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Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI
Compensazione eccepita dall'Ufficio
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Davide Grasselli
Reggio Emilia (RE)22/10/2021 13:43Compensazione eccepita dall'Ufficio
Spettabile Forum, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso. Quale curatore di una procedura (figlia) ho acquistato da altro fallimento (mamma) il credito iva maturato da quest'ultima post dichiarazione di fallimento e post chiusura del fallimento stesso della mamma. La mamma ha fatto la DR iva finale, l'atto è stato redatto dal notaio, le notifiche ad ADE ed ADER via UU.GG. sono state effettuate seguendo la procedura degli anni '30. L'agenzia delle Entrate, accogliendo l'istanza di rimborso eccepisce tuttavia la compensazione dei debiti ante fallimento della mamma ex art. 23, d. lgs 472/1997. Chiedevo se l'Ufficio possa tenere questo comportamento visto che cerca di compensare debiti ante con crediti post; se la procedura fosse ancora aperta non vi sarebbero problemi sulla impossibilità di tenere questo comportamento da parte dell'Ufficio, il fatto che il fallimento della mamma sia chiuso mi lascia qualche perplessità. Spero che il mio quesito sia comprensibile. Vi ringrazio. Cari saluti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/10/2021 19:08RE: Compensazione eccepita dall'Ufficio
Condividiamo le perplessità esposte nel quesito ma a un attento esame della questione non riteniamo che l'avvenuta chiusura del fallimento della "mamma" possa avere conseguenze sull'operazione in esame.
È ben chiaro e pacifico quanto affermato dalla ben nota Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 279 del 12/8/2002: "Si ritiene, quindi, che non possa operare la compensazione fra il credito verso il fallito ed il debito verso la massa, poiché lo stesso art. 74-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/72 distingue nettamente fra le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento e quelle successive all'apertura della procedura; in tale situazione infatti le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito - massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento (anteriore il credito, posteriore il debito) con conseguente illegittimità della eventuale compensazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il credito vantato dalla procedura derivi, per effetto del trascinamento, dall'attività del fallito precedente all'apertura della procedura concorsuale."
È vero che, come recita l'art. 120, III comma, l.fall., "I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi" ma, parafrasando la Risoluzione qui sopra citata, tale possibilità di aggressione del debitore dopo il fallimento ci pare pacifico possa riguardare le attività di esso fallito, e non quelle del "soggetto diverso" massa fallimentare, che ha maturato e ceduto il credito di cui qui si parla.
A corollario di tali considerazioni possiamo aggiungerne due:
- in primo luogo, non ci risulta che tale contestazione sia mai stata sollevata nei ben numerosi casi di cessione del credito IVA (o IRES) sorto in corso di procedura, ceduto dal Curatore prima della chiusura del fallimento ma maturato e riscosso dal cessionario ben dopo tale chiusura
- ci pare poi fuori luogo e pretestuoso (probabilmente proprio per aggirare la Risoluzione citata) il richiamo non all'art. 56 l.fall. o agli artt. 1241 e segg. c.c., ma all'art. 23 del D.Lgs. 472/97, che si occupa non di compensazione fra crediti e debiti tributari ma di solidarietà nella riscossione delle sanzioni.
Diverso sarebbe il caso, ma non ci pare sia questa la fattispecie esposta nel quesito, di sanzioni dovute sì dalla "mamma" ma di cui sia responsabile solidalmente la "figlia": in tale eventualità non si tratterebbe di compensazione conseguente la chiusura del fallimento della "mamma" ma di un debito proprio della "figlia", appunto in conseguenza della sua responsabilità solidale, del quale l'Agenzia chiede la compensazione con un credito di essa, ancorché derivante non dalla propria posizione ma da quella della "mamma", da essa acquistato.
Qui la questione si fa più sottile, ma riteniamo che quanto affermato dalla Risoluzione 279 possa aiutarci anche in questo caso:
- il debito per solidarietà nelle sanzioni è debito della "figlia"
- il credito da essa acquistato è credito della procedura.
A nostro avviso sempre di due soggetti diversi si tratta, e la compensazione non può quindi operare.
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Davide Grasselli
Reggio Emilia (RE)24/10/2021 19:14RE: Compensazione eccepita dall'Ufficio
Vi ringrazio per la conclusione che condivido. Se di qualche interesse vi terrò informati sull'esito della vertenza. Saluti. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/10/2021 19:29RE: RE: Compensazione eccepita dall'Ufficio
Certamente, è di nostro interesse!
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