Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

Titolare effettivo nelle Procedure Concorsuali

  • Interfinance Spa / Banca Sistema Spa

    Genova
    09/02/2015 20:28

    Titolare effettivo nelle Procedure Concorsuali

    Buongiorno, in caso di acquisto di credito Iva da Procedure Concorsuali, la finanziaria 106 che acquista, in relazione alle normative antiriclaggio, è obbligata ad identificare un titolare effetivo o la peculiarità del cedente consente l'esenzione? Anche perché il curatore non è detto che abbia per forza il documento d'identità dell'ex titolare effettivo della società in bonis... Soprattutto in fallimenti datati... In questi casi come si farebbe?
    Grazie mille, buon lavoro.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/03/2015 18:31

      RE: Titolare effettivo nelle Procedure Concorsuali

      Al momento dell'acquisto del credito si applica il disposto dell'art. 21 del 21/11/2007 n. 231, secondo periodo: "Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza".
      Nel caso di società, per "cliente" si intende il legale rappresentante della stessa, inteso però non in senso giuridico ma nel significato di "persona legittimata ad agire per conto della società", e quindi in questo caso il Curatore.
      Il Curatore dovrà quindi fornire le informazioni sui titolari effettivi, che al momento della cessione sono i soci con partecipazione di entità superiore al 25% nella società.
      Ovviamente, se il Curatore non ha avuto accesso ai documenti dei soci, non potrà che basarsi sulle risultanze della certificazione camerale, precisandolo nella dichiarazione che rilascerà all'acquirente.

      Per completezza di informazione, ricordiamo che il successivo pagamento da parte dell'Erario all'acquirente del credito non soggiace agli obblighi antiriciclaggio ex art. 25 del D. Lgs. citato, come pure il riparto a favore dei creditori, perchè avviene sotto il controllo del Giudice.
      • Alfonso Mariella

        Milano
        06/10/2017 12:09

        RE: RE: Titolare effettivo nelle Procedure Concorsuali

        Buongiorno.

        Riesumo questo vecchia discussione perché mi trovo nella situazione nella quale una banca mi chiede di indicare quale sia il titolare effettivo relativamente al conto corrente intestato ad un fallimento di cui sono Curatore.

        A mio avviso titolare effettivo delle somme depositate sul conto corrente della procedura è la massa dei creditori del fallimento e non già i vecchi proprietari della Srl fallita. Altri colleghi Curatori per superare l'empasse indicano sé stessi come titolari effettivi, ma credo che tale prassi sia scorretta.

        Gradirei un vostro parere in merito.

        • Maurizio Trequadrini

          Codroipo (UD)
          06/10/2017 18:25

          RE: RE: RE: Titolare effettivo nelle Procedure Concorsuali

          Gentile collega,
          mi inserisco in questo discussione per ribadire che, per prassi costante, le banche (almeno dalle mie parti) continuano ad identificarte il titolare effettivo nella figura dei soci, detentori di più del 25% del capitale sociale.
          Ripropongo di seguito un quesito presente nelle FAQ della Banca d'Italia:

          "E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti?
          Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria."

          Chiedo agli esperti come dovrebbe comportarsi un curatore che, all'atto di stipulare una garanzia fideiussoria con un istituto bancario (indispensabile al fine di un subentro in un contratto di appalto) si trovi nella condizione di non poter produrre la carta d'identità del socio della fallita (in quanto poco incline a comprendere l'assurdità della materia antiriciclaggio...).

          Ringrazio per la disponibilità
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            25/10/2017 17:49

            RE: RE: RE: RE: Titolare effettivo nelle Procedure Concorsuali

            Come è già stato scritto in altri interventi su questo Forum, a nostro avviso l'art. 20 del D. Lgs. 21/11/2007, n.231, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, non impone il riferimento alla società fallita o ai soci in quanto il conto corrente della procedura è aperto dal curatore e su esso confluiscono le liquidità della procedura che il curatore deve distribuire ai creditori e solo l'eventuale esubero, dopo l'integrale (e certo non frequente) soddisfazione di tutti i creditori, andrà versato alla società fallita all'atto della chiusura del fallimento.

            In altre parole, sempre a nostro avviso non v'è dubbio che titolare effettivo delle somme depositate sul conto corrente della procedura non siano né la società fallita né, tanto meno, i soci della stessa.

            Il patrimonio della fallita è passato nella disponibilità del curatore, il quale deve provvedere a liquidare lo stesso per pagare i creditori, sicché anche le liquidità trovate nel patrimonio del fallito o ricavate dalla liquidazione sono nella disponibilità del curatore.

            Di conseguenza è questi il titolare del conto intestato alla procedura, che appunto è rappresentata all'esterno da tale organo.


            Ben conosciamo tutti la risposta a quesito presente nelle FAQ della Banca d'Italia citata nel precedente intervento, ma rimaniamo dell'opinione che essa non rispetti appieno lo spirito della norma, oltre a non tener conto delle spesso insormontabili difficoltà che tale interpretazione in molti casi crea.

            Non possiamo che suggerire di cercare di convincere i responsabili delle banche a non tenerne conto, e intendiamo proporre a Bankitalia una revisione della stessa, evidenziandone fra l'altro la difficoltà o addirittura impossibilità di applicazione in non poche procedure concorsuali.