Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Requisiti dimensionali Articolo 2 CCII

  • Francesco Vacchelli

    Lucca
    01/07/2025 10:30

    Requisiti dimensionali Articolo 2 CCII

    Ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 2 lettera d) CCII
    ovvero dell'attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, devono essere considerati anche i beni personali di proprietà del titolare di una ditta individuale quindi non destinati all'esercizio dell'impresa?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2025 12:52

      RE: Requisiti dimensionali Articolo 2 CCII

      L'obiettivo della norma richiamata – come già dell'art. 1 legge fall.- è quello di valutare la reale capacità economica del debitore di far fronte ai propri debiti, e quindi la sua "fallibilità" e, pochè per l'imprenditore costituito in ditta individuale, il patrimonio è unico ed è costituito dai beni destinanti all'attività e dai beni personsli, ", considerando sia i beni legati all'attività che il patrimonio personale, nel valutare se un imprenditore supera le soglie di fallibilità, si tiene conto del valore complessivo del suo patrimonio, inclusi i beni che non sono direttamente legati all'attività imprenditoriale, come beni immobili o altri beni di proprietà personale, ad eccezione di quelli che nella procedura non sarebbero appresi all'attivo.
      Zucchetti SG srl