Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

riparto parziale prededuzioni e ricavato da masse mobiliari e immobiliari con ipoteca

  • Carla Gigli

    Arezzo
    03/03/2023 13:22

    riparto parziale prededuzioni e ricavato da masse mobiliari e immobiliari con ipoteca

    Buongiorno
    vorrei un confronto sul corretto comportamento in relazione a ipotesi di pagamento fuori riparto di compensi nel fallimento e riparto parziale ai creditori prededucibili in presenza di ipotecari e ricavi derivanti da parziali realizzi. La situazione è:
    - vendita immobili con ipoteca della società euro 40.000
    - vendita immobili con ipoteca del socio fallito euro 55.000
    - affitti su immobili (con ipoteca) del socio euro 45.000
    - cassa recuperata a inizio fallimento euro 10.000
    Esistono altri immobili della società e dei soci (diversi lotti) inventariati non ancora venduti sui quali è già liquidato il compenso in acconto al perito.
    I compensi in corso di fallimento già liquidati dal G.D. e da pagare fuori riparto sono circa 40.000:
    - al curatore € 15.000 (corrispondente al 50% circa del maturato)
    - al perito € 20.000 ( € 5.000 definitive sul venduto, 15.000 parziali su immobili periziati non vendtuti)
    - all'avvocato nominato per assistenza su beni in eredità b.i. 5.000
    Ma sempre tra le prededuzioni esistono creditori ammessi allo Stato Passivo che hanno avuto ruoli nel precedente concordato preventivo e in particolare:
    - Commissario Giudiziale, Liquidatore, Perito,- Professionista per assistenza domanda di Corcordato, avvocato per assistenza all'omologazione per un totale di 120.000
    I beni immobili venduti sono gravati da ipoteca e ovviamente il realizzo è inferiore al credito ipotecario.
    Vorrei pagare i compensi nel fallimento e predisporre riparto parziale (disponibilità totali euro 140.000) prevedendo una congrua riserva (di circa il 40/50%) trattandosi di situazioni complesse e spese imprevedibili; non avendo ancora venduto tutti i beni immobili, nell'eventuale riparto attuale, mi troverei a pagare compensi che incideranno anche negli eventuali futuri realizzi (come il perito)
    Il Curatore, il perito, l'avvocato del fallimento sono spese prededucibili (di giustizia) ma vorrei sapere se sono allo stesso livello dei creditori dello stato passivo in prededuzione e quindi il Commissario, il Liquidatore, e il Perito (nominati nel Conc Prev) che ritengo siano sempre spese di giustizia.
    Per quanto riguarda il professionista e l'avvocato nel CP , sempre in prededuzione nell'ammissione allo SP del fallimento, riterrei che la collegata gradazione sia quella ex art 2751 bis n. 2 in caso di incapienza per la prededuzione.
    Quindi abbiamo disponibilità 140.000, compensi nel fallimento 40.000, prededuzioni nello Stato Passivo 120.000.......
    Non essendoci totale disponibilità, se ritenessi ripartire il 50% lo dovrei fare sia per i compensi del fallimento che per le prededuzioni dello Stato Passivo ?
    Inoltre il creditore ipotecario cosa subisce di questi creditori? Il ricavato dal realizzo di immobili con ipoteca deve soddisfare prima l'ipotecario o alcune delle predette spese prededucibili?
    Quale rischio si può prospettare in una situazione di questo tipo?
    Grazie dell'attenzione. Sono davvero utili le vostre opinioni.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/03/2023 19:58

      RE: riparto parziale prededuzioni e ricavato da masse mobiliari e immobiliari con ipoteca


      Le spese per il Curatore, il perito e l'avvocato del fallimento sono spese prededucibili così come lo sono quelle per il Commissario, il Liquidatore e il Perito nominati nel concordato preventivo, in quanto la prededuzione attribuisce il diritto ad essere soddisfatti prima dei creditori prelatizi, (con l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 111-bis l. fall.) indipendentemente dal fatto se tali crediti possono essere pagati direttamente o, a causa di contestazioni o di provenienza da altra procedura, siano ammessi al passivo; dal momento che lei fa un riparto per pagare le prededuzioni (e non paga i crediti via via che scadono) la differenza tra prededuzioni ammesse al passivo e prededuzioni riconosciute de plano senza ammissione, viene superata.
      Tanto chiarito, va anche detto che tutte le voci da lei indicate consistono in spese varie, per cui è estraneo alla fattispecie il secondo comma dell'art. 111-bis e trova applicazione il terzo comma dell'art. 111-ter, previa graduazione delle varie voci nell'ambito delle prededuzioni dal omento che l'attivo è insufficiente par pagarle tutte (ult. comma art. 111bis l. fall.)
      Facendo la graduazione, a nostro parere, la spesa per il curatore, come quelle per il commissario e il liquidatore del conc. prev., sono da considerare pariteticamente al primo posto in quanto spese di giustizia trattandosi del compenso degli organi delle procedure. Il compenso del legale del fallimento gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. e riteniamo che anche il perito segue la stessa sorte in quanto è un professionista incaricato dal curatore per svolgere una attività professionale.
      Fa bene a non distribuire l'intero attivo disponibile e comunque, a parte l'accantonamento, la distribuzione ha comunque un valore provvisorio non nel senso che possa essere chiesto indietro quanto corrisposto perché lo vieta l'art. 114 l. fall., ma nel senso che per le spese generali- che vanno distribuite proporzionalmente sull'intero attivo mobiliare e immobiliare- il conteggio va aggiornato via via che si recuperano altre liquidità, per cui la distribuzione interna delle prededuzioni sui vari beni può via via modificarsi.
      Zucchetti Sg srl
      • Carla Gigli

