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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
assegno mantenimento figli
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Giada Bianchini
Perugia08/06/2023 14:49assegno mantenimento figli
Buonasera,
in una procedura di liquidazione giudiziale di ditta individuale l'ex coniuge ha presentato domanda d'ammissione al passivo per crediti alimentari con privilegio ex art 2751 c.c. e/o in prededuzione, relativi all'assegno di mantenimento in favore del figlio. Tali crediti sono in parte risultanti da atto di precetto e successivo pignoramento ed in parte relativi al periodo post apertura della procedura.
A mio avviso le mensilità successive all'apertura della procedura sono da ammettere in prededuzione, alle ultime tre mensilità antecedenti l'apertura della procedura va riconosciuto il privilegio generale ex art. 2751 c.c. e per le restanti l'ammissione va fatta in chirografo.
Vorrei avere il Vs parere in merito alla questione.
Grazie e buon lavoro.
GB-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/06/2023 18:51RE: assegno mantenimento figli
I crediti anteriori per assegni di mantenimento nei confronti del figlio vanno trattati come gli altri creditori e possono partecipare al passivo con la collocazione da lei indicata, ossia riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 c.c. per le ultime tre mensilità (n. 4, co. 1, art. 2751 c.c.) e il resto in chirografo.
I ratei successivi, pur risalendo al medesimo provvedimento di divorzio (visto che lei parla di ex coniuge) antecedente all'apertura della liquidazione giudiziale, non costituiscono crediti concorsuali in quanto si traducono in prestazioni autonome che vengono ad esistenza dopo detto evento, ma non rientrano neanche tra i crediti prededucibili in quanto non rientranti nella elencazione dell'art. 6 CCII né qualificati tali da altra previsioni di legge e, comunque, estranei all'attività e alle funzioni della procedura concorsuale; trattasi in sostanza di un debito personale che il liquidato si trova nella impossibilità di adempiere in quanto i suoi beni sono tuti messi a disposizione dei creditori e a cui non è tenuto a provvedere la procedura.
A questo meccanismo, che colpisce anche i figli minori, possono essere apportati due rimedi. Il primo è quello di cui all'art. 146 CCII, nel caso il liquidato disponga di stipendi, pensioni o altri redditi, che, in forza della norma citata, possono essere trattenuti dal percipiente "nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia" indicati dal giudice delegato; ossia, il giudice nell'indicare la quota a disposizione del sovraindebitato, deve tenere conto anche del mantenimento cui l'obbligato è tenuto verso il figlio. Nel caso, invece, in cui il liquidato non abbia alcun mezzo di sussistenza, il giudice delegato, in applicazione del primo comma dell'art. 147 CCII, "può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia"-
Zucchetti SG srl-
Luca Gaiotti
CONEGLIANO (TV)04/09/2026 18:21RE: RE: assegno mantenimento figli
Ho il caso di una ditta individuale in liquidazione giudiziale dove l'attivo è rappresentato da un furgone e da un immobile. Attualmente il signore non ha alcun stipendio da lavoro e non percepisce pensione.
L'avvocato della moglie ha fatto istanza al giudice al fine di escludere dalla liquidazione, ai sensi del 146 ccii, quanto necessario per il mantenimento dei figli come stabilito a seguito separazione. Il giudice chiede il mio parere.
Ma se il fallito non ha alcun stipendio, devo trattenere i soldi del mantenimento sul ricavato della vendita dei beni? Oppure non devo fare niente se non percepirà mai uno stipendio?
Se invece il giudice concedesse il sussidio che avete citato (art. 147), chi lo paga? La procedura? Con quali soldi?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/09/2026 17:20RE: RE: RE: assegno mantenimento figli
La domanda della signora, così come formulata, va respinta.
Invero come abbiamo detto nella prima risposta del 2023, i crediti per mantenimento dei figli dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio per il periodo successivo all'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'obbligato, vanno coordinati con le previsioni dell'art. 146 e dell'art. 147 CCII, nel senso che, nel caso in cui il liquidato disponga di stipendi, pensioni o altri redditi, questi, a norma dell'art. 146, possono essere trattenuti dal percipiente "nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia" indicati dal giudice delegato; ossia, il giudice nell'indicare la quota a disposizione del liquidato deve tenere conto anche del mantenimento cui l'obbligato è tenuto verso il figlio.
Nel caso, invece, in cui il liquidato, come nel caso in esame, non abbia alcun mezzo di sussistenza, trova applicazione l'art. 147, in forza del quale il giudice delegato, su richiesta del liquidato, "può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia".
Questo sussidio costituisce una spesa della procedura di carattere generale, che grava, quindi proporzionalmente su tutti i beni (come tutte le spese dello stesso tipo) giusto il disposto dell'art. 223,comma 3, CCII, sempre che la procedura disponga di liquidità.
Come poi debba avvenire il pagamento sarà il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e il curatore, a disporlo, potendo o attribuire una somma da corrispondere al liquidato, che poi provvede a passarne una quota alla moglie separata per il mantenimento dei figli oppure (alternativa preferibile) fissa già la quota di spettanza al liquidato per il suo mantenimento e quella spettante ai figli per il loro mantenimento e disponga che quest'ultima venga corrisposta direttamente dal curatore alla moglie affidataria dei figli.
Zucchetti SG Srl
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