Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

  • Laura Gandolfo

    Imperia
    20/01/2020 14:00

    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Buon pomeriggio,
    devo predisporre la dichiarazione dei redditi relativa al maxi periodo della procedura.
    Non essendo disponibile alcun residuo attivo e corretto non indicare nulla nel quadro RF?
    Quali altri quadri sono da compilare al fine che la dichiarazione risulti completa?
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/02/2020 10:13

      RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      La dichiarazione deve essere presentata compilando solo i dati anagrafici dell'impresa, i dati del dichiarante (il Curatore) e il periodo a cui si riferisce.

      Se i moduli di controllo dovessero ritenere tale totale assenza di dati errore bloccante, potrà essere necessario inserire un euro nel Quadro RF per poter effettuare l'invio.
      • Mistral Andrea Corradi

        San Vito al Tagliamento (PN)
        05/06/2020 14:13

        RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Buongiorno,
        Chiedo cortesemente conferma che il modello IRAP non sia da presentare.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          15/06/2020 06:16

          RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          Per quanto riguarda l'IRAP l'art. 5 del D.P.R. 322/1998 stabilisce:

          - al terzo comma, per quanto riguarda la liquidazione ordinaria, che "Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta".

          - al quinto comma, specifico per i fallimenti, che "le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio".

          Quindi, per quanto riguarda l'IRAP, non si presenta la dichiarazione relativa al c.d. "maxi-periodo fallimentare", bensì le dichiarazioni annuali "ordinarie" se e solo se vi è stato esercizio provvisorio, per la durata di tale esercizio.
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        09/09/2020 17:01

        RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Buon giorno.
        In caso di fallimento relativo ad una ditta individuale chiuso a febbraio 2020 è corretto utilizzare il Modello Unico PF 2019 anno d'imposta 2018 oppure deve essere utilizzato il modello Unico 2020? Forse mi è sfuggito, ma non ho trovato uno specifico riferimento nelle istruzioni. Sebbene trattasi di persona fisica, ritengo inoltre corretto indicare il "maxi periodo" intercorso fra inizio e fine procedura nell'apposita sezione "Dati del Contribuente - Riservato liquidatore ovvero curatore fallimentare".
        Cordiali saluti.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          18/09/2020 21:19

          RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          Per quanto riguarda il modello da utilizzare, l'art. 1 del D.P.R. 322/1998 recita: "le dichiarazioni sono redatte ... su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio ... da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione".

          Di conseguenza, trattandosi di un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, in corso al 31/12/2019, va utilizzato il modello approvato nel 2020, quindi UNICO PF 2020.


          Per la compilazione del quadro riservato al Curatore fallimentare, vanno indicati il codice "6" e le date di inizio e fine del maxi-periodo.
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            19/09/2020 10:17

            RE: RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Molte grazie.
    • Alberto Piazzo

      SCHIO (VI)
      02/03/2021 11:46

      RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Buongiorno, in caso di esistenza di riparto finale come deve essere coompilata la dichiarazioen del maxi periodo?grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        10/03/2021 08:36

        RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Il discrimine non è se vi sia o meno il riparto finale, bensì se vi sia o meno un residuo attivo.

        In caso non vi sia (ovviamente la stragrande maggioranza dei casi) la dichiarazione va presentata, come scritto in uno degli interventi precedenti, compilando solo i dati anagrafici dell'impresa, i dati del dichiarante (il Curatore) e il periodo a cui si riferisce.

        Se i moduli di controllo dovessero ritenere tale totale assenza di dati errore bloccante, potrà essere necessario inserire un euro nel Quadro RF per poter effettuare l'invio.

        In caso invece vi sia un residuo attivo, la dichiarazione va compilata seguendo le indicazioni dell'art. 183, II comma, del T.U.I.R., in base al quale "Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale ...è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto ... all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti".

        In tal caso, qualora si tratti di fallimento di persone fisiche o società di persone, il terzo comma sempre dell'art. 183 detta le regole per "depurare" tale risultato dal ricavato della cessione dei beni propri dell'imprenditore ovvero dei soci illimitatamente responsabili.
        • Paolo Angelo Alloisio

