Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Concordato fallimentare - Ruolo della finanza esterna

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    20/02/2026 09:07

    Concordato fallimentare - Ruolo della finanza esterna

    Buongiorno, nel contesto di una procedura fallimentare aperta sotto il vigore della Legge Fallimentare previgente, è stata presentata una proposta di concordato fallimentare ai sensi degli artt. 124 ss. L.F. da parte di un terzo in qualità di assuntore.
    La proposta prevede che l'assuntore versi una somma complessiva a fronte dell'acquisizione di tutte le residue attività fallimentari ancora da liquidare. Una parte di tale somma è stata qualificata come "finanza esterna" e destinata esclusivamente alla soddisfazione dei creditori chirografari, con l'obiettivo di garantire loro un soddisfacimento seppur minimo.
    Non è stata, tuttavia, predisposta una stima ai sensi dell'art. 124, co. 3, L.F., scelta avallata dal Tribunale, in quanto non vi sono beni immobili o mobili da vendere, ma soltanto crediti residui da incassare, essendo già concluse le altre attività liquidatorie. Di fatto, quindi, la valutazione del presumibile realizzo in caso di prosecuzione della procedura è stata rimessa alle verifiche del curatore.
    All'esito di tali verifiche, emerge che, in ipotesi di prosecuzione del fallimento, taluni creditori privilegiati otterrebbero un soddisfacimento superiore rispetto a quello loro riconosciuto nella proposta concordataria, considerando solo la parte dell'apporto dell'assuntore diversa da quella qualificata come finanza esterna.
    Ciò premesso, le questioni che sottopongo alla Vostra attenzione sono le seguenti:
    1) innanzitutto, stante l'unicità della provenienza, l'assuntore è libero di qualificare come vuole le somme che apporta, individuando autonomamente l'importo che intende devolvere ai (soli) creditori chirografari prescindendo dal valore di liquidazione ex art. 124/3?;
    2) ove alla prima questione si debba dare risposta negativa, è allora necessario richiedere una modifica della proposta all'assuntore volta alla individuazione della finanza esterna (da destinarsi unicamente ai chirografari) nei limiti della quota eccedente il livello di soddisfacimento che i creditori (privilegiati) conseguirebbero in caso di prosecuzione della procedura fallimentare, e solo per l'eventuale residuo ai chirografari oppure può il curatore, stante nel caso di specie l'assenza del perito ex art. 124/3 LF, operare quella rettifica in sede di formulazione del proprio parere ex art. 125/3 LF?.
    Vi sarei grato, se ve ne fossero, anche di eventuali riferimenti giurisprudenziali al riguardo.
    Ringraziando fin d'ora, porgo cordiali saluti.