Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

decreto di chiusra

  • Carla Ferriero

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    07/07/2022 12:38

    decreto di chiusra

    buongiorno pongo il seguente quesito:
    nell'ambito del decreto di chiusra del fallimento il Giudice ha disposto la cncellazione della società fallita dal registro imprese, una volta divenuto esecutivo il decreto di chiusura. Quando si considera esecutivo il decreto di chiusra emesso dal Tribuanele? Entro quando posso effettuare la cancelllazione della società dal registro imprese?
    Una volta notificato il decreto ai creditori entro quando questi ultimi possono proporre il reclamo? l'art. 26 LF parla di 10 giorni dall'avvenuta notifica.
    In attesa di un riscontropongo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/07/2022 19:52

      RE: decreto di chiusra

      Il comma quarto dell'art. 119 l. fall. dispone che "Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato" e il comma terzo dello stesso articolo precede che "Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art. 26".
      A sua volta il terzo comma dell'art. 26 stabilisce che "il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine (sempre di dieci giorni) decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento". Nel caso del decreto di chiusura la pubblicità, come stabilisce il primo comma dell'art. 119 è quella prescritta dall'art. 17 (la stessa della sentenza dichiarativa di fallimento) per il quale il decreto va annotato, a cura del cancelliere, presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.
      Già questa forma di pubblicità segna l'inizio del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo, se poi lei provvede a comunicare a tutti i creditori il provvedimento di chiusura allegandolo alla comunicazione, il termine decorre dalla ricezione di tale comunicazione (che a norma dell'art. 26 equivale a notificazione), indipendentemente dalla pubblicità effettuata. Il termine lungo dei 90 giorni è utilizzabile in caso di omessa pubblicità o comunicazione integrale del provvedimento.
      E' sufficiente pertanto che lei attenda per la richiesta di cancellazione 10 dalla avvenuta annotazione del decreto di chiusura nel registro delle imprese o dalla trasmissione ai creditori del provvedimento.
      Zucchetti SG srl
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