Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Istanza di chiusura con attivo fallimentare incapiente per il pagamento del Compenso liquidato al Curatore

  • Alessio Bonacchi

    AGLIANA (PT)
    14/12/2020 12:57

    Istanza di chiusura con attivo fallimentare incapiente per il pagamento del Compenso liquidato al Curatore

    Buon giorno,
    sottopongo il seguente caso.
    In una procedura fallimentare, dopo l'approvazione del Conto della Gestione, il Curatore, dopo aver pagato tutte le altre spese di procedura, richiede la liquidazione del proprio compenso. Il Tribunale liquida il compenso tenuto conto dell'attivo e del passivo del Fallimento, in misura superiore a quelle che sono le liquidità giacenti sul conto della Procedura. In altri termini, con il saldo attivo del c/c della Procedura è possibile solo una pagamento parziale del compenso liquidato al Curatore dal Tribunale, senza poter dar luogo a nessuna successiva ripartizione in favore dei creditori.
    In questo caso, il Curatore, preso atto dell'incapienza delle somme presenti sul c/c della Procedura, può rinunciare alla differenza? Nel caso in cui questo avvenga, in sede di formulazione dell'istanza di chiusura della Procedura, che tipo di chiusura della Procedura deve richiedere ai sensi dell'art. 118 L.F., tenuto conto che nessun riparto viene effettuato nei confronti dei creditori?
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/12/2020 11:04

      RE: Istanza di chiusura con attivo fallimentare incapiente per il pagamento del Compenso liquidato al Curatore

      Certamente può rinunciare alla differenza trattandosi di un diritto di credito disponibile.
      Avendo provveduto a pagare parte delle spese, collocabili in prededuzione, la chiusura del fallimento è rapportabile alla fattispecie di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 118 l. fall..
      Zucchetti SG srl
      • Ruggero Di Gennaro

        TRINITAPOLI (BT)
        04/01/2023 19:22

        RE: RE: Istanza di chiusura con attivo fallimentare incapiente per il pagamento del Compenso liquidato al Curatore

        Poiché, in questo caso, la chiusura del fallimento è rapportabile al n.3) del primo comma dell'art.118, ma senza alcuna somma disponibile per il riparto ai creditori, possono essere omessi gli adempimenti previsti dall'art.110 (progetto di riparto, deposito del progetto e comunicazione ai creditori, esecutività del riparto) ? E, quindi, nessun'altra comunicazione riceveranno i creditori fino alla constatazione della chiusura del fallimento a seguito del decreto di chiusura ex art. 119 che sarà pubblicato nelle forme prescritte?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/01/2023 19:53

          RE: RE: RE: Istanza di chiusura con attivo fallimentare incapiente per il pagamento del Compenso liquidato al Curatore

          Il riparto, sia esso parziale che finale, ha lo scopo di distribuire le liquidità realizzate dalla liquidazione fallimentare tra i creditori, sicchè se il fallimento non ha attivo da distribuire alla fine della procedura, non si procede al riparto finale. La situazione peraltro dovrebbe emergere già dal conto gestione ove dovrebbe essere raffigurato l'eventuale attivo esistente che può essere assorbito dal compenso del curatore e dalle spese finali di chiusura, per cui i creditori dovrebbero già sapere che non si procederà al riparto finale.
          Zucchetti Sg srl