Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

successiva integrazione domanda ammissione

  • Arnaldo Vitali

    MORBEGNO (SO)
    15/07/2026 11:33

    successiva integrazione domanda ammissione

    Buongiorno,
    chiedo il Vs parere in merito al seguente caso:
    fornitore di energia elettrica ammesso al passivo in via definitiva, in un secondo tempo trasmette una integrazione della domanda di ammissione al passivo per una ulteriore fattura emessa in data successiva alla prima ammissione al passivo per ricalcoli di anni addietro, specificando che "la presente domanda integra la precedente domanda di ammissione".
    E' corretta la richiesta di "integrare" una domanda già definitivamente ammessa?
    Non doveva piuttosto presentare domanda cui attribuire un nuovo cronologico?
    Come la importo in Fallco?
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/07/2026 13:25

      RE: successiva integrazione domanda ammissione

      Il problema non è tanto quello del cronologico da attribuire alla domanda "integrativa" quanto quello della sua ammissibilità
      Invero, da quanto capiamo il fornitore di energia elettrica ha già presentato una domanda per il recupero crediti non pagato per le prestazioni effettuate, tale domanda è stata accolta e il passivo è stato dichiarato esecutivo. Se le cose stanno così, la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, non impugnato acquista definitività nell'ambito della procedura, per cui quel provvedimento ammissivo non può essere modificato.
      E' possibile ovviamente che lo stesso creditore presenti una domanda tardiva, ma questo punto vanno effettuate preliminarmente alcune verifiche. In primo luogo va appurato se il fornitore abbia formulato una informale richiesta di correzione integrativa della originaria domanda o presentato una domanda di insinuazione tardiva; nel primo caso l'istanza è priva di effetti e il curatore può limitarsi ad una risposta informale o anche non fare nulla. Se il creditore ha presentato una domanda tardiva, va controllato se, in ragione del tempo come delineato nell'art. 208 CCII, la stessa sia tardiva o super tardiva, giacchè in questo secondo caso va primariamente valutata l'ammissibilità in ordine alla imputabilità del ritardo (cfr. ult. comma art. 208).
      Se la domanda supera queste verifiche, egualmente la stessa è, a nostro avviso inammissibile in quanto carente della caratteristica della novità, dovendo la domanda tardiva riguardare un oggetto non trattato nella domanda iniziale già ammessa al passivo. Invero, nel caso di rapporti periodici dal quale scaturiscono più crediti, l'ammissione al passivo di uno di essi non preclude la possibilità di insinuare in via tardiva altri crediti derivanti dallo stesso rapporto giacchè, come incisivamente è stato detto in dottrina in applicazione dei principi fissati da Cass. sez. un. 16 febbraio 2017, n.4090, con riferimento al rapporto di locazione, "i crediti riguardanti le singole mensilità del canone pattuito, sebbene originati da un medesimo rapporto obbligatorio, non sono iscrivibili in uno stesso ambito oggettivo suscettivo di un possibile giudicato unitario né sono fondati sul medesimo fatto costitutivo, in quanto il presupposto, fattuale e giuridico, di ciascuno dei crediti insorti in conseguenza del mancato pagamento di differenti canoni di locazione mensili da parte del conduttore è insuscettivo di formare oggetto di un giudicato unitario".
      Questo significa che il creditore in questione avrebbe potuto chiedere in via tardiva il pagamento di ratei maturati dopo la presentazione della prima domanda e comunque non compresi nella prima domanda, ma nel caso, a detta dello stesso istante, questi presenta una domanda integrativa della precedente dovuta ad un ricalcolo delle dare e avere del rapporto già compreso nella originaria domanda. In questi termini, la domanda va dichiarata inammissibile in quanto sussiste identità di causa petendi tra la domanda tempestiva di insinuazione al passivo e la domanda tardivamente proposta.
      Zucchetti SG srl