Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    17/09/2020 10:42

    Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

    Salve,
    previa esegesi dell'art. 118 l.f., in ossequio del quale la pendenza di giudizi non è causa ostativa per la chiusura della procedura fallimentare, e delle molteplici "domande" e "risposte" rinvenute nel Forum, dovendo, per la prima volta, procedere con la chiusura di una procedura fallimentare (s.r.l.) in pendenza di giudizi, vorrei adottare tutte le cautele del caso.
    Ciò posto, nell'immediato contenuto che segue, evidenzio, seppur in maniera stringata, lo stato della procedura e gli adempimenti che mi accingo a porre in essere:
    - pendenza di due giudizi: 1) azione di revocatoria ordinaria instaurata dalla Curatela giusta alienazione di una consistenza immobiliare; 2) giudizio di opposizione a d.i. emesso dal G.D. ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 l.f. nei confronti del socio che non aveva integralmente versato la quota di capitale sociale sottoscritta;
    - ultimate le attività tese alla liquidazione dei beni della procedura e adempiute le spese di giustizia;
    - presentato il conto della gestione ex art. 116 l.f. per la relativa approvazione;
    - presentata istanza per la liquidazione dell'onorario del Curatore e ottenuto il relativo Decreto da parte Tribunale;
    - predisposto, approvato ed eseguito, previo accantonamento di tutte le spese ipotizzabili dai giudizi pendenti, il piano di riparto;
    - presentata l'istanza di chiusura della procedura evidenziando la pendenza di giudizi e chiedendo al Tribunale di ordinare la cancellazione della società dal R.I. e la cessazione della P.IVA;
    - presentazione della dichiarazione relativa al "maxi periodo".
    Le residue somme accantonate, giacenti sul conto corrente della procedura, unitamente ad ulteriori eventuali somme incassate all'esito dei giudizi, formeranno oggetto di un piano di riparto "supplementare", ovvero saranno destinate al pagamento delle spese (legale della Curatela, eventuale condanna in caso di soccombenza) promananti dai giudizi pendenti.
    La perplessità che mi assale, soprattutto in considerazione di un attivo realizzato di modesta entità (circa 30.000,00 Euro), attiene al profilo della quantificazione delle spese da accantonare. Ed invero, i giudizi pendono ancora in primo grado e, verosimilmente (soprattutto quello oggetto di revocatoria), potrebbero giungere fino ai Giudici di ultima istanza creando non poche difficoltà in ordine al prefato profilo. Il quesito che mi (e Vi) pongo è il seguente: "Cosa accadrebbe se il Curatore avesse accantonato una somma inferiore rispetto a quella che, all'esito definitivo dei giudizi pendenti, avrebbe dovuto verificandosi, invero, la fattispecie di non avere attivo a disposizione per il relativo adempimento?
    Ciò posto, riservandomi, in caso di eventuali perplessità, di meglio esplicitare alcuni aspetti, resto in attesa di un Vostro confronto in ordine all'esplicitazione di ogni aspetto da valutare in ragione della fattispecie evidenziata.

    Cordialmente
    Dott. Giuseppe Franco

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2020 19:43

      RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

      Nell'ipotesi da lei prospettata di insufficienza dell'accantonamento a soddisfare le passività residue, i creditori aventi diritto saranno pagati nei limiti delle disponibilità accantonate be comunque pervenute, senza la possibilità di intaccare quanto distribuito con i riparti fallimentari stante la disposizione di cui all'art. 114 l. fall. sulla stabilità dei riparti.
      Può comunque in casi del genere sorgere una responsabilità del curatore, ma per affermarla sarebbe necessario dimostrare che non ha agito con la dovuta diligenza, effettuando accantonamento inadeguati secondo una valutazione rapportabile al comportamento che avrebbe dovuto tenere un professionista medio nelle sue condizioni. E' impossibile, pertanto dire se, nel suo caso, si potrà ravvisare una tale responsabilità perchè conosciamo solo l'importo dell'attivo disponibile, ma la responsabilità dipende dall'insieme di circostanze concrete in cui il curatore si è mosso. E' chiaro, infatti, che incide molto il valore delle cause pendenti (in particolare quella revocatoria) giacchè la liquidazione delle spese giudiziale si basa sul valore; incide sull'importo da accantonare la situazione in cui versano le cause circa le probabilità di vittoria, che quanto più alte sono tanto più giustificano un accantonamento ridotto; eventuali precedenti, il grado in cui si trovano le cause, la posizione assunta dai convenuti, le possibilità di trovare un accordo transattivo, e così via.
      Se alla luce di queste e altre considerazioni si potrà dire che il curatore, accantonando la somma che ha accantonato, ha agito con diligenza che la fattispecie richiedeva, e, quindi, non avrà ripercussioni. Tuttavia noi invitiamo sempre alla prudenza onde evitare anche il rischio che possano presentarsi situazioni di pericolo.
      Tanto anche perché la chiusura anticipata nel caso rappresentato potrebbe non essere giustificata quanto alla revocatoria dal momento che il secondo comma dell'art. 118 parla di "pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43", ove il riferimento a tale norma, che tratta delle controversie in cui il curatpore assume la capacità processuale del fallito esercitando i diritti a lui facenti capo, sembra escludere la possibilità della chiusura anticipata in pendenza di controversia in cui il curatore esercita poteri che gli derivano dalla carica che occupa e che il fallito non avrebbe potuto far valere, come appunto l'azione revocatoria fallimentare. Sappiamo bene che questa non è una tesi da tutti condivisa, ma la rappresentiamo per completezza al fine di prospettare un ulteriore elemento che potrebbe aggravare la posizione del curatore che ha chiuso un fallimento che non poteva chiudere (ove, evidentemente il giudice segua la sopra indicata linea).
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        18/09/2020 09:35

        RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

        Ringrazio per le (come sempre) preziose indicazioni e colgo l'occasione per approfondire un aspetto che ritengo, atteso il carattere in qualche modo "assorbente", particolarmente interessante.
        Dalla lettura della "risposta", deduco che la pendenza del giudizio di revocatoria "potrebbe" costituire una causa ostativa alla chiusura della procedura (ovviamente, come evidenziato, in ragione della tesi che si vuole condividere).
        Fermo restando che approfondirò la quaestio, se possibile, sarei grato di ricevere eventuali indicazioni di pronunce di merito e di legittimità sul punto.

        Cordialmente
        Dott. Giuseppe Franco
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/09/2020 12:46

          RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

          Non ci risultano decisione specifiche sul punto in quanto il dibattito è stato a carattere dottrinario tra una interpretazione rigorosa della norma e una estensiva, con particolare riferimento al richiamo dell'art. 43 l.fall.. Da un lato si dice che tale richiamo non limita l'operatività del secondo comma dell'art. 118 L.F. a quei giudizi che hanno ad oggetto situazioni soggettive attive del fallito in qualche modo preesistenti al fallimento e nei quali il curatore sia subentrato (azioni di condanna al pagamento di somme di denaro, ecc…), giacchè, il richiamo all'art. 43 si limita a qualificare la legittimazione processuale del curatore, ma non funge da termine per individuare i giudizi pendenti di cui all'art. 118 l. fall. (Bilò, Clemente, Montanari)
          Di contro si obietta che in tal modo si elude la disposizione normativa dandole un significato che la rende superflua, non essendo necessario il richiamo all'art. 43 se questo avesse la funzione sopra indicata. Invero, la legittimazione del curatore discende direttamente dallo spossessamento, di cui costituisce la trasposizione in ambito processuale in quanto la sostituzione del debitore nell'amministrazione dei beni comporta il trasferimento in capo al curatore anche della legittimazione processuale in ordine a tutti i rapporti giuridici a lui facenti capo, sicchè il richiamo all'art. 43 nel contesto del nuovo secondo comma dell'art. 118 non può che avere il significato ben preciso di limitare la chiusura alla pendenza delle azioni in cui la legittimazione del curatore sia rapportabile a quella del fallito ex art. 43, differenziando questa situazione dalle altre in cui il curatore agisce facendo valere un diritto proprio del fallimento, altrimenti tale richiamo sarebbe del tutto superfluo. .
          Ed a sostegno di questa tesi- che noi preferiamo- opera non solo il dato letterale del richiamo all'art. 43, ma la struttura della revocatoria. Prendiamo ad esempio, le due ipotesi più semplici, quella in cui il curatore abbia agito per il recupero di un credito trovato nel fallimento e quella in cui abbia agito per revocare un pagamento effettuato dal fallito.
          Nel primo caso, l'attività giudiziaria si esaurisce con la vittoria o la soccombenza della curatela, con la relativa distribuzione delle liquidità ricavate e pagamento delle spese di causa, per le quali l'art. 118 ha previsto che debbano essere effettuati opportuni accantonamenti, ove si voglia chiudere il fallimento in pendenza del relativo giudizio.
          Nel caso dell'azione revocatoria del pagamento il convento in giudizio, ove soccombente, ha diritto, a norma del secondo comma dell'art. 70, di partecipare al passivo per il credito risultante dalla avvenuta restituzione di quanto aveva ricevuto, e, posto che è pacifico che tale partecipazione richiede apposita domanda di insinuazione da vagliare secondo le ordinarie regole dell'accertamento del passivo, non si vede come questo creditore, una volta chiuso il fallimento, possa partecipare al concorso fallimentare. Il quinto comma dell'art. 120 prevede sì che, in caso di chiusura anticipata, il giudice delegato e il curatore restino in carica, ma " ai soli fini di quanto ivi (ossia nel secondo comma dell'art. 118) previsto", che non prevede l'attività di accertamento di crediti, anche perché il riparto finale- il cui esaurimento segna il termine ultimo per la presentazione delle domande super tardive- si è tenuto e il fallimento è stato chiuso, residuando solo la necessità di una eventuale distribuzione dell'attivo residuo.
          Zucchetti SG srl
          • Antonio Fusella

