Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura senza attivo con insinuazioni

  • Mattia Callegari

    Venezia
    28/07/2023 18:42

    Chiusura senza attivo con insinuazioni

    Buongiorno,
    chiedo se secondo voi è possibile chiedere la chiusura del fallimento con ATTIVO PARI A ZERO in presenza di insinuazioni ancora da esaminare e udienze per l'esame dello stato passivo non ancora fissate.
    O al contrario sarà prima necessario depositare istanza ex art. 102 l.f.?
    Grazie in anticipo per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/07/2023 19:24

      RE: Chiusura senza attivo con insinuazioni

      Quando ricorrono le condizioni per la chiusura del fallimento, questo va chiuso a maggior ragione nel caso in cui vi è mancanza di attivo in quanto l'eventuale accertamento del passivo comunque non consentirebbe il pagamento di alcunchè ai creditori, ma sarebbe soltanto un aggravio di spese. Pertanto se riesce a chiudere il fallimento, previa presentazione del conto gestione e liquidazione del compenso (minimo da porre a carico dell'erario) prima dell'udienza fissata per l'accertamento del passivo, può farlo. Se calcola che non fa in tempo, depositi istanza ex art. 102 l. fall., che rende anche più agevole la definizione dei rapporti dei dipendenti con l'Inps.
      Zucchetti SG srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        30/11/2023 15:02

        RE: RE: Chiusura senza attivo con insinuazioni

        In questa situazione in base all'art. 231 CCII i creditori la cui insinuazione al passivo non è stata esaminata non verrebbero avvisati dell'udienza di approvazione del rendiconto o è opportuno avvisarli comunque?
        Io propenderei per quest'ultima soluzione.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/11/2023 19:59

          RE: RE: RE: Chiusura senza attivo con insinuazioni

          A norma del terzo comma dell'art. 231 CCII, dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore deve dare "immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro …". Fare detta comunicazione anche ai creditori non ammessi al passivo in quanto la loro domanda non è stata ancora esaminata (e non lo sarà mai visto che la procedura viene chiusa) non è quindi richiesto dalla legge; nulla esclude che lei lo possa egualmente fare quale forma di cortesia, ma sarebbe del tutto inutile perché non rientrando nelle categorie indicate i creditori non ammessi non potrebbero sollevare contestazioni e tanto meno si potrebbe ipotizzare un accordo.
          Zucchetti SG srl