Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione/non ammissione TFR, ferie, permessi - Dipendenti trasferiti dopo esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII

  • Alessio Carraro

    Lucca
    30/01/2025 21:55

    ammissione/non ammissione TFR, ferie, permessi - Dipendenti trasferiti dopo esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII

    Buonasera,
    in una liquidazione giudiziale in cui è stato disposto l'esercizio dell'impresa del debitore ex art. 211 CCII (su proposta del curatore), con conseguente subentro nei contratti di lavoro dipendente ai sensi del comma VIII della citata norma e, al termine dell'esercizio, affitto d'azienda ex art. 212 CCII (attualmente in corso e con durata 12 mesi al termine dei quali sarà disposta la procedura competitiva per la vendita dell'azienda in base ad offerta irrevocabile d'acquisto), i dipendenti trasferiti all'affittuaria richiedono l'ammissione al passivo per TFR, ferie e permessi non goduti, maturati in periodo antecedente alla stessa liquidazione giudiziale.
    Dal momento che il TFR diventa liquido ed esigibile alla cessazione del rapporto e il rapporto non è mai cessato (prima per effetto dell'esercizio provvisorio e poi per effetto dell'affitto d'azienda) è corretto escludere i dipendenti che ne hanno fatto richiesta? Riterrei di dover ragionare in modo analogo con riferimento alle ferie e permessi non goduti.
    Ringrazio in anticipo per la risposta,
    Alessio Carraro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2025 19:23

      RE: ammissione/non ammissione TFR, ferie, permessi - Dipendenti trasferiti dopo esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII

      L'art. 368 c.c.i.i., dedicato al coordinamento della disciplina codicistica con quella dei rapporti di lavoro, ha apportato, tra l'altro, sostanziali modifiche all'art. 47 legge 29/12/1990 n. 428 prevedendo la sostituzione del comma 5 di detto articolo-col quale viene ribadito che in caso di trasferimento di azienda da parte di datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro continuano con il cessionario, salva stipula di accordi sindacali diversi- e introducendo un nuovo comma, il 5-bis, del seguente tenore: "Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80…..".
      Stessa disciplina applicabile al caso di affitto di azienda e così si spiega la domanda dei dipendenti, che hanno fatto riferimento al TFR maturato fino all'apertura della procedura ritenendo la parte successiva evidentemente prededucibile.
      Zucchetti SG srl
      • Nicola Sodo

        Bergamo
        16/10/2025 12:17

        RE: RE: ammissione/non ammissione TFR, ferie, permessi - Dipendenti trasferiti dopo esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII

        Buongiorno, l'ipotesti di deroga all'art. 2112 c.c. , di cui all'art. 47 comma 5 bis (nuovo art. 368 c.4 CCII) si applica solo nel caso di affitto d'azienda con trasferimento dei dipendenti avvenuto dopo l'apertura della liquidazione giudiziale e non nel caso di affitto d'azienda pendente, dove il curatore non ha esercitato il diritto di recesso ?
        Nel caso in cui il contratto d'affitto d'azienda sia proseguito e non si applichi la deroga al 2112 c.c. prevista dal nuovo 368 c. comma 4 lett. c) CCII , le domande di insinuazione al passivo depositate dai dipendenti per il TFR maturato ante trasferimento alla cessionaria sono da ritenersi inammissibili in quanto il credito per TFR matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale divenendo esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria (Cass. 27 febbraio 2020 n. 5376) ?
        Ringrazio anticipatamente per la risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/10/2025 20:28

          RE: RE: RE: ammissione/non ammissione TFR, ferie, permessi - Dipendenti trasferiti dopo esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII

          Il nuovo comma, il 5-bis dell'art. 47 legge 29/12/1990 n. 428, ha il seguente incipit: "Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda….". A sua volta il comma 5 così dispone: "Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario…"; di modo che quando nel comma 5-bis si dice che "nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile, è chiaro che la norma si riferisce alle ipotesi in cui il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ecc.
          Nel caso in cui il contratto d'affitto d'azienda sia proseguito e non si applichi la deroga al 2112 c.c. prevista dal nuovo 368 c. comma 4 lett. c) CCII, trova applicazione la norma civilistica, secondo la quale, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale; tuttavia tale quota non può essere fatta valere fin quando il rapporto di lavoro non cessi, come lei giustamente ipotizza richiamando Cass. 27/02/2020, n. 5376, per la quale appunto " In tema di insinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR del lavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso, poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale divenendo esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro".
          Zucchetti SG srl