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Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - LA CURA DEL PATRIMONIO
Pagamento lavori di manutenzione
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Luciano Locci
Selargius (CA)17/06/2025 10:52Pagamento lavori di manutenzione
Buongiorno, sono ADS della signora Assunta che è proprietaria di un agrumeto di due ettari impiantato nel 1985. Tale agrumeto, onde evitarne il decadimento e per motivi di sicurezza, necessita di manutenzione (taglio dell'erba a rischio d'incendio, concimazione, irrigazione, potatura e altro); dovendo documentare le uscite dal conto tutela, nonostante la continua ricerca, non riesco a trovare prestatori d'opera disposti a emettere fattura circa l'importo da ricevere. Le soluzioni che mi sono state proposte per il pagamento delle prestazioni lavorative si riducono all'uso del contante con emissione di semplice ricevuta.
Come devo comportarmi per poter giustificare al Giuduce tutelare tali spese?
Cordiali saluti
Locci Luciano-
Zucchetti Software Giuridico srl
18/06/2025 16:06RE: Pagamento lavori di manutenzione
A norma dell'art. 380 c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno in forza del richiamo operato dall'art. 411, comma primo, c.c., l'amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere il conto ogni anno.
A proposito del rendiconto, una prima sottolineatura va operata in ordine al fatto che è tenuto al rendiconto solo l'amministratore di sostegno che abbia ricevuto, con il provvedimento di nomina, poteri di gestione del patrimonio del beneficiario: solo in questo senso si giustifica la tenuta della contabilità e la conseguente resa del conto. Chiaramente, il rendiconto va sottoposto all'attenzione del giudice tutelare, e quindi depositato nel fascicolo nel termine prescritto.
Il rendiconto si costituisce come un bilancio patrimoniale, dove si riportano la situazione finanziaria iniziale, l'insieme delle entrate e delle uscite che si sono verificate nel corso dell'anno e la situazione finale.
È opportuno che le uscite siano classificate per categorie:
Al rendiconto andranno allegati tutti i documenti che comprovano entrate ed uscite: estratto conto corrente, polizze, canoni di locazione, fatture, ricevute.
Fatta questa premessa, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che a rigore non sono richiesti documenti giustificativi di carattere fiscale. Anche delle quietanze di pagamento sono sufficienti, a condizione che si riesca risalire in modo preciso alle prestazioni eseguite, al soggetto che vi ha provveduto ed alla data.
Si tratterebbe infatti della dichiarazione proveniente da un terzo, che in un eventuale contenzioso il giudice può certamente considerare ai fini della riferibilità della spesa all'amministrato, salvo che non vi siano contestazioni, che potrebbero riguardare, ad esempio, la data, o la paternità della dichiarazione.
Precisiamo ancora che in giurisprudenza v'è consapevolezza del fatto che alcune spese possono non essere facilmente documentabili (Cass. n. 22982 del 20/08/2024), con la conseguenza che se di esse non viene fornita la relativa documentazione quella spesa non viene per ciò solo disconosciuta, potendo il giudice considerarla anche sulla scorta di elementi indiziari.
Questo però non ci pare possa valere con riferimento alle spese indicate nella domanda, che non possono ricondursi al novero delle spese ordinarie correnti.
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