Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

  • Massimiliano Tessenda

    Perugia
    12/05/2026 20:58

    Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

    Spett.le Zucchetti,
    espongo il seguente caso nei confronti del quale nutro qualche dubbio.
    Apertura delle liquidazione giudiziale in data 25/03/2026.
    Un creditore della società in procedura, con ordinanza del 18/03/2026, ha ottenuto dal Tribunale nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi l'assegnazione delle somme.
    Il terzo pignorato, in data 23/04/2026, ha pagato il creditore che aveva azionato il pignoramento.
    Premessa la situazione descritta, si chiede se il pagamento fatto dal terzo pignorato dopo l'apertuta della liquidazione giudiziale lo libera nei confronti della procedura oppure quest'ultima può ancora richiedergli il pagamento.
    In sostanza, fa fede la data dell'ordinanza di assegnazione o la data di pagamento effettivo?
    Al riguardo, ho trovato pareri discordanti anche se una Cass, Civ. (n. 10820/2020) sembra dare ragione alla data di assegnazione.
    In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti
    Massimiliano Tessenda
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/05/2026 19:52

      RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

      la verità, l'indirizzo costante della giurisprudenza è nel senso che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia.
      Gli stessi criteri valgono nella liquidazione giudiziale in quanto l'art. 144 CCII riprended l'art. 44 l. fall.; del resto, se il pagamento è eseguito prima della dichiarazione di fallimento o dell'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, lo stesso è revocabile se ricorrono le altre condizioni indicate dal comma 2 dell'art. 67 l. fall. o dal pari comma dell'art. 166 CCII.
      In questo direzione va anche Cass. 5/6/2020, n. 10820 da li richiamata, in quanto essa ha affermato altri principi non contrastanti con quello indicato, avendo affermato che "nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta nè la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, nè la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione" per poi aggiungere, con riferimento alla competenza, che "non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi della L. Fall., art. 44, in considerazione del momento in cui vennero effettuati".
      Al contrario, detta sentenza contiene nella motivazione una delle più chiare argomentazioni a sostegno di quello che è l'orientamento generale, quando afferma che "La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo" e questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato.
      In sostanza, a seguito dell'assegnazione al creditore procedente Tizio della somma di danaro dovuta dal terzo Caio al debitore esecutato Sempronio, si verifica la sostituzione di Tizio all'originario creditore/debitore Sempronio, sicché, da quel momento, Caio è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente Tizio e non più al suo originario creditore Sempronio; in tal modo, egli estingue (totalmente o parzialmente) il sui debito verso Sempronio, ma contestualmente estingue nella stessa misura il debito che Sempronio aveva verso Tizio, di tal che se Sempronio al momento del pagamento è dichiarato fallito o è assoggettato alla liquidazione giudiziale, quel pagamento è inefficace ai sensi dell'art. 44 l. fall. o 144 CCII.
      Zucchetti SG srl
      • Massimiliano Tessenda

        Perugia
        13/05/2026 20:37

        RE: RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

        A questo punto approfitto per un'ulteriore domanda.
        Il Curatore a chi deve chiedere le somme relative al credito?
        a) al terzo pignorato che quindi deve ripetere il pagamento?
        b) al creditore che ha azionato il pignoramento?
        c) a tutti e due?
        In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti
        Massimiliano Tessenda
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/05/2026 13:14

          RE: RE: RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

          I pagamenti effettuati dopo l'apertura della procedura sono qualificati dall'art. 144, co. 1, CCII- come già dal pari comma dell'art. 44 l. fall- inefficaci rispetto ai creditori; pertanto, il curatore deve rivolgersi al terzo pignorato, debitore del liquidato, per ottenere il pagamento che risulta inefficace. Sarà poi il terzo pignorato a rivalersi nei confronti del pignorante.
          Zucchetti Sg srl
          • Massimiliano Tessenda

            Perugia
            21/05/2026 12:17

            RE: RE: RE: RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

            Spett.le Zucchetti, anche se in linea teorica sarei pienamente d'accordo con la Vostra risposta, non si può non tenere in debita considerazione l'orientamento della Corte di Cassazione.
            Sul tema della legittimazione passiva in caso di inefficacia, ex art 44 L.F. o 144 C.C.I.I., del pagamento avvenuto post fallimento o liquidazione e quindi nel caso sia necessario recuperare le somme che avrebbero dovuto essere pagate nelle mani del Curatore la S.C. sembra granitica nell'indicare il solo creditore procedente del pignoramento presso terzi, e mai, neppure in via subordinata o solidale, il terzo debitore assegnato che ha pagato al creditore pignorante post dichiarazione di fallimento, pena anche le condanne dei curatori alle spese di giudizio (cosi Cass. n. 30032/2025; Cass. n. 14779/2016, Cass. n. 25421/2015).
            Mi sfugge qualcosa?
            Grazie dell'attenzione e cortesia.
            Massimiliano TEssenda
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              23/05/2026 09:52

              RE: RE: RE: RE: RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

              Noi, che pur abbiamo ripreso le tesi della Cassazione sulla inefficacia dei pagamenti effettuati dal terzo pignorato dopo l'apertura del fa
              liemtno o della liquidazione giudiziale del debitore, abbiamo in altre risalenti occasioni contestato la tesi che legittimato passivo alla restituzione sia il terzo pignorante per la ragione che se il pagamento è inefficace verso per la massa dei creditori, è il solvens che è tenuto a ripetere il pagamento, salvo a rifarsi sull'accipiensi del primo versamento effettuato. Proprio la tesi della Corte secondo cui il terzo pignorato, quando paga il pignorante estingue sia il suo debito verso il fallito o liquidato che il debito di questi verso il pignorante porta, a nostro avviso, alla conclusione che essendo il pagamento inefficace, il debito del terzo pignorato verso il fallito o liquidato non è stato estinto per cui la curatela può pretendere nuovamente il pagamento .
              Ad ogni modo avremmo dovuto parlare di questa dissonanza con la tesi della Corte e non darla per scontata, in modo che l'utente potesse scegliere la via da seguire con cognizione di causa.
              Zucchetti Sg Srl
    • Danilo Catapano

      LUCERA (FG)
      20/05/2026 12:40

      RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

      Bungiorno mi intrometto per chiedere giusto una conferma. In caso di somme liquidate e pagate dal terzo pignoranto entro i sei mesi dall'istanza di apertura della Liquidazione Giudiziale in favore del pignorante, il curatore dovrà esperire azione di ripetizione nei confronti del creditore pignorante che ha incassato le predette somme?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        20/05/2026 18:01

        RE: RE: Pignoramento presso terzi e pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

        Il pagamento eseguito prima dell'apertura della liquidazione giudiziale del debitore non è inefficace, come invece quello eseguito dopo l'apertura di detta procedura per il quale è applicabile l'art. 144 CCII., ma va trattato come qualsiasi pagamento, seppur avvenuto nell'ambito di una esecuzione. Pertanto se detto pagamento è stato eseguito nei sei mesi antecedenti all'apertura della liquidazione giudiziale, lo steso è soggetto alla revocatoria di cui al comma 2 dell'art. 167 CCII.
        Zucchetti SG srl