          NOVI LIGURE (AL)
          01/07/2021 08:48

          RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          I casi di residuo attivo (generante reddito d'impresa) sono nella prassi assai pochi.
          Ma una dichiarazione relativa al maxi periodo fallimentare può chiudersi in perdita fiscale? Si trovano pochi contributi di dottrina al riguardo.
          A mio avviso si, e tale perdita (fiscale) dovrebbe essere pari al risultato del Conto Economico ( a costi fiscalmente riconosciuti) del maxi periodo fallimentare che è poi uguale alla differenza tra il patrimonio netto negativo alla fine della procedura (più basso, nel senso di ancora più negativo) ed il patrimonio netto negativo all'inizio della procedura (più alto).
          Proprio per determinare tali risultanze ho continuato a tenere durante il fallimento (oltre al giornale fallimentare) anche la contabilità in partita doppia (contabilità ordinaria), anche se (credo) non più obbligato.
          In buona sostanza, quando non c'è residuo attivo non c'è reddito; ma quando non c'è reddito, il fallimento si chiude con un risultato fiscale di zero, o si può chiudere (come credo) in perdita fiscale? E come si calcola questa perdita fiscale? Segnalo che la cosa non particolarmente rilevante per le società di capitali (che si estinguono dopo la chiusura del fallimento) può avere una certa importanza per le società di persone i cui soci (ai quali è attribuito per trasparenza ex art. 5 TUIR il risultato fiscale del maxi periodo fallimentare) sopravvivono all'estinzione della società.

          Cordiali saluti

          Paolo Angelo Alloisio
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            04/07/2021 16:16

            RE: RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            La tesi esposta ci pare in aperto e insanabile contrasto con quanto stabilito dall'art. 183, dato che non rispetta né il valore iniziale né il valore finale da raffrontare.

            Per quanto riguarda il valore finale, la norma non richiede di considerare il patrimonio netto finale bensì il residuo attivo. Che in quanto tale non potrà mai essere un valore negativo.

            Per quanto riguarda il valore iniziale, la norma richiede che se il patrimonio netto sia inferiore a zero (come si verifica nella stragrande maggioranza dei casi) esso sia considerato nullo.

            Di conseguenza:

            - considerare come valore iniziale l'effettivo valore (di norma negativo) del patrimonio netto viola l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 183

            - considerare pari a zero il patrimonio netto iniziale e raffrontarlo con il patrimonio netto finale significherebbe che tutte le dichiarazioni dei fallimenti senza residuo attivo chiuderebbero in rilevante perdita, anche se il "conto economico" dello stesso, in conseguenza magari di azioni revocatorie o risarcitorie, ben potrebbe essere positivo.


            Infine, non deve trarre in inganno l'inciso "se questo si chiude in perdita" contenuto nel terzo comma dell'art. 183, perché il reddito a cui esso si riferisce è quello "depurato" delle componenti relative al patrimonio personale dei soci.

            In caso di società con soci illimitatamente responsabili il Curatore dovrà infatti:

            a) raffrontare il residuo attivo con il patrimonio netto iniziale (posto uguale a zero se negativo); operazione dalla quale come detto non potrà emergere un valore negativo

            b) sommare a tale valore l'importo "dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore"

            c) detrarre da esso "i corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento".

            In forza di quanto al punto "c", il reddito da esporre nella dichiarazione della società, che confluirà pro quota nelle dichiarazioni dei soci, potrà effettivamente essere negativo.
            • Paolo Angelo Alloisio

              NOVI LIGURE (AL)
              06/07/2021 12:44

              RE: RE: RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

              Non voglio essere frainteso; ritengo che l'ultimo intervento sia ineccepibile.
              Più che altro mi interessa sapere (e sollecito una risposta di Zucchetti SG al riguardo) perchè l'art. 183 LF considera "reddito" la differenza tra residuo attivo (quando presente) ed il patrimonio netto all'inizio del fallimento.
              In genere il "reddito" delle imprese è un eccedenza di ricavi sui costi (anche per un'impresa in liquidazione volontaria).
              Perchè l'art. 183 qualifica come reddito la differenza sopra indicata? Il capire la ratio di una norma (oltre che conoscerla) mi aiuta a ridurre gli errori.
              La mia mente (in quanto commercialista) è probabilmente influenzata in negativo dall'usuale definizione del reddito imprenditoriale come "ricavi meno costi", ma mi piacerebbe conoscere la logica che sta alla base della definizione del reddito fallimentare (un po' "astrusa" per me).
              Grazie
              Cordiali saluti
              Paolo Angelo Alloisio
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                12/07/2021 08:59

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI

                Non essendo riusciti a reperire i lavori preparatori del T.U.I.R., nei quali avremmo forse trovato indicazioni utili, non siamo in grado di dare una risposta certa, ci limitiamo quindi a formulare una ipotesi.

                Riteniamo che la norma risponda a una logica di semplificazione, dato che la precedente disposizione dell'art. 73 del D.P.R. 597/73 (richiamato per le società di capitali dall'art. 10 del D.P.R. 598/73) prevedeva che anche il reddito del maxi-periodo fallimentare venisse determinato "secondo le disposizioni di questo Titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal Curatore".

                Si trattava di un adempimento non poco oneroso a carico di quest'ultimo, da cui ben raramente derivava materia imponibile; è probabilmente sulla base di tale considerazione che le regole sono state cambiate.

                Ma, ripetiamo, si tratta di una nostra ipotesi.