Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Affitto d'azienda - modifica di alcune clausole

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    13/03/2026 10:40

    Affitto d'azienda - modifica di alcune clausole

    Buongiorno, sottopongo al Vostro autorevole parere la seguente questione.
    In sede di apertura di una liquidazione giudiziale risulta pendente un contratto di affitto d'azienda stipulato circa un anno e mezzo prima, nel quale la società ora sottoposta a LG è la concedente.
    Questo contratto, probabilmente proprio per la sua non contestualità rispetto alla presentazione da parte della stessa società della domanda di apertura della LG, contiene una serie di clausole che lo rendono insostenibile nel contesto della procedura (ad esempio per la sua durata, prevista in dieci anni), sicché la curatela non potrebbe far altro che sciogliersi dal contratto.
    Lo scioglimento, tuttavia, determinerebbe immediatamente il venir meno della continuità aziendale - che non potrebbe in alcun modo essere ripristinata nel contesto della procedura - e la perdita del portafoglio clienti oramai gestito dall'affittuaria. In altri termini, il compendio aziendale (o pseudo tale) che tornerebbe nella disponibilità della procedura per effetto dello scioglimento del contratto sarebbe pressoché privo di valore con danno enorme per la massa.
    Lo stesso effetto peraltro si avrebbe con l'eventuale esperimento di una procedura competitiva volta alla stipula di un affitto endoprocedurale ex 212 CCII per il carattere immateriale del principale asset aziendale e per la discontinuità temporale che verrebbe a determinarsi.
    Ciò premesso, il quesito che sottopongo alla Vostra attenzione è:
    (a) se, in virtù della disponibilità mostrata dall'affittuaria, vi sia invece spazio per una modifica del contratto limitatamente alle clausole sfavorevoli alla curatela senza che ciò determini una nuova pattuizione da sottoporre al regime dell'art. 212 CCII; ciò consentirebbe, infatti, la conservazione della continuità aziendale nella prospettiva della vendita; e
    (b) ulteriormente, se tale modifica fosse possibile anche nella più semplice forma della dichiarazione unilaterale resa dall'affittuaria, volta alla rinuncia a talune clausole e alla manifestazione del consenso alla sostituzione con altre.
    Grazie fin d'ora.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/03/2026 19:09

      RE: Affitto d'azienda - modifica di alcune clausole

      Se c'è accordo tra le parti si può fare tutto e sicuramente si possono modificare le clausole del precedente contratto senza che questo comporti la sottoscrizione di uno nuovo. In realtà il contratto di affitto di azienda pendente continua a norma dell'art. 184, comma 1, CCII, salvo recesso del curatore, per cui subentrato quest'ultimo nel contratto, le parti possono modificare alcune clausole.
      Quanto alla forma, la modifica richiede il consenso di entrambe le parti. Il consenso può anche non essere contestuale, nel senso che l'affittuario può mandare per iscritto o via Pec come intende modificare le clausole del contratto, adeguandosi agli accordi raggiunti, e lei con lo stesso mezzo lei risponde che accetta le modifiche proposte.
      Zucchetti SG srl
      • Gianluca Risaliti

        Livorno
        15/03/2026 09:25

        RE: RE: Affitto d'azienda - modifica di alcune clausole

        Buongiorno, grazie della velocissima - e come sempre puntuale - risposta.
        Volevo tuttavia chiedervi, ulteriormente, se, affinché il curatore possa procedere alla modifica consensuale del contratto debba comunque essere minuto dell'autorizzazione del comitato dei creditori e/o del giudice delegato.
        Cordiali saluti