Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CREDITO IVA POST CHIUSURA PROCEDURA VECCHIO RITO

  • Alessandro Caldana

    Vicenza
    06/06/2018 09:00

    CREDITO IVA POST CHIUSURA PROCEDURA VECCHIO RITO

    Buongiorno,
    abbiamo richiesto il rimborso del credito iva di un fallimento vecchio rito ad oggi chiuso (trattasi del credito iva scaturito dalle fatture emesse dai professionisti a seguito del riparto finale). L'agenzia entrate tra la documentazione da produrre per la conferma del credito richiede altresì il "Decreto di assegnazione del credito Iva non rimborsato (ex art. 117 c. 4 del R.D. 267/1942) ovvero provvedimento autorizzatorio equipollente".
    Vi chiedo quale sia la procedura da seguire in questo caso trattandosi di un fallimento con vecchio rito.
    Vi ringrazio.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/06/2018 19:04

      RE: CREDITO IVA POST CHIUSURA PROCEDURA VECCHIO RITO

      Preliminarmente sottolineiamo che abbiamo ipotizzato che, come abitualmente avviene, prima della chiusura della procedura sia stato ceduto il credito futuro derivante dalla presentazione dell'ultima dichiarazione IVA da parte del Curatore; se così non è, chiediamo di precisarci cosa è avvenuto ed eventualmente modificheremo la risposta.

      La domanda dell'Agenzia ci pare sinceramente da un lato confusa, dall'altro non giustificata, ma la soluzione parrebbe così semplice da non rendere opportuno sollevare contestazioni.

      La confusione è costituita dal richiamo dell'art. 117, quarto comma, che si riferisce all'accantonamento delle somme dovute ai creditori irreperibili e loro successiva destinazione; più probabile ci pare che l'Ufficio si volesse riferire al terzo comma, che recita: "Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati".

      Se così è (e dovrebbe essere agevole verificarlo con l'Agenzia), dato che come detto sopra parrebbe che il credito in questione non sia stato assegnato a creditori ma ceduto ante chiusura a un soggetto terzo, riteniamo basterà produrre una dichiarazione che lo attesti.

      Non essendo necessaria una specifica autorizzazione del Giudice Delegato per NON effettuare l'assegnazione del credito ex art. 117, III comma, riteniamo sufficiente una dichiarazione del Curatore, nelle forme che si potranno concordare con l'Ufficio; meno agevole sarebbe chiedere un provvedimento al Giudice Delegato, dato che la procedura è chiusa.

      Qualora il percorso, sia interpretativo che operativo, qui sopra delineato non fosse ritenuto corretto dall'Agenzia, invitiamo a chiedere più nel dettaglio quali siano le motivazioni e il supporto giuridico della pretesa della stessa, e ben volentieri li potremo esaminare.