Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione giudiziale SAS con insinuazione alla massa del socio accomandatario

  • Mara Rinaldi

    Forli (FC)
    08/09/2026 12:09

    Liquidazione giudiziale SAS con insinuazione alla massa del socio accomandatario

    Buonasera.
    Per la prima volta sono stata nominata curatore di una SAS con estensione della LG anche al socio accomandatario.
    Mi trovo a dover valutare le insinuazioni di un istituto di credito che ha presentato appunto insinuazione nella SAS con privilegio ipotecario su immobile di 1/2 di proprietà della società stessa. Sulla restante quota di 1/4 di proprietà del socio accomandatario e 1/4 di proprietà del socio accomandante non risulta iscritta alcuna ipoteca. Insinuazione accolta sulla base dei titoli prodotti.
    La banca ha anche presentato insinuazione nella massa 01 del socio accomandatario per il medesimo importo di cui all'insinuazione presentata nella massa societaria. Il medesimo importo viene richiesto in chirografo.
    La banca produce la medesima documentazione ma ritiene necessaria la doppia insinuazione in quanto sostiene di aver notifica un decreto ingiuntivo al socio in qualità non solo di socio illimitatamente responsabile ma anche di garante. Si precisa però che il DI cita sempre ed unicamente il bene della società.

    Io ritengo che l'insinuazione sul socio vada esclusa trattandosi del medesimo credito insinuato nella sas ed in applicazione dell'art. 257 per cui il credito dichiarato dai creditori sociali nella LG della società è da intendersi dichiarato per intero e con il medesimo privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili.

    Ritenete sia la modalità corretta di procedere?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/09/2026 16:48

      RE: Liquidazione giudiziale SAS con insinuazione alla massa del socio accomandatario

      A nostro avviso la banca ha fatto bene ad insinuare, con apposita domanda, il credito al passivo della procedura riguardante il socio accomandatario, indipendentemente dal contenuto del decreto ingiuntivo (che può costituire prova del credito), ma proprio in virtù dell'art. 257 CCII da lei richiamato. Questa norma, infatti, nel prevedere che il credito dichiarato dai creditori sociali nella LG della società è da intendersi dichiarato per intero e con il medesimo privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci, fa emergere due immediate considerazioni.
      In primo luogo essa si riferisce alla domanda del creditore e non all'ammissione, nel senso che, per evitare al creditore di fare più domande di insinuazione nel passivo della procedura della società e dei soci, essa consente al creditore sociale di formulare una unica domanda che si intende proposta anche nei confronti dei soci, tuttavia tale domande implicite vanno vagliate per essere incluse nei passivi dei singoli soci; tanto quindi, non esclude che un creditore possa anche formulare una domanda autonoma relativamente ad un socio e il giudice valuta se ammetterla o meno a seconda che abbia già esaminato o non la domanda implicita contenuta in quella formulata per la società.
      Questo in generale, ma nel caso il creditore era tenuto a presentare la domanda al passivo del socio accomandatario (e questa è la seconda considerazione) perché l'art. 257 CCII consente l'unica domanda quando le insinuazione nel passivo della società e di soci siano identiche sia per quantità che per collocazione (non a caso infatti la norma parla solo di privilegio generale). Nel sui caso, la banca si era insinuata in via ipotecaria al passivo della sas, per far valere l'ipoteca iscritta sulla quota del bene di proprietà della società; non essendo stata iscritta ipoteca anche sulla quota di proprietà del socio accomandatario, questi risponde del debito in quanto socio illimitatamente responsabile , oltre che garante, ma ne risponde in via chirografaria. Pertanto il curatore e il giudice delegato, comuni alle varie procedure, nell'esaminare la domanda iniziale della banca di ammissione al passivo della sas in va ipotecaria sulla quota di proprietà di questa, avrebbero dovuto pensare che la banca chiedesse anche l'ammissione in via chirografaria al passivo del socio accomandatario, ma una tale valutazione non è prevista dall'art. 257 CCII data la mancanza di identità di collocazione dei credit a causa della specialità della garanzia ipotecaria, per cui la banca era tenuta a presentare una nuova domanda di ammissione in via chirografaria. Ovviamente se, forzando la norma citata, il credito della banca è stato già esaminato ed ammesso in via chirografaria al passivo del socio accomandataria, la nuova domanda può essere respinta in quanto il socio accomandatario, sia anche garante fideiussore, risponde del debito della sas una sola volta in forza della sua responsabilità illimitata.
      Zucchetti SG Srl