Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
INSINUAZIONE CREDITORE PER SPESE LEGALI SOSTENUTE PER APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
-
Valerio Bruni
San Benedetto del Tronto (AP)14/05/2025 10:07INSINUAZIONE CREDITORE PER SPESE LEGALI SOSTENUTE PER APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
Buongiorno,
devo esaminare una domanda di ammissione al passivo di un creditore (una srl - un fornitore) che oltre al proprio credito al chirografo chiede l'ammissione al passivo in prededuzione delle spese legali sostenute per il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Chiedo cortesemente se tali spese possano essere ammesse in prededuzione oppure vanno declassate al chirografo?
Grazie in anticipo-
Valerio Bruni
San Benedetto del Tronto (AP)16/05/2025 10:44RE: INSINUAZIONE CREDITORE PER SPESE LEGALI SOSTENUTE PER APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
A mio parere l'art. 6 CCII disciplina specifiche e tassative ipotesi di prededuzione a differenza del vecchio art. 111 LF e le spese legali sostenute da un creditore per il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non rientrerebbero in una di quelle ipotesi.
Vorrei gentilmente un vostro parere a riguardo se riuscite con urgenza.
Grazie mille -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2025 11:05RE: INSINUAZIONE CREDITORE PER SPESE LEGALI SOSTENUTE PER APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
Abbiamo trattato questo tema ripetute volte, per cui possiamo limitarci a fare un sunto.
Cass. n. 6787 del 200 ha affermato che:
a)-la dichiarazione di fall. (il discorso vale anche per l'apertura della liquidazione giudiziale) è equiparabile all'atto di pignoramento, come prevede l'art. 54 l.f.;
b)-il fallimento è un pignoramento generale, non solo per lo spossessamento, ma anche in ragione del divieto di azioni esecutive individuali;
c)-il processo concorsuale è un processo esecutivo, e soggiace, quanto alle spese, alla disciplina di cui all'art. 95 c.p.c.;
d)-vi è un sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura esecutiva concorsuale;
f)- di conseguenza, al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute.
In sostanza per la Corte, se la legge attribuisce al creditore il potere di iniziativa fallimentare o di chiedere la liquidazione giudiziale quale unico strumento di sua difesa a fronte dell'insolvenza del debitore e l'atto da lui compiuto si risolve in un vantaggio per tutti, la logica conseguenza è il riconoscimento del diritto alla ripetizione prelatizi ex artt. 2755 e 2770 c.c.a, com'è previsto per la esecuzione individuale, in considerazione anche dell'art. 95 cpc..
Le critiche che si possono fare a questa soluzione non sono poche, e la giurisprudenza di merito si è orientata prevalentemente per il riconoscimento della prededuzione, collocazione questa che ha perso, a nostro avviso, punti alla luce del nuovo codice a causa della diversa definizione dei crediti prededucibili di cui all'art. 6 c.c.i.i., che non riprende più il principio della funzionalità come criterio generale di qualificazione (come invece faceva il comma 2 dell'art. 111 l. fall.), per cui diremmo oggi di seguire l'indirizzo della Cassazione sopra esposto, data anche l'autorevolezza del precedente. Se si segue questa linea, nel concetto di spese rientrano tutte quelle sopportate dall'istante per presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, comprese quelle del legale, dato che, a norma dell'art. 9, comma 2, c.c.i.i., , salva diversa disposizione i legge, nei procedimenti disciplinati dal nuovo codice "il patrocinio dell'avvocato è obbligatorio".
Zucchetti SG srl
-