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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
chiusura anticipata con oendenza di giudizi
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Fabrizio Marano
salerno15/06/2023 16:22chiusura anticipata con oendenza di giudizi
Salve,
sono curatore di una srl con inesistenza di attivo e due giudizi pendenti: revocatoria di pagamenti ex art. 67 LF e a azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.
Ciò premesso, è posisibile procedere alla chiusura anticipata con pendenza dei giudizi indicati?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2023 18:36RE: chiusura anticipata con oendenza di giudizi
Ci sono due ostacoli alla chiusura anticipata del fallimento nel caso da lei prospettato.
Invero, le regole introdotte nel secondo comma dell'art. 118, per espressa previsione, operano solo per i casi di chiusura di cui al n. 3 del primo comma, ovvero per intervenuta ripartizione dell'attivo e, dunque, quando i beni del fallito sono stati tutti venduti e si è proceduto alla ripartizione finale, anche se i creditori non vengono soddisfatti integralmente. Nel caso lei dice che l'attivo è insussistente per cui il fallimento verrebbe chiuso ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 118 e non ai sensi dell n. 3, che se applicato, realizzerebbe la anomala e contraddittoria ipotesi di fallimento chiuso per compiuta ripartizione, in uno scenario in cui non vi è stato riparto alcuno in mancanza di attivo, che sarebbe costituito solo dalla speranza di riparto in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti, con difficoltà anche a stabilire il compenso del curator, che dovrebbe essere calcolato nel minimo di legge e posto a carico dell'Erario, salvo poi ad avere un attivo in caso di vittori nelle cause in corso.
Altro ostacolo è costituito dal fatto che oggetto della causa pendente sia una revocatoria, dato che la nuova normativa, nel disporre che la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi, precisa che rispetto a questi "il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43". E' quest'ultimo richiamo che crea forti limitazioni alla espansività della norma, dato che tale ultima disposizione attribuisce, come è noto, al curatore la legittimazione attiva e passiva "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento", per cui la chiusura anticipata potrebbe intervenire solo in pendenza di giudizi proseguiti o iniziati ex novo per la tutela di diritti già presenti nel patrimonio del debitore prima del fallimento e non anche per l'esercizio delle azioni di massa; anche perché, il secondo comma dell'art. 120 l. fall. dispone che "Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite".
Pertanto, seguendo il dettato normativo la chiusura anticipata non dovrebbe essere ammessa ove il curatore faccia valere le ragioni del fallimento (come nella revocatoria fallimentare) in quanto la posizione legittimante il curatore è determinata dall'ufficio stesso di cui è investito dato che esercita poteri-doveri che gli derivano direttamente da quell'ufficio pubblico autonomamente, senza alcun elemento di connessione con le posizioni di altri soggetti entrati nel rapporto processuale fallimentare.
Si è cercato di superare questo ostacolo parlando di erroneo o mancato coordinamento del richiamo all'art. 43 e il secondo comma dell'art. 120, ma, per la verità, più che argomenti giuridici, a sostegno dell'ultrattività della legittimazione del curatore anche per le azioni a tutela dei diritti che derivano dal fallimento si adduce che queste sono le azioni più comuni, per cui se la chiusura anticipata non si applicasse anche a tali ipotesi, la norma avrebbe una rilevanza ben ridotta; argomento valido sotto il profilo pratico, anche se comunque l'applicabilità della norma sarebbe limitata alle revocatorie di pagamenti o comunque di atti che determinano, in caso di vittoria, una apporto di liquidità e non di beni materiali, non essendo prevista nella fase dopo la chiusura una attività liquidatoria.
A nostro avviso, se su questo secondo ostacolo qualche motivo per superarlo, seppur nel limite indicato e con qualche sforzo si può trovare, l'ipotesi della controversia pendente come unico cespite attivo del fallimento non appare compatibile con una chiusura anticipata della procedura.
Zucchetti SG srl3.-
Fabrizio Marano
salerno16/06/2023 15:39RE: RE: chiusura anticipata con oendenza di giudizi
Grazie per la celere risposta,
mi chiedevo inoltre se poteva essere ulteriore motivo ostativo alla chiusura anticipata del fallimento l'eventuale domanda di ammissione al passivo per qelle somme restituite per effetto dell'eserictata revocatoria ex art. 67 L.F.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/06/2023 18:55RE: RE: RE: chiusura anticipata con oendenza di giudizi
Questo da lei indicato è un ulteriore argomento che viene portato contro l'estensione della chiusura anticipata in caso di revocatoria pendente.
Mentre, infatti in una causa di recupero crediti l'attività giudiziaria si esaurisce con la vittoria o la soccombenza della curatela, con la relativa distribuzione delle liquidità ricavate e pagamento delle spese di causa, nel caso dell'azione revocatoria del pagamento il convento in giudizio, ove soccombente ha diritto, a norma del secondo comma dell'art. 70, di partecipare al passivo per il credito risultante dalla avvenuta restituzione di quanto aveva ricevuto, e, posto che è pacifico che tale partecipazione richiede apposita domanda di insinuazione da vagliare secondo le ordinarie regole dell'accertamento del passivo, non si vede come questo creditore, una volta chiuso il fallimento, possa partecipare al concorso fallimentare o come possa, in altro modo, ricuperare il suo credito, dato che non è ipotizzabile una azione diretta del terzo revocato nei confronti dei creditori soddisfatti, in tutto o in parte, nel fallimento.
Come abbiamo detto nella precedente risposta, la chiusura anticipata in pendenza di revocatoria non trova argomenti giuridici a sostegno, ma solo di natura prettamente pratica in considerazione della diffusione della fattispecie. E poiché la norma è sorta per accelerare le chiusure dei fallimenti ed evitare condanne per i tempi troppo lunghi della giustizia, questa finalità sarebbe in gran parte elusa ove si escludessero le ipotesi più fiffuse di cause pendenti che ostacolano la chiusura definitiva,
Zucchetti SG srl
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