Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

NOMINA LEGALE PER RECUPERO CREDITO IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Gabriele Martellucci

    PIOMBINO (LI)
    16/07/2025 08:26

    NOMINA LEGALE PER RECUPERO CREDITO IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Si chiede se il curatore, al fine di nominare un legale per l'attività di recupero di un credito sorto in una procedura di liquidazione giudiziale, abbia l'obbligo di ottenere (in via preventiva) l'autorizzazione del comitato dei creditori (ex art. 129) e successivamente (ai sensi del 127 lettera d) la liquidazione del compenso a favore del legale nominato da parte del g.d.
    Oppure se la nomina del legale sia un'attribuzione propria del curatore, che può essere esercitata senza autorizzazione del comitato dei creditori, salvo la successiva liquidazione del compenso da parte del g.d.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/07/2025 12:08

      RE: NOMINA LEGALE PER RECUPERO CREDITO IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      La nomina del legale è un'attribuzione propria del curatore, che può essere esercitata senza autorizzazione del comitato dei creditori, in quanto il professionista incaricato, (sia esso un legale o altro professionista) non è un delegato né un coadiutore. Va anche detto, erò, che alcuni Uffici chiedono una preventiva indicazione del legale al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio di una attività giudiziaria al fine di verificare non certo la bontà della scelta sotto il profilo professionale, ma la diligenza con cui opera il curatore e l'accumulo di incarichi su pochi professionisti.
      A norma dell'art. 123, comma 1, lett.d) il compenso al legale è liquidato dal giudice delegato.
      Zucchetti SG srl
      • Sergio Coschiera

        Novara
        07/04/2026 19:27

        RE: RE: NOMINA LEGALE PER RECUPERO CREDITO IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

        Buonasera.
        Il programma di liquidazione sottoposto al G.D. e quindi approvato dal CdC contemplava anche il conferimento di incarico al legale di svolgere un vaglio preliminare degli atti potenzialmente impugnabili, se rinvenuti. All'esito delle verifiche condotte insieme al curatore, è emersa la possibilità di incardinare una causa. Si chiede se è sufficiente domandare specificatamente al C.d.C. di approvare (o meno) il radicamento dell'azione legale e quindi chiedere al G.D. la successiva autorizzazione a costituirsi in giudizio oppure è necessario seguire l'iter previsto per il Programma di liquidazione, quindi preventiva sottoposizione al G.D. di quanto sarà presentato al C.d.C., a seguire approvazione del C.d.C. e poi autorizzazione G.D.. Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/04/2026 19:34

          RE: RE: RE: NOMINA LEGALE PER RECUPERO CREDITO IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

          Dovendo essere indicate nel programma di liquidazione anche le azioni che il curatore intende promuovere (art. 213, comma 3 CCII), la linea più corretta sarebbe quella di integrare il programma seguendo la procedura di cui all'art. 213 con l'inserimento delle azioni da promuovere e poi chiedere l'autorizzazione al giudice di cui all'art. 123 che, a quel punto, equivale al giudizio di conformità al piano. Se vi sono motivi di urgenza, dato che nel programma era stata già considerata la nomina di un legale per un vaglio preliminare degli atti impugnabili, potrebbe intanto chiedere l'autorizzazione al giudice delegato ad agire in giudizio ex art. 123 e poi integrare il programma.
          Zucchetti Sg Srl