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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Privilegio credito FONDOESt
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Alessandro Pagliula
PERUGIA21/09/2025 19:00Privilegio credito FONDOESt
Nell'ambito di una procedura fallimentare il FONDOEST (FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVO COMM. TURISMO E SERVIZI), che è un ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, ha richiesto per l'ammissione al passivo, il privilegio ex art 2751 bis n 1, e in subordine il privilegio ex art 2754 del codice civile; quale dei due privilegi è corretto applicare da parte del curatore nella predisposizione dello stato passivo?
A parere del sottoscritto il privilegio ex art 2754, trattandosi di somme da erogare ad un ente previdenziale e non direttamente al lavoratore.
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2025 12:36RE: Privilegio credito FONDOESt
E' applicabile l'art. 2754 c.c. trattandosi evidentemente di contributi a carico dal datore di lavoro. Invero, come definitivamente chiarito dalla S. Corte con l'ordinanza n. 18333 del 03.09.2020, in tema di trattenute contributive in ambito fallimentare, è al lavoratore che propone istanza di ammissione del proprio credito allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro che deve essere riconosciuto l'importo del credito al lordo delle ritenute previdenziali su di esso gravanti ed a suo carico qualora il datore non ne abbia provveduto al versamento o vi abbia provveduto tardivamente. E' questa quota contributiva gravante sul lavoratore che deve risultare riconosciuta nel credito retributivo ammesso al passivo con conseguente privilegio ex art. 2751 bis c.c..
Zucchetti SG srl-
Laura Rossi
CARPI (MO)18/05/2026 12:25RE: RE: Privilegio credito FONDOESt
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione per chiedere se, a vostro parere, il riconoscimento del privilegio ex art 2754 a Fondoest non si ponga in contrasto con il principio enunciato da Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 16084/2021, secondo cui per il principio di tassatività dei privilegi (art. 2745 c.c.), la prelazione invocata si applica esclusivamente ai contributi dovuti a istituti di previdenza e assistenza sociale pubblici o istituiti da leggi speciali dello Stato. Fondo Est dovrebbe essere un ente di natura privatistica regolato esclusivamente dalla contrattazione collettiva (CCNL); l'obbligatorietà del versamento dovrebbe avere natura meramente contrattuale (ex contractu) e non legale, rendendo inapplicabile la causa di prelazione.
Il mio dubbio è se Il credito vantato da Fondo Est per contributi omessi vada ammesso al rango chirografario, con esclusione del privilegio ex art. 2754 c.c. richiesto.
Grazie, Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/05/2026 13:27RE: RE: RE: Privilegio credito FONDOESt
La sentenza da lei richiamata si occupa del problema indirettamente in quanto attiene al credito dei lavoratori; tcomunque è indiscusso che con essa le sezioni unite hanno confermato il principio che il privilegio previsto dall' art. 2754 cod.civ. trova giustificazione nel fatto che l'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale è il medesimo, indipendentemente dall'oggetto del rischio coperto e ciò spiega la ragione per la quale non è applicabile ai contributi dovuti agli enti privati che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, non essendo gli stessi dovuti in base alla legge, ma in forza della contrattazione collettiva ( cfr anche Cass. 19792/2015; Cass. n. 15676/2006; Cass n. 12821/1998).
Tuttavia il Fondo Est, finalizzato all''assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori dipendenti di specifici settori, specialmente del settore terziario, sebbene regolati dai CCNL, comporta, a partire dal 15 gennaio 2013. l'Iscrizione obbligatoria per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (sia part time che full time) e gli apprendisti impiegati nei settori indicati. E' vero che l'adesione al Fondo è riservata quindi solo a determinate categorie di lavoratori dipendenti, ma la vastità dei soggetti interessati (quelli dell'intero settore terziario di distribuzione e servizi, compresa la distribuzione moderna organizzata; i pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo; ecc.) e la 'obbligatorietà per le imprese interessate di iscrivere i propri dipendenti al Fondo, inducono a ritenere che e l'art. 2754 cod.civ. comprenda sia previsioni legali di contributi di assicurazione obbligatoria per evenienze diverse da invalidità, vecchiaia e superstiti, sia forme di assicurazione volontaria fissata da CCNL che interessino ampie categorie di lavoratori.
Sappiamo bene che una tale soluzione è un po' forzata, ma ci sembra sostenibile in quanto enti del genere svolgono una attività integrativa e a anche in parte sostitutiva di quella statale, per cui una tale interpretazione dovrebbe prevalere su quella rigidamente testuale in quanto attua la stessa obbligarorietà dell'assicurazione, da cui muove l'art. 2754 cod.civ.
Zucchetti SG Srl
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