamento della società fallita" alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui soltanto all'emissione del decreto di trasferimento degli immobili compresi nel fallimento a cura del giudice delegato deve essere ricollegato l'effetto traslativo della proprietà dei beni con conseguente mutamento del soggetto passivo dell'imposta".
                • Mario Doni

                  MILANO
                  14/03/2022 07:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

                  Ringrazio per il tempestivo riscontro.
      • Marco Vizzini

        Caltanissetta
        20/06/2022 20:05

        RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

        Vorrei sottoporVi la mia problematica.
        devo procedere alla chiusura di un fallimento di una società sas.
        Ho già provveduto alla ripartizione dell'attivo che è risultato insufficente per il soddisfacimento di tutti i creditori.
        Nel corso della procedura è stato disposto l'abbandono di un bene immobile di cui la società è proprietaria e sul quale grava un'ipoteca .
        Si può procedere alla cancellazione della società? i beni diventerebbero automaticamente di proprietà dei soci? Insieme all'immobile i soci dovranno rispondere anche di tutti i debiti societari non soddisfatti o soltanto di quelli per i quali è stata iscritta ipoteca?
        Qual'è la procedura corretta da applicarsi al caso sopra esposto?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/06/2022 09:45

          RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

          La chiusura del fallimento ai sensi del n. 3 del comma primo dell'art. 118 l. fall. impone al curatore di richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, dato il chiaro disposto dell'inizio del secondo comma della norma citata. Comunicando con la richiesta di cancellazione l'esistenza in capo alla società di beni immobili non liquidati nel fallimento, il responsabile del registro potrebbe non disporre la cancellazione, nel qual caso, la società tornata in bonis, potrebbe disporre scioglimento e la messa in liquidazione.
          E' probabile, tuttavia, che la cancellazione venga egualmente disposta, nel qual caso secondo le Sez. Unite della Cassazione n. 6070- 6071 e 6072 del 2013, i diritti ed i beni non liquidati si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa. Si tratterebbe (il condizionale è d'obbligo per le diversità di opinioni sul punto) di uno spostamento patrimoniale a favore degli ex soci non riconducibile ad un trasferimento a causa di morte, ma comunque a titolo gratuito, che si realizza non attraverso uno specifico atto societario ma quale effetto legale dell'estinzione della società (salvo che gli ex soci non abbiamo posto in essere eventuali atti ricognitivi o dichiarativi per "regolarizzare" il trasferimento).
          Con le stesse decisioni le Sezioni unite hanno precisato che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, Specificazione che torna molto opportuna nel suo caso in cui la società da cancellare è una sas, ove, quindi, a norma dell'art. 2495 c.c., residua la possibilità per i creditori sociali di far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nel mentre possono agire per l'intero credito nei confronti del socio accomandatario, salvo che questi non abbia chiesto ed ottenuto l'esdebitazione.
          Zucchetti SG srl
          • Francesco Bellesia

            Modena
            15/11/2022 10:39

            RE: RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

            Mi inserisco nel dibattito.
            Sono curatore del fallimento di una sas e del suo socio accomandatario.
            Avendo pagato integralmente i creditori sociali insinuati mi accingo a chiedere la chiusura del fallimento ex art 118 n° 2 L. Fall. D'accordo con il G.D. non ho venduto due beni immobili appartenenti al socio fallito. Tali beni ritorneranno quindi nella disponibilità del proprietario.
            Preciso che vi sono creditori insinuati al solo passivo del socio.
            Letta la discussione mi pongo questa domanda. Tali beni saranno rimessi nella disponibilità del proprietario per il semplice fatto della chiusura del fallimento; e quindi potrebbe essere sufficiente, dopo la chiusura, la comunicazione al socio che egli rientra nel possesso e nella custodia del bene oppure occorre che prima dell'istanza di chiusura io chieda ex art 104 ter / 7° co L.F. l'autorizzazione di rinunciare a liquidare e di non acquisire all'attivo tali beni con conseguente restituzione al socio, comunicando ai creditori personali insinuati tale fatto ?
            Personalmente avevo ritenuto corretta la prima ipotesi perché la mancata liquidazione di tali beni deriva dal pagamento integrale dei debiti sociali e non perché essa sia "manifestamente non conveniente": tutt'al più, volendo anticipare la restituzione per liberarmi dagli obblighi di custodia, forse sarebbe opportuno richiedere una autorizzazione del GD a restituire ante chiusura i beni al proprietario al fine di trasferirne il possesso e la custodia ma non in applicazione del 104 ter/n° 7 poiché i creditori personali di fatto sono già edotti che potranno agire su tali beni con azioni individuali dopo la chiusura del fallimento stesso.
            Ringrazio per la gradita Vs. risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/11/2022 20:00

