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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Credito verso appaltatrice/debito verso Edilcassa
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Andrea Ferlito
Verona14/01/2026 12:49Credito verso appaltatrice/debito verso Edilcassa
Buongiorno,
vi scrivo in qualità di curatore di una liquidazione giudiziale che vanta un credito ante Procedura nei confronti una società in base ad un contratto di sub appalto, dove la società in L.G. è la sub appaltatrice.
A fronte della richiesta di pagamento del credito - regolarmente iscritto in contabilità e riconosciuto dalla controparte - la società debitrice riferisce di aver ricevuto da parte della Edilcassa Veneto richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva (in merito al cantiere oggetto di contratto) per un importo superiore al credito vantato dalla Procedura.
La stessa ha pertanto subordinato il pagamento del credito alla preventiva regolarizzazione contributiva, preannunciando in difetto il pagamento diretto.
Si chiede cortesemente:
1. se, nella fattispecie, l'appaltatore risulti obbligato in solido con il subappaltatore per i debiti contributivi verso Edilcassa;
2. e, in caso negativo, se la compensazione prospettata non integri una violazione del principio della par condicio creditorum.
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Andrea Ferlito-
Zucchetti Software Giuridico srl
18/01/2026 11:01RE: Credito verso appaltatrice/debito verso Edilcassa
A nostro avviso la questione va risolta partendo dalla lettura dell'art. 29, comma 2, d.lgs , 10/09/2003, n. 276, (recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30") a mente del quale "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".
La norma, come si vede, prevede una responsabilità solidale del committente, essendo costui il soggetto che ha materialmente beneficiato delle opere o dei servizi, coinvolgendolo nel pagamento delle retribuzioni, del TFR, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per il periodo di esecuzione dell'appalto, limitatamente alle somme effettivamente non corrisposte o versate dal datore di lavoro, per i lavoratori coinvolti nel cantiere.
È dunque evidente che la solidarietà sussiste soltanto per i debiti della società appaltatrice, e non anche per i debiti della committente.
Se questa solidarietà ricorresse, scatterebbe la compensazione di cui all'art. 155 c.c.i.i., posto che il credito del committente sarebbe sorto con il pagamento, e quindi in epoca successiva alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ma non risulterebbe acquistato "per atto tra vivi" e così non rientrerebbe nella deroga di cui al citato art. 155, comma 2, la quale chiarisce che "La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda a cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore".
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