Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Fallimento di società in accomandita semplice – Credito verso l'Erario per ritenute fiscali sugli interessi attivi banca...

  • Paolo Palumbo

    Chieti
    15/06/2021 22:53

    Fallimento di società in accomandita semplice – Credito verso l'Erario per ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari.

    Sul conto bancario della procedura fallimentare (intestato alla fallita società in accomandita semplice) sono maturati nel corso degli anni interessi attivi di entità rilevante e la banca, nella veste di sostituto d'imposta, ha operato ai sensi di legge le ritenute fiscali con rivalsa sugli interessi attivi.
    Premesso :
    - che le ritenute d'acconto effettuate dalla banca, come è noto, sono a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta di competenza dei soci della società (accomandatario fallito e accomandanti non falliti) che la gestiscono attraverso le dichiarazioni fiscali personali;
    - che il curatore non ha il consenso dei soci alla cessione in favore della società fallita (come riconosciuto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 56 del 23/12/2009);
    - che è assente un residuo attivo perché i creditori concorsuali non sono stati soddisfatti;
    si chiede un parere sulle possibilità di recupero in favore della curatela fallimentare del credito vantato nei confronti dell'Erario ed evitare che venga trasferito in capo ai soci (accomandatario fallito tornato in bonis ed accomandanti non falliti) al momento della chiusura del fallimento. Il patrimonio fallimentare ha evidentemente subìto un danno a causa delle ritenute fiscali operate dalla banca; il danno sussiste in quanto le ritenute non sono detraibili dall'imposta calcolabile sul reddito d'impresa perché insussistente un reddito imponibile della gestione fallimentare; con la chiusura del fallimento le ritenute andranno a confluire nei patrimoni dei soci che risulteranno così incrementati.
    Si ringrazia anticipatamente.
    Paolo Palumbo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/06/2021 22:35

      RE: Fallimento di società in accomandita semplice – Credito verso l'Erario per ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari.

      Il credito verso l'Erario per IRPEF che sorgerà in capo ai soci in esito alla dichiarazione finale della procedura non è un credito "reale", come sarebbe il credito IRES se la società fallita fosse soggetta a tale tributo, ma "potenziale", e diventerà reale solo se le dichiarazioni dei soci non evidenzieranno imposte dovute ed essi presenteranno comunque la dichiarazione dei redditi.
      Non vediamo quindi come il Curatore possa, senza il consenso e la collaborazione dei soci medesimi, "intercettare" tale credito e monetizzarlo in favore dei creditori della procedura.
      Né vediamo come il Curatore possa in qualche modo "forzare" i soci a un comportamento più collaborativo, e non ci pare facile riuscire a invocare un indebito arricchimento da parte loro.

      Non vediamo quindi soluzioni concretamente percorribili a un problema che peraltro si sta risolvendo da solo con la drastica riduzione, se non azzeramento, dei tassi di interesse attivi.