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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Presentazione domande tardive e sospensione feriale dei termini
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Piero Mussida
Casalpusterlengo (LO)06/03/2026 04:50Presentazione domande tardive e sospensione feriale dei termini
Buongiorno,
Chiedo gentilmente un vostro parere in ordine ai seguenti quesiti.
Il termine (semestrale) per la presentazione delle domande tardive ex art. 208 ccii è soggetto al periodo di sospensione feriale? In caso affermativo, la sospensione opera anche per i crediti di lavoro? Ci sono pronunciamenti giurisprudenziali in merito?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2026 12:15RE: Presentazione domande tardive e sospensione feriale dei termini
Si è discusso in passato se il termine entro cui trasmettere al curatore le domande tardive fosse soggetto alla sospensione feriale, fino a rendersi necessario l'intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2009, n. 24665,) , secondo le quali, "ai sensi del combinato disposto del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 e della l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 cit., che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e segg., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro" (Conf. giur. successiva, tra cui, Cass. 9 dicembre 2015, n. 24862; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2017, n. 10944; Cass. 9 maggio 2022, n. 14579).
La questione, nel nuovo codice, è risolta dal combinato disposto degli artt. 9, comma 1 e 201, ultimo comma; il primo, infatti prevede che "La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente" e il secondo contiene la diversa disposizione per la quale, appunto, "Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742".
Norma speciale quest'ultima, che, pertanto, opera anche in quei giudizi di verifica in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, anche perché il diverso trattamento di questi se si spiegava nel vigore della originaria normativa, in cui alla domanda tardiva seguiva, in caso di contestazione, un giudizio individuale ordinario nel quale la sospensione dei termini poteva essere diversificata in base all'oggetto delle domande, sembrava già poco conciliabile con il rito concorsuale successivo alla riforma del 2006, in cui le udienze di verifica delle domande tempestive, come di quelle tardive sono tutte concorsualizzate, nel senso che sono aperte a tutti i creditori concorsuali che intendono diventare concorrenti sul patrimonio del debitore, indipendentemente dall'oggetto o dalla fonte del diritto azionato; in un tale sistema disporre la sospensione per tutte le domande tranne che per quelle aventi ad oggetto crediti di lavoro creava difficoltà in quanto anche i legali che trattano detta materia hanno diritto ad un periodo di ferie e anche i creditori, durante il mese di agosto, sono poco propensi a recarsi alle udienze.
Zucchetti SG srl
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