Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ammissione al passivo – rapporto di lavoro formalmente intestato alla società in liquidazione giudiziale e possibile int...

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    01/09/2026 15:58

    Ammissione al passivo – rapporto di lavoro formalmente intestato alla società in liquidazione giudiziale e possibile interposizione di manodopera


    Buon pomeriggio,
    sono stata nominata curatore di una liquidazione giudiziale, dichiarata su ricorso di un lavoratore, che ho successivamente convocato per acquisire chiarimenti in merito al rapporto di lavoro dedotto nella domanda di ammissione al passivo.

    Premetto che l'amministratore della società non ha consegnato al curatore alcuna documentazione contabile o fiscale obbligatoria, nè tanto meno la stessa è stata depositata in Tribunale.

    In sede di audizione, il lavoratore ha dichiarato di non aver mai prestato attività lavorativa presso la sede legale della società in procedura, sita in Calabria, né di essersi mai recato presso tale sede. Ha riferito, invece, di aver svolto la propria attività esclusivamente presso i locali di una società terza, sita in altra regione.

    Il lavoratore ha inoltre dichiarato che le direttive tecnico-operative, il coordinamento e la gestione del rapporto di lavoro erano integralmente riconducibili a soggetti appartenenti alla società terza, così come la corresponsione di acconti sulle retribuzioni, avvenuta in contanti, senza che vi fosse alcun contatto o riferimento gestionale con la società formalmente indicata quale datrice di lavoro.

    Ha altresì riferito di aver appreso solo successivamente che il rapporto di lavoro risultava formalmente intestato alla società oggi sottoposta a liquidazione giudiziale, in occasione della consegna della documentazione relativa all'assunzione e dei cedolini paga.

    Alla luce di tali dichiarazioni, emergono dubbi circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e la società in procedura, nonché possibili profili di interposizione di manodopera e di mera fittizietà dell'intestazione formale del rapporto.

    Si chiede pertanto se, ai fini dell'ammissione al passivo, debba prevalere la documentazione formale del rapporto di lavoro (UNILAV, cedolini paga, ecc.) oppure l'effettiva ricostruzione del rapporto quale emergente dalle dichiarazioni rese dal lavoratore.

    In particolare, si chiede se, in presenza dei suddetti elementi di fatto, il credito debba essere integralmente escluso dal passivo per difetto di titolarità passiva del rapporto di lavoro in capo alla società in procedura, oppure se la documentazione formale relativa all'assunzione sia sufficiente a fondare l'ammissione del credito.

    Vi ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2026 18:33

      RE: Ammissione al passivo – rapporto di lavoro formalmente intestato alla società in liquidazione giudiziale e possibile interposizione di manodopera

      Nel suo caso per ammissione dello stesso lavoratore , questi pur risultando dipendente di A, non ha mai prestato la sua attività per il datore di lavoro, ma ha lavosarato sempre presso B, che impartiva le direttive del lavoro e pagava le retribuzioni, per cui il caso, come da lei supposto, è configurabile come una interposizione illecita di manodopera.
      In una situazione del genere la ricostruzione fatta dall'interessato deve prevalere sulla formalità delle carte, per cui escluderemmo il credito per il fatto che il datore di lavoro effettivo è B e non A.
      Zucchetti SG srl