            Torrevecchia Teatina (CH)
            23/05/2021 18:08

            RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

            Buonasera. Ho un quesito relativo all'argomento. Qualora fosse pendente ancora una causa penale nella quale la procedura fallimentare si é costituita parte civile? E' considerabile una causa pendente per la quale si può chiudere oppure no?. Inoltre vorrei chiedere anche, dal punto di vista operativo, come comportarsi riguardo al pagamento dei crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento (ex art. 111 bis commi tre e quattro). In particolare, se ci sono già diversi crediti prededucibili (anche gia liquidati dal GD), questi vanno pagati con il riparto finale da fare prima della chiusura del fallimento (o anche prima, fuori dal riparto). Ma nel fare ciò occorre tener conto anche che c'é una causa penale ancora pendente (e quindi che comporta altre spese prededucibili ma non ancora quantificabili e certe, tipo il compenso del legale, etc.) che può finire positivamente o negativamente, come ritenete sia più corretto comportarsi in questi casi? grazie mille.
            • Lucia Turchetti

              AREZZO
              24/05/2021 16:17

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

              Buonasera. Sono Curatore di un fallimento con identica situazione e stesse problematiche del quesito posto dal collega Dr. Antonio Fusella. La causa penale nella quale la procedura fallimentare si è costituita parte civile è inerente il procedimento penale di bancarotta nei confronti dell'ex Amm.re , già condannato in primo grado, il quale, tramite il legale, ha già deposito ricorso alla Corte di Appello e probabilmente, in caso di conferma della condanna, potrebbe giungere sino ai Giudici della Suprema Corte. In attesa di un vostro parere in merito ringrazio ed invio cordiali saluti. Lucia Turchetti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/05/2021 19:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

              La costituzione di parte civile nel processo penale si sostanza nell'esercizio di una azione civile che, invece di essere autonomamente essere svolta avanti al giudice civile, viene esercitata nell'ambito del giudizio penale, per cui la pendenza di una tale azione consente la chiusura anticipata del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 118, sussistendone ovviamente gli altri requisiti.
              La norma citata prevede espressamente che, al momento della chiusura anticipata, il curatore provveda all'accantonamento delle "somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti", e che gli eventuali residui accantonamenti dopo aver pagato le spese, unitamente alle somme ricevute per effetto di provvedimenti definitivi, sono fatti oggetto di un riparto supplementare. Ne discende che già ora, prima della chiusura del fallimento, deve tener conto della spesa futura per provvedere all'accantonamento e nel farlo deve valutare se l'attivo è al momento sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, altrimenti , prima di pagare , deve fare una graduatoria tra le spese attuali e quelle prevedibili future e regolarsi di conseguenza.
              Quanto alle modalità di pagamento delle spese prededucibili, queste possono essere pagate fuori riparto ove si tratti di crediti liquidi ed esigibili e non contestati e, sempre che l'attivo consenta il pagamento di tutte le prededuzioni (art. 111 bis, co. 3, l. fall), altrimenti se contestati vanno accertati ed allora il loro pagamento non può che avvenire a mezzo riparto.
              Zucchetti Sg srl
              • Asmara Ziboni

                Solto Collina (BG)
                02/02/2022 10:59

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

                Buongiorno. Mi inserisco nella discussione perché vorrei un chiarimento in tema di sussistenza dei requisiti per procedere alla chiusura in pendenza di giudizi.
                In un fallimento con causa pendente di bancarotta nei confronti di amministratori di fatto, nella quale la procedura si è costituita parte civile e dove il Legale della procedura ha accettato di essere pagato soltanto se al fallimento ne verrà un beneficio e proporzionatamente a questo, ho la seguente situazione:
                - attivo realizzato 10.000,00 circa;
                - contributo unificato e altre spese di procedura già pagate o compensate;
                - somma residua insufficiente a coprire il compenso del Curatore.
                Poichè non vi sarà ripartizione finale dell'attivo ma sono state parzialmente soddisfatte le spese di procedura, sussiste il requisito di chiusura in pendenza di giudizio ai sensi dell'art. 118?
                In attesa di un vostro parere in merito invio cordiali saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  02/02/2022 20:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