        Arezzo
        06/03/2023 19:54

        RE: RE: riparto parziale prededuzioni e ricavato da masse mobiliari e immobiliari con ipoteca

        Buonasera,
        la risposta pervenuta è già di aiuto, ma vorrei avere conferma di quanto ho compreso, aggiungendo al quesito una maggiore precisazione su due fattispecie:
        1) il Perito nominato dal Curatore ha completato la perizia su 20 lotti. Allo stato attuale , e quindi al momento dell'ipotesi di riparto solamente 2 lotti (gravati da ipoteca) sono stati aggiudicati e venduti, e su altri 6 lotti sono stati incassati gli affitti (immobili sempre con ipoteca)
        Nel riparto, per effetto delle spese specifiche e di quelle comuni, il Curatore dovrebbe procedere a pagare - fuori riparto - la proforma del Perito (già liquidata dal GD) solo per il compenso sugli immobili venduti e non so se anche sugli immobili ove sono riscossi gli affitti.
        Di seguito dovrebbe partecipare al riparto il creditore ipotecario. Quindi il perito, per gli immobili ancora invenduti, nonostante sia nominato durante la procedura fallimentare, dovrebbe attendere la riscosisone del suo compenso fino alla vendita degli immobili specifici della sua perizia?
        E mi chiedo: se non si vendesse altro ?
        2) il professionista ammesso in prededuzione per il compenso sorto nel concordato preventivo (con correlato grado di privilegio ex art 2751 bis n. 2) non dovrebbe partecipare al riparto dal realizzo proceviente da immobile ipotecato poichè viene successivamente nell'ordine di gradazione.
        Quindi non tutte le prededuzioni sono da anteporre al creditore ipotecario: nè le spese della procedura né i creditori in prededuzione (da concordato preventivo ) ora nello Stato Passivo.
        Però mi chiedo: non dovessero esserci altre vendite ? l'ipotecario viene pagato ed il perito che è stato chiamato durante il fallimento ?
        Anche lasciando una congrua riserva questa soddisfacerebbe prima il creditore ipotecario, quindi rimarrebbero fuori il perito del fallimento, e gli altri professionisti del concordato ad eccezione di quelli nominati dal Tribunale ?
        Grazie ancora del confronto o della conferma.


        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/03/2023 19:31

          RE: RE: RE: riparto parziale prededuzioni e ricavato da masse mobiliari e immobiliari con ipoteca

          Fondamentale nella soluzione del o dei problemi prospettati e la dysyinzione tra spese specifiche e spese generali in quanto le prime afferiscono a singoli beni e possono essere soddisfatte con il ricavo del bene (o dei beni) cui si riferiscono, nel mentre al pagamento delle spese generali contribuiscono proporzionalmente tutti i beni. Equale distinzione va fatta dal lato passivo quanto alle prelazioni in quanto i crediti assistiti da privilegio generale vanno soddisfatti con il ricavato di tutti i beni mobili, nel mentre i crediti assistiti da privilegio speciale pegno o ipoteca vanno soddisfatti soltanto con il ricavato dei beni gravati, detratte, appunto le spese specifiche ad essi riferiti e una quota delle spese generali (artt. 111-ter e quater l. fall.).
          Pertanto, se non può calcolare le spese relative ad un bene non ancora venduto, non può neanche pagare il creditore ipotecario su quel bene, essendo l'ipoteca una forma di garanzia specifica. Certo l'art. 54 l.fall. consente una ripartizione in favore dei creditori prelatizi prima della liquidazione dei beni vincolati alla loro garanzia, ma trattasi di una distribuzione di carattere provvisorio in quanto, come chiarisce il secondo comma dell'art. 54, in questi casi, "se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari"; tuttavia, se si procede a tale anticipata distribuzione- che si ripete non pregiudica le risultanze finali- bisogna prendere le dovute cautele con gli accantonamenti in modo da evitare successive richieste di restitutorie.
          Sulla base di queste considerazioni, la spesa del perito che ha fatto la stima di venti lotti va divisa in venti parti (in base al valore di ciascuna o altro criterio) e ciascuna parte costituisce spesa specifica del lotto di riferimento, per cui dice bene che intanto può pagare il perito per la parte relativa ai due lotti venduti. Per la parte restante del compenso è opportuno attendere le varie vendite, ma nel frattempo non soddisferà neanche gli ipotecari sui lotti non venduti, per cui il rischio da lei prospettato viene evitato. Rimane il rischio che il bene oggetto della stima rimanga invenduto, e la parte di spesa specifica relativa a quel bene non può essere soddisfatta, ma questo rischio è ineliminabile ed ovviamente resterà impagato anche il creditore ipotecario su quel bene.
          Come abbiamo già detto nella risposta precedente, il perito può essere considerato alla stregua del legale nel senso che entrambi godono del privilegio di cui all'aert. 2751bis n. 2 c.c., ma sono sempre creditori prededucibili e il privilegio assume rilievo nel momento in cui l'attivo è insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni. La differenza tra le due posizione è che quella del perito è una spesa specifica ai singoli lorri, con la conseguenza voista, nel mentre quella del legale è una spesa di carattere generale, ma entrambe precedono l'ipoteca, nel senso che vanno detratte- la prima dai singoli beni e la seconda proporzionalmente da tutti- per determinare il netto distribuibile all'ipotecario. Ovviamente il rischio per il legale di essere soddisfatto è minore di quello del perito trattandosi di spesa generale che va distribuita proporzionalmente su tutti i beni.
          Zucchetti SG srl