Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Intervento Fondo Garanzia INPS in caso di di retrocessione di azienda alla concedente in l.g.

  • Luca Del Moro

    BELLUNO
    09/04/2026 17:11

    Intervento Fondo Garanzia INPS in caso di di retrocessione di azienda alla concedente in l.g.

    La società sottoposta a L.G. aveva concesso in affitto la propria azienda a un'altra società che ne aveva assunto i dipendenti. Se il curatore recede dal contratto di affitto, l'azienda gli dovrà essere retrocessa senza trasferimento dei debiti verso i dipendenti ex art. 184 c. 2 CCII che prevede l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. Tuttavia, i rapporti di lavoro torneranno in capo alla società in LG che dovrà procedere ai licenziamenti. In questa ipotesi, i crediti dei lavoratori potranno essere ammessi al passivo della società in LG? Sembrerebbe di no, visto che non si applica l'art. 2112 c.c. Oppure, potrebbero essere ammessi solo i crediti dei lavoratori che fossero già alle dipendenze della società in LG prima del contratto di affitto di azienda, che erano poi stati assunti dalla affittuaria e, dopo la cessazione del contratto, sono tornati in capo all'affittante? Inoltre, i lavoratori, se non ammessi al passivo della società in LG, non potranno ricorrere al Fondo di Garanzia INPS? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/04/2026 19:37

      RE: Intervento Fondo Garanzia INPS in caso di di retrocessione di azienda alla concedente in l.g.

      L'art. 184, comma 2, CCII con il richiamo dell'art. 212, comma 6, fa capire che, a seguito della retrocessione dell'azienda per recesso del curatore della liquidazione giudiziale del concedente o per fine rapporto, è esclusa la corresponsabilità della procedura per i debiti da lavoro sorti nel corso dell'affitto di azienda dei quali, considerata la retrocessione come un trasferimento dell'azienda dall'affittuario alla procedura, quest'ultima dovrebbe rispondere on solido con l'affittuario trasferente a norma dell'art. 2112, comma 2, c.c.. Di conseguenza, i rapporti di lavoro torneranno in capo alla società in LG che dovrà procedere ai licenziamenti e al passivo possono essere ammessi solo i crediti dei lavoratori maturati anteriormente all'affitto di azienda e, quindi, come lei dice, dei dipendenti che già erano alle dipendenze della società in LG prima del contratto di affitto di azienda, che erano poi stati assunti dalla affittuaria e, dopo la cessazione del contratto, sono tornati in capo all'affittante.
      Uno dei requisiti per l'intervento del Fondo è l'accertamento del credito che, in caso di di fallimento o liquidazione giudiziale avviene con l'ammissione nello stato passivo del datore di lavoro insolvente.
      Zucchetti SG srl