Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

Cessione credito di imposta ex articolo 121 del Decreto Legge 34/2020

  • Alberto Di Bisceglie

    POTENZA
    15/02/2021 11:15

    Cessione credito di imposta ex articolo 121 del Decreto Legge 34/2020

    Buongiorno,
    sono Curatore Fallimentare di una S.n.c., i cui due soci a responsabilità illimitata sono stati dichiarati falliti ex articolo 147 L.F.
    Uno dei due soci è titolare di tre unità immobiliari, facenti parte dello stesso condominio.
    L'assemblea condominiale ha deliberato di sostenere alcune spese di ristrutturazione edilizia, per le quali vi sono i presupposti per l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (quindi credito di imposta da recuperare in 10 anni a mezzo detrazione da far valere con la presentazione della dichiarazione fiscale).
    Premesso che tale socio è deceduto e che la Curatela Fallimentare non presenta alcuna dichiarazione fiscale per conto del socio dichiarato fallito ex articolo 147 L.F., mi sto ponendo il problema di come recuperare tale agevolazione ed in particolare se potevo usufruire della cessione del credito di imposta prevista dall'articolo 121 del Decreto Legge 34/2020 (la quota a carico del fallimento, da sostenere nel corso dell'anno 2021, ammonta a circa 26.000,00 Euro).
    Non ho trovato alcun commento al riguardo e mi farebbe comodo avere un vostro parere.
    Nel ringraziare anticipatamente, invio cordiali saluti.
    Alberto Di Bisceglie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/02/2021 22:57

      RE: Cessione credito di imposta ex articolo 121 del Decreto Legge 34/2020

      Non ci risulta alcun documento di prassi che abbia affrontato la questione dettando regole particolari per gli immobili in procedura, non possiamo quindi che applicare le regole generali:

      - certamente si potrà cedere il credito d'imposta e riteniamo che nel caso di cessione a terzi sia necessaria la procedura competitiva (essendo comunque il realizzo di un attivo, sopravvenuto), mentre non riteniamo che tale procedura sia necessaria nel caso di cessione all'impresa esecutrice dei lavori

      - al momento della cessione degli immobili le annualità non ancora maturate si trasferiranno all'acquirente, e ciò dovrà essere chiaramente precisato nel bando di vendita, precisandone anche l'entità se ciò non compare nella perizia

      - dubbia è la sorte delle rate di agevolazione maturate mentre gli immobili sono di proprietà della procedura (che comunque non dovrebbero essere numerose, dato che gli immobili debbono essere venduti il più celermente possibile); la norma parla di "dieci quote annuali costanti", senza precisare cosa accada se l'esercizio a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale la detrazione viene utilizzata abbia durata superiore all'anno, e non siamo in grado di ipotizzare quale possa essere l'opinione dell'Agenzia sul punto. Va precisato comunque che si tratta con ogni probabilità di un caso di scuola, dato che trattandosi di una detrazione essa opera solo se c'è materia imponibile, e la materia imponibile nelle dichiarazioni relative al maxi-periodo fallimentare c'è solo in casi rarissimi.

      Ci pare quindi evidente che la cessione sia l'alternativa migliore.