                  Si, può chiudere il fallimento ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 118 l.fall., dato che comunque, seppur in parte ha pagato le prededuzioni, per cui non ricorre l'ipotesi di cui al n. 4.
                  In caso di chiusura anticipata, come abbiamo detto nella risposta che precede, vengono accantonate le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, ma nel caso, vista la dichiarazione del legale della procedura, il pericolo è che il tribunale condanni la curatela eventualmente soccombente a fondere le spese di giudizio alla controparte; tuttavia in una graduazione delle prededuzioni queste spese sarebbero successive al compenso del curatore, per cui la somma attualmente esistente potrebbe essere utilizzata per il pagamento del compenso del curatore, se, ovviamente, il giudice è d'accordo.
                  Zucchetti Sg srl
                • Gianvito Morretta

                  Bellizzi (SA)
                  04/01/2023 11:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

                  Buondi
                  nel mio caso ho sostanzialmente liquidato i beni ed effettuato il pagamento delle spese di giustizia azzerando le disponibilità finanziarie.
                  Ho intrapreso, con il gratuito patrocinio, azione di responsabilità verso amministratore e azioni revocatorie ordinarie legale alla vendita di alcuni suoi immobili personali.
                  In tale caso possibile procedere con la chiusura della procedura fallimentare con tali liti pendenti.
                  Ovviamente alcun accantonamento può essere effettuato atteso la assenza di fondi
                  mille grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  04/01/2023 19:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

                  Riteniamo proprio di si in quanto la chiusura rientra nella previsione di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 118 l. fall. e si tratta di liti attive per il fallimento. La mancanza di fondi per fare accantonamenti per future spese non preclude la chiusura non essendo una causa ostativa e, del resto, nulla cambierebbe se il fallimento rimanesse aperto in attesa della definizione delle cause in corso, se non un ulteriore aggravio di spese il rischio di sanzioni per eccessiva durata della procedura.
                  Zucchetti SG srl
          • Cinzia Cioni

            PRATO
            23/10/2023 16:57

            RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

            Buonasera, scrivo la presente per esporre il seguente caso:
            giudizio di revocatoria immobiliare promosso dal fallimento, definito transattivamente in esito al pagamento del corrispettivo alla curatela ed estinto ex art. 309 cpc con conseguente passaggio in archivio del fascicolo. Poiché nelle more del giudizio la curatela aveva trascritto la domanda sull'immobile oggetto di revocatoria, il Giudice, nel dichiarare l'estinzione del processo, ne ha ordinato la cancellazione ex art. 2668 cc.
            Il provvedimento è tuttavia affetto da un errore nell'individuazione dei dati catastali dell'immobile medesimo e pertanto, ai fini della cancellazione del gravame, si è reso necessario depositare istanza congiunta di entrambe le parti per la correzione di errore materiale.
            Ad oggi pende quindi sub procedimento di correzione errore materiale.
            Avendo terminato l'attività liquidatoria del fallimento si è in procinto di depositare il rendiconto finale, tuttavia mi chiedo: tale procedimento incidentale costituisce causa ostativa alla chiusura di un fallimento? A vostro avviso si può parlare di un giudizio pendente ai sensi dell'art. 118 Lf?
            Grazie per la vostra risposta
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/10/2023 17:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura fallimentare con giudizi pendenti

              A nostro avviso la fattispecie rappresentata non rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 118 l. fall., in quanto questa norma consente la chiusura anticipata del fallimento in pendenza di cause attive per la procedura, nell'ottica, cioè, di un possibile recupero di liquidità da destinare ai creditori. Se si esclude l'ipotesi della chiusura anticipata, bisognerebbe attendere l'esito del giudizio, anche se lo stesso non dovrebbe dare sorprese vista l'istanza congiunta; tuttavia è anche vero che la causa di correzione di errore materiale non è di alcun interesse per la procedura, dal momento che la vertenza sulla revocatoria è stata definita e la curatela ha incassato quanto convenuto.
              E', comunque preferibile seguire la prima soluzione perché chiudere il fallimento con la trascrizione esistente potrebbe generare problemi ove, ad esempio, dopo la chiusura la società fallita venisse cancellata dal registro imprese o l'ex fallito individuale si disinteressasse della causa.
              Zucchetti Sg srl