Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

liquidazione compenso di curatore

  • Raniero Mazzucato

    Albignasego (PD)
    25/01/2023 16:04

    liquidazione compenso di curatore

    Vorrei un Vs autorevole parere.
    Il Tribunale in composizione collegiale, ha liquidato il compenso di curatore con la seguente formula:

    "liquida il compenso complessivamente dovuto al curatore dott. ......., compreso quanto già ricevuto a titolo di acconto, in € ............. quanto ad onorari, in € quanto a spese già sostenute e documentate ed in € ........... quanto a spese necessarie per la chiusura del fallimento , oltre al contributo previdenziale ed all'iva sugli importi imponibili."

    Rilevo che Il compenso liquidato non è stato incrementato del 5% per spese forfettarie.

    Il Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 all'art 4 prevede che:
    al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo.

    Mi chiedo se devo tener conto anche del 5% previsto dal DM nel calcolo del compenso anche se non liquidato nel provvedimento, oppure se non devo considerarlo tenuto conto che non è stato liquidato.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/01/2023 20:08

      RE: liquidazione compenso di curatore

      L'art. 4, co. 2, del d.m. n. 30 del 2012 prevede che "al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi…", ma quando la norma diche che al curatore spetta tale compenso forfettario non gli attribuisce tale diritto automaticamente, ma indica solo quali sono i diritti del curatore che il tribunale deve tenere presente all'atto della liquidazione. Nel caso dalla decisione riportata si desume che il tribunale ha liquidato le spese sostenute e documentate e sostenende, ma non il rimborso forfettario del 5%, per cui lei ha due alternative: o impugna avanti alla corte d'appello il provvedimento del tribunale ai sensi dell'art. 26 l. fall. se ancora in termini, oppure accetta la liquidazione fatta. Valuti se l'importo in contestazione giustifica una impugnazione.
      Zucchetti SG srl