Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Domiciliio digitale della procedura e domicilio digitale (PEC) della società/ditta individuale

  • Andrea Miglioli

    Bergamo
    26/06/2025 12:37

    Domiciliio digitale della procedura e domicilio digitale (PEC) della società/ditta individuale

    Buongiorno,

    vorrei una vostra cortese delucidazione in merito al domicilio digitale della procedura (liquidazione giudiziale). La sua istituzione da parte del curatore e comunicazione presso il Registro delle Imprese non deve anche sostituire il domicilio digitale (PEC) della società / ditta individuale già esistente al momento dell'apertura della procedura e risultante dal Registro Imprese ?
    Se così fosse risulterebbe, anche in corso di procedura, un domicilio digitale (PEC) della società / ditta individuale ed un domicilio digitale della procedura (liquidazione giudiziale). E' onere quindi del curatore tenere aperto il domicilio digitale (PEC) della società / ditta individuale, anche pagando i relativi canoni annuali, e accedere direttamente per verificare la posta ricevuta ?
    Nel caso in cui non ci fossero fondi è possibile lasciare cessare il domicilio digitale (PEC) della società / ditta individuale (ovvero chiuderlo anticipatamente) e sostituirlo con il domicilio digitale della procedura ?
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    Cordiali saluti

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/06/2025 12:28

      RE: Domiciliio digitale della procedura e domicilio digitale (PEC) della società/ditta individuale

      La Pec della società o ditta individuale nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale permane dopo la dichiarazione di apertura; in passato potrebbe a volte i curatori utilizzavano quale propria Pec quella del a fallita, comunicandola al Registro Imprese e ai creditori con l'avviso ex 92 l, fall. Era sconsigliabile seguire questa via in quanto era ed è opportuno che il curatore comunichi una Pec sua personale, proprio per evitare confusioni; se il curatore sceglie questa via, la Pec precedente della società rimane in capo alla stessa, per le comunicazioni eventuali con il curatore e altri, come del resto chiarisce l'attuale CCII all'art. 10, comma 2bis, quando richiede che "Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni", con le relative conseguenze in caso di mancata indicazione elencate nel comma 3. Dovendo il debitore liquidato comunicare una propria Pec, nulla esclude che questa possa essere quella precedentemente attivata quando era in bonis, e che dovrà essere mantenuta a sue spese, trattandosi di obbligo , o meglio onere gravante sul debitore stesso.
      Zucchetti SG Srl