Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

art. 2112 c.c. - liquidazione giudiziale di società affittuaria - retrocessione dell'azienda alla concedente in bonis - ...

  • Alessandra Compassi

    Tolmezzo (UD)
    16/01/2026 15:51

    art. 2112 c.c. - liquidazione giudiziale di società affittuaria - retrocessione dell'azienda alla concedente in bonis - responsabilità per il pagamento del TFR maturato esclusivamente durante il periodo di affitto di azienda

    Caso: Alfa srl stipula un contratto di affitto di azienda con Beta srl (senza dipendenti) - Beta srl assume 5 dipendenti (che già erano alle dipendenze di Alfa, ma che erano stati integralmente soddisfatti in ogni pretesa - TFR compreso prima della stipula dell'affitto); Beta non paga quasi da subito i canoni, o quantomeno non con regolarità, tanto che Alfa, ormai in difficoltà (non era in grado di pagare i canoni al proprietario dell'immobile peraltro utilizzato dall'affittuaria), è messa in liquidazione volontaria; Beta, dopo aver tentato un cp, è dichiarata in liquidazione giudiziale; il liquidatore di Beta recede dal contratto di affitto e dopo una prima opposizione da parte di Alfa (che era ormai in liquidazione anche a causa dei mancati pagamenti da parte di Beta e riteneva non sussistere i presupposti per la continuazione dell'attività - non vi era esercizio dell'attività di impresa senza soluzione di continuità), quest'ultima accetta l'azienda, ma al solo fine di restituire l'immobile ad un terzo; i dipendenti non sono stati licenziati dal liquidatore, che ha rigettato l'istanza di ammissione al passivo per il TFR maturato in costanza di affitto prima del recesso sostenendo che l'impresa era stata retrocessa a soggetto in bonis e che mancava il requisito della cessazione del rapporto di lavoro.
    Nel caso sussistono i presupposti per eccepire l'assenza di continuità nell'esercizio dell'attività di impresa in quanto Alfa in liquidazione potrebbe al più esercitare le attività finalizzate alla liquidazione del patrimonio e, in tale contesto, del debito per il TFR maturato a favore dei dipendenti retrocessi dovrebbe rispondere soltanto Beta in liquidazione giudiziale.
    Cosa ne pensate?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/01/2026 16:31

      RE: art. 2112 c.c. - liquidazione giudiziale di società affittuaria - retrocessione dell'azienda alla concedente in bonis - responsabilità per il pagamento del TFR maturato esclusivamente durante il periodo di affitto di azienda

      Siamo dell'avviso per cui del debito per il TFR maturato a favore dei dipendenti retrocessi dovrebbe rispondere soltanto Beta in liquidazione giudiziale, visto che la retrocessione avviene senza continuazione dell'attività d'impresa.
      Secondo la giurisprudenza, "l'art. 2112 cod. civ., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto d'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per gli altri casi di cessione, si risolve in un impegno "sine die" di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che invece l'attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell'azienda affittuaria era continuata". (Cass. Sez. L., 26/07/2011, n. 16255).
      Successivamente si è specificato ancora che "In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento (Sez.L, 01/10/2018, n. n. 23765).
      In particolare, secondo questa pronuncia "i principi affermati da questa Corte in materia di applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. anche alle ipotesi di cessazione dell'affitto dell'azienda e di restituzione della stessa alla originaria cedente, (Cass. n. 12909/2003; Cass. n. 7458/2002) muovono dal presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell'azienda o di parte di essa che richieda la tutela diretta al mantenimento della occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi. La condizione presupposta resta sempre la configurabilità del ramo d'azienda quale complesso di beni dotato di autonomia funzionale preesistente e quindi capace di individuazione specifica rispetto alla restante parte dell'impresa, nonché la ulteriore condizione che nella retrocessione l'impresa retrocessionaria (originariamente cedente) utilizzi l'azienda in funzione dell'esercizio dell'attività di cui la stessa è strumento, e quindi prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito (Cass. n. 12909 del 2003; in tal senso anche Cass. n. 16255/2011).
      Fatta questa premessa, aggiunge la corte, "le condizioni evidenziate per la corretta operatività delle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c. in caso di retrocessione, richiedono che la società ricorrente, invocandone l'applicabilità, avrebbe dovuto allegare la presenza delle circostanze richieste, ovvero non soltanto la adibizione del lavoratore al ramo d'azienda retrocesso, sì da dimostrarne la stretta inerenza rispetto a quello, ma anche la condizione della prosecuzione dell'attività da parte della retrocessionaria".