Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Anticipazioni S.B.F. – Incassi e addebiti successivi all'apertura della liquidazione giudiziale

  • Carla Rinaldi

    ZOGNO (BG)
    23/10/2026 12:40

    Anticipazioni S.B.F. – Incassi e addebiti successivi all'apertura della liquidazione giudiziale

    Buongiorno,
    nell'ambito di una liquidazione giudiziale aperta il 30/07/2026, alla data di apertura il conto corrente della società presentava un saldo attivo ed erano in essere anticipazioni S.B.F(con conto specifico sbf) relative a Ri.Ba. presentate anteriormente, ma con scadenza post liquidazione.
    La banca, da un lato, ha trattenuto gli incassi delle Ri.Ba. pagate dai clienti dopo l'apertura, per complessivi € 7.588,87; dall'altro, ha addebitato sul conto corrente, con data contabile e valuta successive all'apertura, le Ri.Ba. anticipate e rimaste impagate€ 60.499,44, compensandole con il saldo attivo esistente alla data di apertura.
    A fronte della richiesta di riversamento degli incassi, la banca ha opposto l'esistenza di un mandato all'incasso in rem propriam, richiamando l'art. 1, comma 4, del contratto:
    «In ogni caso, alla banca viene conferito il diritto incondizionato di trattenere per sé le somme riscosse in esecuzione del mandato all'incasso dei crediti conferito dal cliente, intendendo le parti conferire a tale mandato pieno effetto traslativo dei crediti a decurtazione di ogni ragione di credito della banca nei confronti del cliente».
    La banca sostiene che tale pattuizione consenta di trattenere in compensazione anche gli incassi successivi all'apertura. Ha inoltre presentato domanda di ammissione al passivo per il credito derivante dalle anticipazioni, compensandolo con il saldo a credito esistente all'apertura della procedura.
    Si chiede se sia corretto che la banca utilizzi entrambi i meccanismi, trattenendo gli incassi successivi e recuperando le anticipazioni relative alle Ri.Ba. impagate mediante compensazione con il saldo attivo iniziale.
    In particolare:
    - la clausola riportata consente di trattenere gli incassi successivi all'apertura oppure occorre accertare l'esistenza di una cessione dei crediti opponibile alla procedura?

    Ringrazio per il cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/10/2026 17:42

      RE: Anticipazioni S.B.F. – Incassi e addebiti successivi all'apertura della liquidazione giudiziale

      Riteniamo che il comportamento della banca sia corretto alla luce della clausola contrattuale riportata. Essa, infatti, contiene, secondo la lettura più diffusa, una cessione pro solvendo dei crediti incorporati nelle Ri.Ba., non una semplice delega all'incasso, di modo che la banca non agisce come mandataria per conto del cliente nella riscossione dei crediti, ma come cessionaria degli stessi, con la conseguenza inapplicabilità dell'art. 183, comma 2 c.c.i.i., che riproduce il pari comma del'art. 78 legge fall.. Spiega, infatti Cass. 27/08/2014, n. 18316 che "In caso di mandato "in rem propriam" che integri una cessione di credito con funzione solutoria (come appunto nel caso in esame), seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 legge fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 cod. civ.".
      Chiarito questo concetto, il meccanismo funziona come segue. Quanto agli incassi di Ri.Ba. pagate dai clienti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale (o del fallimento), avendo il mandato effetto traslativo, i crediti erano già usciti dal patrimonio del correntista al momento della apertura del concorso a carico del correntista, per cui la banca incassa crediti propri, non come mandataria. Quanto alle Ri.Ba. anticipate e rimaste impagate, la banca, essendo la cessione del credito pro solvendo e non pro soluto, vanta ancora un credito nei confronti del cedente per la restituzione dell'anticipazione erogata prima dell'apertura della procedura e quindi può portare questo credito anteriormente sorto in compensazione con il saldo attivo del conto corrente esistente all'atto dell'apertura della liquidazione giudiziale, trattandosi di credito e debito anteriori.
      In sostanza a banca, incassando i pagamenti delle Ri.Ba. non trattiene somme del fallito/liquidato, per l'effetto traslativo della cessione e, ed essendo la cessione pro solvendo, compensa il credito anteriore per l'anticipazione fatta e rimasta insoluta a seguito del mancato pagamento delle Ri.Ba. con un saldo del conto corrente di cui è debitore.
      Come si vede la posizione della banca è molto forte, potrebbe essere scalfita solo ove si ritenesse che la clausola utilizzata non configuri una cessione pro solvendo o anche una cessione pro solvendo con funzione di garanzia e non solutoria, ma la formula utilizzata rende difficile arrivare a queste conclusioni. Rimane la possibilità di contestare la data certa del contratto di anticipazione che contiene la clausola in questione, anche questa di non agevole attuazione o la revocatoria di detto contratto qualora stipulato nel periodo sospetto. Zucchetti SG srl
      • Carla Rinaldi

        ZOGNO (BG)
        23/10/2026 17:48

        RE: RE: Anticipazioni S.B.F. – Incassi e addebiti successivi all'apertura della liquidazione giudiziale

        Ringrazio per il prezioso parere