Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

chiusura anticipata liquidazione giudiziale

  • Maria Grazia Marra

    Reggio Calabria (RC)
    20/01/2026 10:39

    chiusura anticipata liquidazione giudiziale

    Nella procedura dove sono curatore vi sono le condizioni previste dall'art. 209 c.c.i.i. per non far luogo all'accertamento del passivo la cui udienza era stata già fissata. La procedura si è avviata su richiesta di un ex dipendente per il recupero di un TFR di 4.500 derivante da Diffida accertativa.
    Mi pongo un problema: nel caso in cui non si procedeva all'accertamento del passivo, quindi il lavoratore non possa presentare domanda di ammissione al passivo, vi è un modo perchè questi accedeva ugualmente al Fondo di Garanzia dell'Inps?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      20/01/2026 16:29

      RE: chiusura anticipata liquidazione giudiziale

      La giurisprudenza ha affrontato specificatamente il tema, affermando che "Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente. (Cass. Sez. L., 28/01/2020, n. 1886; in precedenza, Cass., Sez. L 17/04/2015, n. 7877).
      Dunque, il fatto che la domanda di insinuazione al passivo non sia stata esaminata, non costituisce motivo ostativo all'intervento del fondo di garanzia.