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

              Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 118 l. fall. dispone che "La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale".
              Questo non significa che vengono cancellati i debiti personali del socio, ma che il fallimento dello stesso per il pagamento dei suoi soli debiti personali non ha più ragione di continuare, lasciando i creditori liberi di agire per il recupero dei loro crediti. Ciò perché, come la dichiarazione di fallimento nei confronti della sas aveva determinato per ripercussione il fallimento del socio accomandatario, così la chiusura nei casi indicati che implicano la mancanza di creditori sociali (n. 1) o il loro avvenuto pagamento (n. 2), determina la chiusura anche del fallimento del socio illimitatamente responsabile, che appunto era stato dichiarato fallito non per i suoi debiti personali ma per la sua responnsabilità illimitata delle obbligazioni sociali.
              Questo discorso conferma quanto da lei esposto e, cioè, che la chiusura del fallimento sociale ai sensi del n. 2 comma 1, art. 118 l. fall. determina la chiusura anche del fallimento del socio accomandatario e, quindi, la riconsegna della disponibilità dei beni a lui deriva dalla chiusura del suo fallimento e non da una valutazione di non convenienza alla conservazione o liquidazione, che è la fattispecie contemplata dal comma ottavo dell'art. 104ter l. fall..
              Tale norma, tuttavia, potrebbe essere egualmente utilizzata come una forma di scorciatoia per la riconsegna immediata qualora la chiusura del fallimento richiedesse tempi lunghi (per una qualsiasi ragione) e sempre che nello stato passivo del socio non siano presenti creditori personali in quanto bisognerebbe prospettare che, essendo stati soddisfatti tutti i creditori sociali e non essendovi creditori personali, non si procederà alla liquidazione dei beni personali del socio, la cui conservazione non è più conveniente in attesa della chiusura del suo fallimento.
              La via maestra rimane comunque quella di chiudere il fallimento e restituire i beni o, comunque, quella da lei indicata di chiedere al giudice la anticipata restituzione della disponibilità dei beni al socio considerato che gli stessi non saranno alienati; ma anche questo modus procedendi presuppone che la chiusura del fallimento non possa essere immediata perché, altrimenti, si segue la via maestra.
              Zucchetti SG srl
    • Paolo Stella Monfredini

      CREMONA
      10/01/2023 16:30

      RE: Chiusura Procedura con beni immobili

      Mi inserisco nel dibattito per chiedere un chiarimento ulteriore. Nell'ipotesi di fallimento prossimo alla chiusura secondo le previsioni normative analoghe a quelle descritte, il Curatore è onerato dell'istanza di cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento relativa all'immobile per il quale ha rinunciato alla liquidazione o, in tale caso, la cancellazione del gravame interverrà successivamente, ad esito della chiusura del fallimento, ad onere dell'interessato?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/01/2023 19:36

        RE: RE: Chiusura Procedura con beni immobili

        Noi più volte abbiamo detto che a, a seguito della dismissione di un bene immobile o mobile registrato sul quale era stata trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento, la curatela è tenuta a chiedere al giudice delegato l'ordine di cancellazione della avvenuta trascrizione. Che tale incombenza gravi sul fallimento discende a nostro avviso, dal fatto che è stato il fallimento ad effettuare la trascrizione per l'acquisizione, per cui quando dismette il bene perché non intende liquidarlo, deve provvedere alla eliminazione della trascrizione effettuata, anche perché, diversamente, quella trascrizione rimarrebbe fino ad una futura eventuale vendita coattiva in quanto, chiuso il fallimento e mancando il consenso di colui che ha effettuato la trascrizione, diventerebbe problematico eliminarla.
        Zucchetti SG srl