Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Riparto parziale - crediti prededucibili

  • Sebastiano Zingaro

    Andria (BT)
    13/07/2026 11:28

    Riparto parziale - crediti prededucibili

    Buongiorno,
    in una liquidazione giudiziale devo come Curatore predisporre un riparto parziale. Devo ripartire 36.000 ma ho un creditore in prededuzione lo stesso importo. Nel riparto parziale devo pagare prima tutto al prededucibile o posso fare un pagamento anche ai lavoratori, primo grado di privilegio, usando un criterio (soggettivo) proporzionale delle somme da distribuire?
    In particolare il mio caso è questo: ho 100.000 sul conto della procedura, decido di fare un riparto parziale per 36.000, ho uno stato passivo definitivo con un prededucibile per 36.000 e poi i privilegiati, i cui primi sono i lavoratori ex art. 2751 bis n. 1. I 36.000 li devo destinare necessariamente al prededucibile o posso decidere di dare 10.000 al prededucibile e pagare i privilegi? ho al momento la ragionevole certezza di avere incassi in futuro per coprire abbondantemente il prededucibile attuale, il mio compenso e le spese di procedura
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/07/2026 20:42

      RE: Riparto parziale - crediti prededucibili

      L'art. 221 CCII, che detta l'ordine di distribuzione delle somme (così recita la rubrica) dispone che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
      "a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
      b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
      c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
      d) per il pagamento dei crediti postergati".
      Questa è la graduazione che fa la legge, che non può essere derogata dal curatore o dal giudice. La prededuzione infatti designa una categoria di crediti (quelli definiti tali dalla legge o da individuare secondo i criteri indicati dall'art. 6 CCII) che vanno soddisfatti con priorità rispetto a tutti gli altri crediti, compresi quelli prieferenziali, che vanno, a loro volta, soddisfatti prima dei chirografari. La prededuzione non si pone quindi in concorso con i crediti privilegiati o in altro modo preferenziali in quanto tale categoria individuando crediti da soddisfare prima di quelli concorsuali, si pone come strumento di soddisfazione prioritaria rispetto a tutti i creditori concorsuali, siano essi privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
      Pertanto lei, con il ricavato distribuibile deve prima soddisfare i creditori prededucibili e poi può passare al pagamento dei creditori privilegiati, quali i lavoratori, ove rimanga attivo mobiliare disponibile o anche immobiliare in via sussidiaria
      Il fatto che lei abbia la ragionevole certezza di futuri incassi le consente semplicemente di procedere al pagamento delle prededuzioni senza effettuare una graduazione tra le stesse, che è richiesta dal comma 4 dell'art. 222 quando appunto l'attivo è insufficiente.
      Zucchetti SG srl