Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura procedura con creditore pignoratizio

  • Gabriele Tortorelli

    arezzo
    05/11/2019 12:23

    Chiusura procedura con creditore pignoratizio

    Salve,
    una banca è insinuata e ammessa al passivo quale creditore pignoratizio su alcuni titoli in custodia presso la stessa.
    Ad oggi l'istituto di credito non ha presentato alcuna domanda ex art 53 co. 2 LF.
    Poiché la suddetta norma al comma 1 prevede che i crediti garantiti da pegno "possono" essere realizzati "anche" durante il fallimento, al fine di poter elaborare il progetto di distribuzione e chiudere la procedura, secondo Vs parere, il curatore dovrà invitare la banca a vendere i titoli e, se questa non vi provvede, procedere ai sensi del comma 3, oppure è possibile "estromettere" il creditore dalla ripartizione dell'attivo insufficiente a coprire tutti i creditori privilegiati?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/11/2019 18:09

      RE: Chiusura procedura con creditore pignoratizio

      Il riparto in favore dei creditori concorsuali può riguardare soltanto i creditori ammessi al passivo, per cui nulla, al momento, impedirebbe al curatore di effettuare un riparto delle liquidità disponibili tra i creditori ammessi, e, quindi con esclusione della banca in questione in quanto non insinuata.
      Rimane ovviamente il problema del pegno e dei beni oggetto del pegno, riguardo ai quali il creditori, per esercitare il potere di vendita diretta previsto dal primo coma dell'art. 53 l. fall., da esercitarsi con le modalità di cui al secondo comma, devono necessariamente, quale condizione imprescindibile, insinuarsi ed essere ammesso al passivo. Pertanto, in mancanza di insinuazione del creditore pignoratizio, questo non può esercitare il diritto di autosoddisfazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 53, nel mentre il curatore può servirsi delle due possibilità previste dal terzo comma di detto articolo; ossia o chiedere di procedere lui alla liquidazione dei titoli o riscattare i beni oggetto del pegno pagando il creditore. In entrambi i casi la banca è tenuta a restituire i titoli alla curatela, ma, nel primo caso, la vendita viene effettuata dal curatore in sede fallimentare e la banca pignoratizia, se nel frattempo è stata ammessa al passivo, partecipa ai riparti quale creditore pignoratizio, nel mentre, se continua a rimanere assente, il curatore distribuisce l'attivo tra i creditori ammessi. Mel secondo caso il c.d. riscatto dovrebbe definitivamente chiudere il rapporto con la banca, per cui è da valutare con la massima attenzione quando ricorrere a questa forma di pagamento anticipato extra riparto del creditore.
      Zucchetti SG srl
      • Gabriele Tortorelli

        arezzo
        05/11/2019 18:33

        RE: RE: Chiusura procedura con creditore pignoratizio

        Provo a riformulare la domanda.
        Premesso che il creditore pignoratizio è già insinuato e ammesso allo S.P. per importo superiore al valore degli strumenti detenuti in pegno, la questione è se la banca è obbligata o meno a procedere ai sensi dell'art. 53 LF in considerazione del tenore letterale della norma.
        Grazie mille.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/11/2019 09:38

          RE: RE: RE: Chiusura procedura con creditore pignoratizio

          Il tenore letterale della norma è nel senso della facoltatività dell'autotutela in quanto il primo comma dell'art. 53 prevede che i crediti garantiti da pegno "possono essere realizzati anche durante il fallimento", tant'è che è prevista poi nel terzo comma la possibilità per il curatore di vendere lui il bene oggetto del pegno o riscattarlo. questa regolamentazione nasce dal fatto che il bene da liquidare è nel possesso o detenzione del creditore (infatti le fattispecie accumunate nella norma al pegno, quelle di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c., presuppongono l'esercizio del diritto di ritenzione) per cui, invece di attribuire l'esclusività della vendita al curatore, come per gli altri beni acquisiti all'attivo fallimentare, la legge consente ai creditori pignoratizi o privilegiati ex artt. 12756 e 2761 c.c. di procedere alla vendita diretta del bene per autosoddisfarsi in via provvisoria, come il creditore fondiario. Si tratta tuttavia di una facoltà, per cui se di essa il creditore non si giova, il curatore può chiedere al giudice, a norma del terzo comma, di vendere lui il bene, che il creditore dovrà consegnare, o eventualmente di riscattarlo.
          Zucchetti Sg srl